Pubblicazione legale:
L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato
introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con
"la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della
vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente” (articolo 1).
La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può
essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il
quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o
curatore o dal pubblico ministero.
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente
esecutivo, che deve contenere l’indicazione
precisa degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario. Tuttavia, in ogni tempo e anche
d'ufficio, il giudice tutelare ha la possibilità di modificare o
integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
La Corte di Cassazione (sentenza 32542/2022) ha sottolineato che
l'amministrazione di sostegno, pur non richiedendo uno stato di vera
e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque
che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione
fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi; è escluso, invece, il
ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena
capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione
fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale.
Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia
psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di
assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di
autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata.
L'amministrazione di sostegno è qualificata "sostitutiva o
mista" laddove il beneficiario, pur non essendo incapace di
compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi
autonomamente in difetto di un intervento dell'amministratore; viene,
invece, definita amministrazione puramente "di assistenza"
quando il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo
patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore
dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che
tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli
di parentela o di coniugio ovvero una stabile condizione di
convivenza (Cass. civ. n. 6079/2020).