Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti e, individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, fornendo riscontri puntuali e precisi. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso oggetto di preventivo, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, soprattutto nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.


Affidamento

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Dal conflitto tra i genitori consegue inevitabilmente la rottura di un equilibrio, anche e soprattutto in presenza di figli minori. In questi casi, è fondamentale lo studio della problematica, con l'applicazione del diritto al caso di specie, unitamente all'ascolto delle Parti.


Eredità e successioni

Il nostro sistema di norme regola il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Altre categorie

Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Recensione positiva

“Professionale ed umana, puntuale, precisa, sempre presente”

3/2025 - Cliente

“Una persona molto professionale e umana, ha capito le mie difficoltà, ha lavorato in modo ineccepibile in ogni particolare, molto puntuale, precisa, se hai qualche problema parli subito e direttamente con lei senza segretarie che ti fanno attendere giorni prima di essere richiamata, lei è sempre presente, vicina. Ho apprezzato tantissimo il suo ineccepibile lavoro che mi ha portato, tra l'altro, alla vittoria in tribunale.”

Pubblicazione legale

Domanda congiunta di separazione e divorzio: la "svolta" della Cassazione.

Pubblicato su IUSTLAB

La cosiddetta "Riforma Cartabia" ha introdotto la possibilità di presentare contestualmente, con il medesimo atto, domanda di separazione personale dei coniugi e di divorzio. In particolare, il nuovo art. 473- bis. 49 del Codice di procedura civile, stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (dall'udienza di comparizione dei coniugi, sei mesi in caso di separazione consensuale ed un anno in caso di divorizio giudiziale), previo passaggio in giudizato della sentenza che pronuncia la separazione personale (sei mesi dalla pubblicazione o trenta giorni dalla notifica all'altro coniuge). Il legislatore della Riforma ha espressamente previsto l'ammissibilità di tale domanda cumulata con riferimento al solo giudizio contenzioso, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473- bis .51 del Codice di procedura civile, norma dedicata al procedimento su domanda congiunta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che: - " anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. "; - " i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibil i"; - " il verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio può avvenire anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo ". Pertanto, con la sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727 , la Suprema Corte ha affermato l'ammissibilità della proposizione in forma cumulativa delle domande di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta . Si tratta di un'importante novità in materia di diritto di famiglia, che consente ai coniugi di regolare fin dal momento della separazione i propri rapporti anche relativi al divorzio, evitando così di dover instaurare successivamente un nuovo apposito procedimento.

Sentenza giudiziaria

Affidamento super esclusivo dei figli minori e decadenza dalla responsabilità genitoriale

Sentenza dicembre 2024 - Tribunale di Cuneo

La Cliente si era rivolta al mio Studio per risolvere un grave problema: il marito, padre delle figlie minori nate dal matrimonio, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione familiare, senza più dare notizie di sé, rendendosi irreperibile anche telefonicamente ed omettendo qualsiasi contributo economico. La moglie, oltre a dover affrontare la crisi matrimoniale, si trovava così a non poter assumere, in mancanza del consenso del padre, tutte le necessarie decisioni inerenti le figlie minori circa salute, educazione, residenza e documenti per l'espatrio, con grave pregiudizio per le bambine. Nel frattempo, la Cliente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti nei confronti delle figlie minori, a cui seguiva l'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per la decadenza dalla respomnsabilità genitoriale del padre. Risultava, dunque, necessario ottenere dal Tribunale, oltre alla separazione giudiziale dei coniugi, anche l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, affinché ella potesse avere autonomia decisionale in merito ai bisogni delle figlie. Inoltre, riuniti davanti al Tribunale ordinario i procedimenti di separazione e di decadenza della responsabilità genitoriale, si chiedeva al Giudice di dichiarare la decadenza del padre, a fronte dei maltrattamenti perpetrati nei confronti delle figlie. Nel ricorso introduttivo, quindi, sono stati indicati i motivi fondanti tale richiesta (in particolare, disinteresse ed irreperibilità del padre) ed il Giudice si è pronunciato favorevolmente per la madre, consentendole, con l'affidamento super esclusivo, di "adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interessper le figlie in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l’espatrio". Il Giudice, inoltre, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore".

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