Pubblicazione legale:
In tutte le controversie che incidono sulla sfera affettiva del minore d'età capace di discernimento, il nostro ordinamento prevede che egli debba essere ascoltato dal giudice. La violazione di questo dovere implica la nullità del procedimento stesso.
In particolare, nei casi di crisi genitoriale,
l'ascolto va assicurato sia ai figli nati nel matrimonio sia a quelli
nati fuori dal matrimonio, salvo che il procedimento abbia natura non contenziosa (procedimenti su domanda congiunta di separazione o di
divorzio o relativi alla regolamentazione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal
matrimonio), in cui il minore viene ascoltato solo se necessario, o stragiudiziale (procedimenti di negoziazione assistita).
La cosiddetta "Riforma Cartabia" ha stabilito che l'ascolto del minore d'età possa oggi essere esercitato soltanto dinanzi al giudice,
che può farsi assistere da esperti o altri ausiliari
(psicologi dell'età evolutiva o psicoterapeuti); tuttavia, il
curatore speciale, una volta nominato, può procedere direttamente
all'ascolto.
Inoltre, oggi la modalità ordinaria di ascolto è quella della registrazione audiovisiva, più garantista nei confronti del minore.
Esistono, tuttavia, ipotesi nelle quali il giudice è esonerato dall'ascolto del minore: si tratta dei casi di contrasto con l'interesse del minore, di manifesta superfluità dell'ascolto, di impossibilità fisica o psichica del minore e di manifestazione da parte di quest'ultimo della volontà di non essere ascoltato. Da tali ipotesi emerge una differenza della normativa italiana rispetto alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori, che prevede, come unico limite all'esercizio dell'ascolto del minore capace di discernimento, la manifesta contrarietà ai propri interessi superiori.