Pubblicazione legale:
L’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo ha inevitabilmente condizionato la nostra vita e le nostre abitudini.
In particolare, la limitazione degli
spostamenti ha indotto un numero sempre maggiore di persone ad utilizzare
strumenti alternativi – in primis la rete – per l’acquisizione di
informazioni e la successiva stipula di contratti più diversi che,
abitualmente, venivano conclusi attraverso altri canali.
In ambito assicurativo – e non solo –
l’utilizzo di Internet rappresenta un’indubbia opportunità in quanto rende più
agevole e veloce il reperimento di dati ed anche di preventivi che possono
essere tra loro comparati prima di assumere una decisione vincolante. Dall’altro
lato è noto che lo strumento sia fonte di un numero rilevante di potenziali
rischi, primo tra tutti la non adeguata ponderazione dell’operazione e dei
correlativi costi/benefici, secondariamente, ma non in termini di importanza,
quello di entrare in contatto con soggetti non propriamente competenti o privi
delle necessarie autorizzazioni previste per legge.
Al fine di prevenire tali accadimenti
e tutte le conseguenze negative che ne possono derivare, di cui inevitabilmente
ci si avvede quando ormai è troppo tardi per porvi rimedio in modo efficace, vanno
ricordati alcuni semplici accorgimenti che è opportuno assumere prima di
vincolarsi:
- verificare che la Compagnia con cui si sta per
stipulare la polizza sia abilitata ad operare in Italia,
- accertare se il soggetto che ci sta proponendo
la sottoscrizione del contratto sia iscritto al Rui (Registro Unico degli
intermediari - ex art 109 Codice delle assicurazioni private),
- controllare che le informazioni che ci
vengono rappresentate verbalmente circa i contenuti della polizza – con
particolare ma non esclusivo riguardo ai contenuti della copertura assicurativa,
ai rischi esclusi ed alla durata del rapporto - risultino dalla documentazione ufficiale
che ci deve essere consegnata prima della firma del contratto in quanto,
trattandosi di rapporto per cui la legge prescrive la forma scritta ad probationem,
la copertura assicurativa è limitata a ciò che risulta dal documento
contrattuale stesso, nulla può quindi essere implicito o sottinteso.
Si consideri che:
- le prime due circostanze potranno
essere agevolmente appurate accedendo al sito dell’Ivass (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) che, nella sua sezione dedicata ai consumatori,
consente la consultazione sia dell’Albo delle imprese abilitate all’esercizio
dell’attività assicurativa in Italia, sia del Registro Unico degli intermediari;
- il terzo accertamento sarà da
effettuare, con un po’ di pazienza, attraverso la lettura e la disamina del
fascicolo informativo contenente anche le condizioni di contratto di cui, come
già detto, occorre pretendere la consegna prima di assumere qualsiasi impegno
attraverso la sottoscrizione della proposta contrattuale.