Avvocato Maddalena Malara a Pesaro

Maddalena Malara

Avvocato civilista

Informazioni generali

Avvocato abilitato alla professione forense con maturata esperienza nel settore civile e nello specifico diritto di famiglia, delle persone e dei minori, contrattualistica, assistenza alle imprese, diritto delle assicurazioni e infortunistica, diritto del lavoro, responsabilità professionale medica, recupero crediti e diritto degli animali. Solida esperienza nella gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali. Ottima conoscenza delle normative civili e capacità di analisi approfondita delle problematiche giuridiche.

Esperienza


Diritto di famiglia

Affronto con competenza e sensibilità le diverse sfaccettature del diritto di famiglia, dalla separazione alla successione, offrendo assistenza legale completa in tutte le fasi del percorso familiare, dalla convivenza alla cessazione.


Divorzio

Assistenza legale completa in tutte le fasi del divorzio, sia consensuale che giudiziale. Affronto con competenza e discrezione le diverse sfaccettature del divorzio, offrendo soluzioni personalizzate attraverso la massima tutela degli interessi dei miei clienti.


Separazione

Offro consulenza e assistenza legale in materia di separazioni consensuali e giudiziali, divorzi, affido dei minori, regolamentazione dei rapporti parentali, divisioni patrimoniali, successioni e amministrazione di sostegno. Assisto i clienti nella definizione di accordi personalizzati e nella tutela dei loro diritti. Offro un approccio personalizzato e attento alle esigenze individuali di ogni cliente, fornendo assistenza legale in tutte le fasi del percorso.


Altre categorie

Diritto civile, Diritto del lavoro, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Mobbing, Licenziamento, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Modifica delle condizioni di divorzio: il Giudice puo' considerare solo circostanze sopravvenute

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Cassazione civile sez. I, 17/03/2025, (ud. 06/03/2025, dep. 17/03/2025), n.7121 La sentenza riguarda la modifica delle condizioni di divorzio stabilite tra Fa.Ci. e Es.Ma. Il Tribunale di Bologna aveva inizialmente stabilito un assegno di mantenimento per la figlia Fr. e un assegno divorzile per la sig.ra Fa.Ci. In seguito, a causa della diminuzione di reddito e delle nuove necessità personali e familiari di Es.Ma., il tribunale ha modificato questi importi. Fa.Ci. ha presentato ricorso per aumentare le somme, mentre Es.Ma. ha chiesto riduzioni ulteriori. La corte d'appello ha deciso di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia e mantenere l'assegno divorzile invariato, portando la questione davanti alla Corte di Cassazione. Conclusioni La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, criticando la mancanza di motivazione adeguata nella decisione precedente, ritenendo che non siano stati considerati adeguatamente i "fatti nuovi" emersi. Ha invece rigettato il terzo motivo riguardante la violazione del diritto di difesa. Il caso è stato rinviato alla Corte di Appello di Bologna per una nuova valutazione, considerando gli aspetti economici e le necessità delle parti. Argomentazioni La Corte di Cassazione ha rilevato che la corte d'appello aveva fallito nel fornire una motivazione sufficiente per le decisioni prese riguardo all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile. Non erano stati adeguatamente valutati i cambiamenti nelle condizioni economiche delle parti né i necessari adattamenti delle misure di mantenimento secondo il principio di proporzionalità. Riferimenti normativi Art. 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Art. 316 bis e art. 337 ter c.c. Art. 132 comma 2, n. 4, e art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. Art. 111 Costituzione Art. 24 Costituzione Art. 83 c.p.c. Art. 365 c.p.c. Art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c. Rilevanza giuridica Questa sentenza è significativa per la definizione e la revisione delle condizioni economiche post-divorzio, offrendo linee guida sulla valutazione dei "fatti nuovi" e sottolineando l'importanza di motivazioni adeguate nelle decisioni di modifica degli assegni di mantenimento.

Pubblicazione legale

L'assegno divorzile

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L' assegno divorzile è una prestazione economica che può essere riconosciuta dal tribunale a uno dei coniugi a seguito del divorzio, a carico dell'altro. La sua disciplina è contenuta principalmente nell' articolo 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina del divorzio), come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74. Tuttavia, l'interpretazione e l'applicazione di questo articolo sono state oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che ne hanno precisato i criteri e la finalità. Fondamenti e Finalità dell'Assegno Divorzile: Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, in particolare a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 2018, l'assegno divorzile ha una funzione composita : Assistenziale: Mira a garantire al coniuge che non ha mezzi adeguati un tenore di vita dignitoso, che non deve necessariamente essere identico a quello goduto durante il matrimonio. Perequativa-Compensativa: Riconosce e compensa il contributo che un coniuge ha dato alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro durante il matrimonio, nonché il sacrificio delle proprie aspettative professionali e di carriera a causa delle scelte di vita familiare condivise. Criteri per la Determinazione dell'Assegno Divorzile: L'articolo 5, comma 6, della Legge sul Divorzio stabilisce che il tribunale, nel pronunciare la sentenza di divorzio, può disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente a favore dell'altro un assegno qualora quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Per stabilire se l'assegno debba essere concesso e in quale misura, il giudice deve valutare una serie di criteri : Condizioni economiche dei coniugi: Redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascuno. Ragioni della decisione di divorzio: Anche se questo criterio ha perso molta rilevanza nell'orientamento più recente, non è del tutto escluso. Contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale. Questo è un elemento centrale per la funzione perequativa-compensativa. Reddito di entrambi i coniugi: Attuale e potenziale. Durata del matrimonio. Età e stato di salute del coniuge richiedente. Giurisprudenza Recente: La giurisprudenza, soprattutto a partire dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2018, ha posto l'accento sulla necessità di accertare, in primo luogo, se sussista uno squilibrio economico significativo tra i coniugi dopo il divorzio. In secondo luogo, occorre verificare se tale squilibrio sia causalmente connesso alle scelte di vita familiare adottate durante il matrimonio, che abbiano penalizzato le opportunità di un coniuge a vantaggio dell'altro e/o della famiglia. Non è più sufficiente fare riferimento al mero mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio come unico parametro. L'assegno divorzile mira a rendere il coniuge economicamente più debole tendenzialmente autonomo, tenendo conto del suo contributo pregresso e delle sue capacità attuali e potenziali. In Sintesi: L'assegno divorzile è una misura economica prevista dalla legge sul divorzio (articolo 5, comma 6, Legge n. 898/1970) che può essere riconosciuta dal giudice a un coniuge che non ha mezzi adeguati, con una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, valutando una serie di criteri specifici e tenendo conto delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

Pubblicazione legale

La convivenza “more uxorio”: diritti e doveri

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La convivenza more uxorio, anche detta convivenza di fatto, è la convivenza stabile tra due persone non unite da matrimonio o unione civile. In Italia, i diritti dei conviventi di fatto sono stati progressivamente riconosciuti, soprattutto con la Legge Cirinnà (n. 76/2016). Ecco un riepilogo dei principali diritti: Diritti personali e di assistenza: Assistenza morale e materiale: Esiste un reciproco dovere di assistenza morale e materiale tra i conviventi (art. 1, comma 36, L. 76/2016). Assistenza sanitaria: In caso di malattia o ricovero, i conviventi hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, analogamente a quanto previsto per i coniugi (art. 1, comma 38, L. 76/2016). Decisioni in materia di salute e funerarie: Ciascun convivente può designare l'altro come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità e per le decisioni riguardanti il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie in caso di decesso (art. 1, comma 40, L. 76/2016). Nomina come tutore, curatore o amministratore di sostegno: Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro in caso di interdizione, inabilitazione o necessità di amministrazione di sostegno (art. 1, comma 41, L. 76/2016). Permessi lavorativi (Legge 104): I conviventi di fatto possono usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per assistere il partner con disabilità grave (art. 1, commi 36 e 37, L. 76/2016). Diritti nell'ordinamento penitenziario: I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, come il diritto a colloqui con il detenuto (art. 1, comma 38, L. 76/2016). Diritti relativi alla casa: Diritto di abitazione in caso di morte del proprietario: In caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il convivente superstite ha il diritto di continuare ad abitarvi per un periodo determinato: 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i 5 anni. Se nella casa coabitano figli minori o disabili del convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016). Questo diritto cessa in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto del superstite, o qualora cessi di abitare stabilmente nella casa. Successione nel contratto di locazione: In caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione della casa comune, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44, L. 76/2016). Assegnazione di alloggi di edilizia popolare: L'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare; di tale titolo possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto (art. 1, comma 45, L. 76/2016). Diritti economici: Alimenti in caso di cessazione della convivenza: In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto agli alimenti a carico di un convivente nei confronti dell'altro qualora quest'ultimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'entità e la durata degli alimenti sono determinate in proporzione alla durata della convivenza e alle condizioni economiche dei due conviventi (art. 1, comma 65, L. 76/2016). Risarcimento del danno in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo: In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite spetta il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale ed esistenziale) secondo i medesimi criteri applicati al coniuge superstite (art. 1, comma 49, L. 76/2016). Partecipazione all'impresa familiare: Se un convivente partecipa stabilmente all'impresa dell'altro, ha diritto a una partecipazione agli utili, agli incrementi e agli acquisti dell'azienda, commisurata al lavoro prestato (art. 230-bis c.c., esteso ai conviventi di fatto per interpretazione giurisprudenziale). Contratto di convivenza: I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali (ad esempio, la contribuzione alle spese comuni, la proprietà dei beni, l'assegnazione della casa in caso di cessazione della convivenza) attraverso la stipula di un contratto di convivenza. Tale contratto deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, a pena di nullità (art. 1, commi 50-64, L. 76/2016). Diritti in caso di figli: I figli nati da genitori non sposati sono equiparati ai figli nati nel matrimonio. Entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli (responsabilità genitoriale, mantenimento, educazione, ecc.). In caso di cessazione della convivenza, le decisioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli sono prese dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse superiore del minore. Cosa non è previsto per la convivenza more uxorio (differenze con il matrimonio e l'unione civile): Obbligo di fedeltà: Non esiste un obbligo legale di fedeltà tra conviventi di fatto. Diritti ereditari automatici: Il convivente di fatto non è erede legittimario e non ha diritto alla quota di legittima sull'eredità del partner defunto, a meno che non sia espressamente indicato come erede in un testamento. Pensione di reversibilità: Il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità del partner defunto. Assegno di mantenimento dopo la cessazione della convivenza (in senso stretto): A differenza del coniuge separato o divorziato, il convivente economicamente più debole non ha diritto a un assegno di mantenimento in senso stretto, ma solo agli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. È importante sottolineare che per far valere alcuni di questi diritti (ad esempio, quelli relativi alla casa in caso di decesso, la partecipazione alle graduatorie per l'edilizia popolare), spesso è necessario che la convivenza di fatto sia stata formalmente accertata attraverso la dichiarazione anagrafica di convivenza presso il Comune di residenza.

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