Avvocato Simona Rubini a Milano

Simona Rubini

Avvocata a Milano

Informazioni generali

Sono Simona Rubini, esercito dal 1999 la professione forense a cui mi dedico con grande serietà e determinazione. Sono dell'idea che una delle caratteristiche essenziali dell’avvocato che opera nell’attuale contesto socio-economico debba essere la concretezza, caratteristica che reputo di possedere. Il professionista, oggi più di ieri, deve infatti saper capire le esigenze del proprio assistito per proporre le necessarie ed opportune soluzioni tra le quali non vanno dimenticate, anche in ragione degli attuali tempi della giustizia, le potenziali soluzioni transattive attuabili, tra l’altro. con mediazione e negoziazione assistita.

Esperienza


Diritto assicurativo

Mi occupo da sempre, anche grazie alla collaborazione con primari Studi Legali fiduciari di note Compagnie, di diritto assicurativo gestendo, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conflitti relativi a contratti di assicurazione sulla vita, unit linked e index linked, coperture assicurative contro i danni e polizze fideiussorie, nonché sinistri rc auto.


Diritto civile

Opero esclusivamente in ambito civile occupandomi prevalentemente di diritto delle assicurazioni, diritto consumeristico e di diritto delle persone e della famiglia con particolare ma non esclusivo riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno nonché alle procedure di separazione e divorzio dei coniugi.


Incapacità giuridica

Con decorrenza dal 2011, atteso il mio interesse per il settore delle fragilità personali, ho iniziato ad occuparmi di amministrazione di sostegno sia dando consulenza ed assistenza alle persone che devono chiedere la nomina di tale figura nell’interesse di un proprio congiunto, sia assumendo detta funzione su nomina dei Giudici Tutelari presso il Tribunale di Milano. Sono iscritta all’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.


Altre categorie

Recupero crediti, Tutela del consumatore, Tutela degli anziani, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Cassazione, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

La Cassazione sulla non cumulabilità dei risarcimenti

Pubblicato su IUSTLAB

Con l’ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a riaffermare importanti principi vigenti in materia di risarcimento. Con la predetta pronuncia, infatti, il Supremo Collegio, premesso che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nel novero dei contratti di assicurazione contro i danni (e non sulla vita) ai quali è applicabile il principio indennitario, ribadisce che ove la parte lesa venga risarcita dal responsabile civile, non potrà pretendere dal proprio assicuratore la liquidazione integrale del danno subito ma solo, eventualmente, la differenza tra quanto già percepito e l’eventuale maggior pregiudizio patito. Ricordiamo infatti che, in virtù del principio indennitario, il risarcimento non potrà mai comportare un incremento del patrimonio del danneggiato potendo esclusivamente ripristinarlo, ovverosia riportarlo al valore antecedente il sinistro

Pubblicazione legale

La Consulta sui contratti di assicurazione sulla vita. La prescrizione è decennale – e non biennale - già prima del 2012

Pubblicato su IUSTLAB

Con sentenza n. 32 del 29.2.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell' art 2952, comma 2, c.c., nel testo in vigore tra il 2008 ed il 2012, nella parte in cui prevedeva il termine di prescrizione biennale dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, ivi compreso il diritto all’indennizzo, che attualmente, a seguito della novella del 2012, è divenuto appunto di dieci anni. La Consulta ha ritenuto di pronunciarsi nei surriferiti termini ritenendo illegittima la disposizione sottoposta al suo vaglio per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione in quanto, da un lato, rendeva estremamente difficile l’esercizio dei diritti da parte del beneficiario di una polizza vita (soprattutto nell’ipotesi, tutt’altro che remota, in cui non fosse stato a conoscenza del contratto di assicurazione sulla vita e/o della disposizione in suo favore), dall’altro perché la previsione di un termine così breve per l’esercizio del diritto non è giustificata atteso che comprime in modo ingiusto la tutela del risparmio in funzione previdenziale. Ne consegue che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, avvenuta il 6 marzo 2024, anche per contratti che avrebbero dovuto essere liquidati in virtù di fatti verificatisi nell’arco temporale predetto (2008/2012) sarà quindi possibile far valere i propri diritti, entro il termine decennale e non più entro il ristretto limite biennale previgente. Certo, non si può non considerare che, essendo la pronuncia della Corte Costituzione intervenuta solo ora, quindi a così lunga distanza rispetto all’arco temporale a cui si riferisce, rari saranno i casi che, in concreto, potranno effettivamente beneficiare di quanto statuito dalla Consulta.

Pubblicazione legale

Polizza vita, la ripartizione del capitale caso morte tra gli eredi: la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Pubblicato su IUSTLAB

Pare doveroso tornare sull’argomento, già trattato in un articolo pubblicato tempo fa su questo sito, in cui si dava atto del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla materia a seguito della sentenza n. 19210/2015 della Corte di Cassazione. Con quella pronuncia, infatti, il Supremo Collegio, discostandosi dall’interpretazione pressoché univoca fino ad allora esistente, aveva affermato che il terzo beneficiario di una polizza vita, individuato con la formula di rinvio agli eredi (legittimi o testamentari), pur acquistando – ai sensi dell’art 1920, 3° comma, c.c. - un diritto proprio, non potesse ritenersi svincolato dalle regole successorie, con la conseguenza che la ripartizione del capitale assicurato dovesse essere effettuata nel rispetto delle quote ereditarie spettanti a ciascun erede e non, come in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza, in parti uguali. La questione, di estrema importanza ai fini della certezza del diritto, anche in ragione delle rilevanti differenze che può comportare l’applicazione dell’uno piuttosto che dell’altro principio, è stata rimessa e, quindi, risolta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11421 del 30.4.2021 che, all’esito di un ampio e approfondito ragionamento che ha interessato anche altre questioni giuridiche che possono sorgere in sede di liquidazione di una polizza sulla vita, hanno così statuito: “La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell' art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.” La pronuncia del Supremo Collegio si spera possa essere di aiuto nella soluzione delle problematiche che, spesso, si presentano al momento della liquidazione delle polizze sulla vita. E’ peraltro innegabile che la materia è estremamente complessa e, gli importanti interessi economici sottesi ai contratti di assicurazione sulla vita in uno con il fatto che, di norma, il momento di liquidazione del capitale caso morte viene effettuato dopo molti anni dalla stipula, quando le situazioni di fatto che hanno giustificato una determinata regolamentazione sono spesso radicalmente mutate, dovrebbe indurre i contraenti ad una maggior ponderazione dei criteri per l’individuazione dei beneficiari di una polizza caso morte e ciò non solo all’atto della stipula originaria del contratto ma anche in corso di rapporto.

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Lo studio

Simona Rubini
C.so Di Porta Vittoria N. 28
Milano (MI)

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