Stipulare un contratto di assicurazione ai tempi della pandemia (e non solo)

Scritto da: Simona Rubini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha inevitabilmente condizionato la nostra vita e le nostre abitudini.

In particolare, la limitazione degli spostamenti ha indotto un numero sempre maggiore di persone ad utilizzare strumenti alternativi – in primis la rete – per l’acquisizione di informazioni e la successiva stipula di contratti più diversi che, abitualmente, venivano conclusi attraverso altri canali.

In ambito assicurativo – e non solo – l’utilizzo di Internet rappresenta un’indubbia opportunità in quanto rende più agevole e veloce il reperimento di dati ed anche di preventivi che possono essere tra loro comparati prima di assumere una decisione vincolante. Dall’altro lato è noto che lo strumento sia fonte di un numero rilevante di potenziali rischi, primo tra tutti la non adeguata ponderazione dell’operazione e dei correlativi costi/benefici, secondariamente, ma non in termini di importanza, quello di entrare in contatto con soggetti non propriamente competenti o privi delle necessarie autorizzazioni previste per legge.

Al fine di prevenire tali accadimenti e tutte le conseguenze negative che ne possono derivare, di cui inevitabilmente ci si avvede quando ormai è troppo tardi per porvi rimedio in modo efficace, vanno ricordati alcuni semplici accorgimenti che è opportuno assumere prima di vincolarsi:

  •  verificare che la Compagnia con cui si sta per stipulare la polizza sia abilitata ad operare in Italia,
  • accertare se il soggetto che ci sta proponendo la sottoscrizione del contratto sia iscritto al Rui (Registro Unico degli intermediari - ex art 109 Codice delle assicurazioni private),
  • controllare che le informazioni che ci vengono rappresentate verbalmente circa i contenuti della polizza – con particolare ma non esclusivo riguardo ai contenuti della copertura assicurativa, ai rischi esclusi ed alla durata del rapporto - risultino dalla documentazione ufficiale che ci deve essere consegnata prima della firma del contratto in quanto, trattandosi di rapporto per cui la legge prescrive la forma scritta ad probationem, la copertura assicurativa è limitata a ciò che risulta dal documento contrattuale stesso, nulla può quindi essere implicito o sottinteso.

Si consideri che:

  • le prime due circostanze potranno essere agevolmente appurate accedendo al sito dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che, nella sua sezione dedicata ai consumatori, consente la consultazione sia dell’Albo delle imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, sia del Registro Unico degli intermediari;
  • il terzo accertamento sarà da effettuare, con un po’ di pazienza, attraverso la lettura e la disamina del fascicolo informativo contenente anche le condizioni di contratto di cui, come già detto, occorre pretendere la consegna prima di assumere qualsiasi impegno attraverso la sottoscrizione della proposta contrattuale.




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Simona Rubini

Avvocata a Milano




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