Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. Mi occupo con dedizione e passione di diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti e, individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, fornendo riscontri puntuali e precisi. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso oggetto di preventivo, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili” (in particolare, amministrazioni di sostegno), contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale), ponendo sempre al centro della mia attività la cura ed il rispetto per la persona. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, soprattutto nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.


Incidenti stradali

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno (di natura patrimoniale, non patrimoniale o esistenziale) da parte della Compagnia assicurativa obbligata.


Altre categorie

Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo lo svolgimento del praticantato e la collaborazione, in ambito giudiziale e stragiudiziale, in uno Studio Legale cuneese, nel 2022 ho inaugurato il mio Studio Legale, con sede a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Dispongo, inoltre, di un'ampia sala d'attesa a misura di bambino. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

Recensione positiva

“Professionale ed umana, puntuale, precisa, sempre presente”

3/2025 - Cliente

“Una persona molto professionale e umana, ha capito le mie difficoltà, ha lavorato in modo ineccepibile in ogni particolare, molto puntuale, precisa, se hai qualche problema parli subito e direttamente con lei senza segretarie che ti fanno attendere giorni prima di essere richiamata, lei è sempre presente, vicina. Ho apprezzato tantissimo il suo ineccepibile lavoro che mi ha portato, tra l'altro, alla vittoria in tribunale.”

Pubblicazione legale

Domanda congiunta di separazione e divorzio: la "svolta" della Cassazione.

Pubblicato su IUSTLAB

La cosiddetta "Riforma Cartabia" ha introdotto la possibilità di presentare contestualmente, con il medesimo atto, domanda di separazione personale dei coniugi e di divorzio. In particolare, il nuovo art. 473- bis. 49 del Codice di procedura civile, stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (dall'udienza di comparizione dei coniugi, sei mesi in caso di separazione consensuale ed un anno in caso di divorizio giudiziale), previo passaggio in giudizato della sentenza che pronuncia la separazione personale (sei mesi dalla pubblicazione o trenta giorni dalla notifica all'altro coniuge). Il legislatore della Riforma ha espressamente previsto l'ammissibilità di tale domanda cumulata con riferimento al solo giudizio contenzioso, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473- bis .51 del Codice di procedura civile, norma dedicata al procedimento su domanda congiunta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che: - " anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. "; - " i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibil i"; - " il verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio può avvenire anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo ". Pertanto, con la sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727 , la Suprema Corte ha affermato l'ammissibilità della proposizione in forma cumulativa delle domande di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta . Si tratta di un'importante novità in materia di diritto di famiglia, che consente ai coniugi di regolare fin dal momento della separazione i propri rapporti anche relativi al divorzio, evitando così di dover instaurare successivamente un nuovo apposito procedimento.

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Lo studio

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Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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