La regola dell'arte nei contratti d'appalto

Scritto da: Maddalena Malara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'espressione "opera non eseguita secondo la regola dell'arte" nei contratti d'appalto si riferisce a una situazione in cui l'appaltatore non ha realizzato l'opera commissionata con la perizia, la diligenza e le conoscenze tecniche necessarie per garantirne la buona esecuzione e la sua conformità agli standard qualitativi del settore. In altre parole, l'opera presenta difetti, vizi o difformità rispetto a quanto pattuito o a quanto ci si aspetterebbe da un professionista competente.

Cosa si intende per "regola dell'arte"?

La "regola dell'arte" non è definita in modo univoco dalla legge, ma si riferisce all'insieme delle conoscenze tecniche, delle prassi consolidate, degli standard di qualità e delle normative vigenti che un professionista del settore dovrebbe possedere e applicare nell'esecuzione di una determinata opera. Essa implica l'utilizzo di materiali adeguati, tecniche appropriate e una cura esecutiva tale da garantire un risultato funzionale, sicuro e duraturo.

Conseguenze dell'opera non eseguita a regola d'arte nei contratti d'appalto:

Quando l'opera realizzata dall'appaltatore non è conforme alla regola dell'arte, il committente ha a disposizione diversi rimedi previsti dal Codice Civile (principalmente agli articoli 1667 e seguenti):

  • Denuncia dei vizi o delle difformità: Il committente ha l'onere di denunciare all'appaltatore i vizi o le difformità dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati.
  • Azioni del committente (articolo 1668 c.c.): Una volta effettuata la denuncia nei termini, il committente può esperire diverse azioni contro l'appaltatore:
    • Richiesta di eliminazione dei vizi o delle difformità a spese dell'appaltatore: Questa è la forma primaria di tutela, volta a ripristinare la corretta esecuzione dell'opera.
    • Richiesta di riduzione proporzionale del prezzo: Se l'eliminazione dei vizi è eccessivamente onerosa o impossibile, il committente può chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in relazione al minor valore dell'opera a causa dei difetti.
    • Richiesta di risoluzione del contratto: Questa azione più radicale può essere esercitata solo se i vizi o le difformità sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
    • Risarcimento del danno: In aggiunta alle azioni precedenti, il committente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi o delle difformità dell'opera, a meno che l'appaltatore provi che l'inadempimento non gli è imputabile.
  • Termini per l'azione: L'azione contro l'appaltatore per vizi o difformità si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera. Tuttavia, il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché i vizi o le difformità siano stati denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Altri aspetti rilevanti:

  • Controllo del committente durante l'esecuzione: Il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne la corretta esecuzione secondo le condizioni contrattuali e la regola dell'arte. Qualora riscontri delle difformità o un'esecuzione non a regola d'arte, può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi. Trascorso inutilmente tale termine, il committente può risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni (articolo 1662 c.c.).
  • Responsabilità dell'appaltatore: L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente per la corretta esecuzione dell'opera secondo la regola dell'arte, assumendosi il rischio della sua attività.
  • Onere della prova: In caso di contestazione, spetta generalmente al committente provare l'esistenza dei vizi o delle difformità e il mancato rispetto della regola dell'arte.

In conclusione, l'esecuzione di un'opera non conforme alla regola dell'arte in un contratto d'appalto costituisce un inadempimento contrattuale che espone l'appaltatore a diverse azioni da parte del committente, volte a ottenere la riparazione dei difetti, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. È fondamentale che il committente sia diligente nel verificare l'opera e nel denunciare tempestivamente eventuali vizi o difformità.



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Maddalena Malara

Avvocato civilista




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