Pubblicazione legale:
La recente riforma della giustizia ("riforma Cartabia") ha introdotto, in materia di famiglia e di provvedimenti economici, un'importante norma a tutela del coniuge separato o divorziato e della prole.
Infatti, l'art. 473-bis.37 del Codice di procedura civile prevede che il coniuge separato o divorziato, cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo aver costituito in mora il coniuge separato o divorziato debitore,
inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, possa notificare il
provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita
la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente
somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo, datore di lavoro, è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
L'introduzione della norma in discorso consente, quindi, al coniuge avente diritto al contributo economico (assegno di mantenimento /divorzile e/o assegno di mantenimento per la prole) di avvalersi di una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto
direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di
denaro al soggetto obbligato, senza necessariamente dover intraprendere la via giudiziale.