Avvocato Giovanna Lucrezia Leggieri a Lecce

Giovanna Lucrezia Leggieri

Avvocato Matrimonialista e divorzista

Informazioni generali

Sono contitolare dello Studio Legale Bolognini-Leggieri. Collaboro con l'Avv. Luigi Bolognini sin dal 2010. Tra le altre materie, mi occupo con assiduità e passione del diritto di famiglia e dei minori. Ho maturato una considerevole esperienza nei rapporti familiari, nella loro accezione più ampia, trattando di questioni attinenti ai rapporti tra i coniugi, alla filiazione ed al diritto dei minori. Materie che richiedono un approccio psicologicamente orientato per la delicatezza delle questioni trattate.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di diritto di famiglia, trattando nello specifico questioni attinenti ai rapporti di coniugio e di filiazione. In questo settore penso che la maggior capacità che debba possedere un avvocato è quella di assistere psicologicamente il proprio cliente, supportandolo nelle varie fasi del percorso intrapreso.


Separazione

La separazione civile di un matrimonio è la procedura che permette ai coniugi di interrompere la convivenza, ma non di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La separazione può essere consensuale, quando i coniugi sono d'accordo, oppure giudiziale, quando non c'è accordo. In entrambi i casi, è possibile procedere tramite il Comune, se si tratta di separazione consensuale.


Divorzio

Il divorzio in caso di matrimonio civile, detto anche scioglimento del matrimonio, comporta la cessazione del vincolo coniugale e la fine dei diritti e doveri tra i coniugi. La procedura può essere consensuale, quando c'è accordo tra i coniugi, o giudiziale, quando non c'è accordo. In entrambi i casi, è consigliabile l'assistenza di un avvocato.




Credenziali

Sentenza giudiziaria

Un’unica condotta violenta in danno della moglie giustifica l’addebito della separazione al marito maltrattante.

Tribunale

In caso di condotte violente perpetrate in danno del coniuge, ai fini della pronuncia dell’addebito della separazione nei confronti dell’altro è sufficiente che la vittima provi l’esistenza anche di un’unica condotta violenta, essendo tale comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, in quanto lesivo della pari dignità di ogni persona e ciò anche nella ipotesi in cui tale condotta sia risalente nel tempo, a nulla rilevando che la conflittualità fra i coniugi si sia concretizzata in epoca antecedente rispetto al verificarsi di tali eventi o che le violenze si siano verificate in epoca posteriore rispetto all’insorgere della crisi coniugale ed indipendentemente dalla condotta del coniuge vittima dell’abuso. Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale, infatti, la lesione della dignità della persona del coniuge che si concretizza mediante atti di violenza fisica e psichica costituisce gravissima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, di per sé idonea a determinare l’intollerabilità della convivenza con esonero per il giudice di merito dal dovere di comparazione delle condotte della vittima, in quanto trattasi di condotte che per la loro gravità possono essere comparabili soltanto con comportamenti omogenei

Sentenza giudiziaria

Accordi patrimoniali e tutela del minore

Tribunale di Lecce, Sentenza del 03-03-2025

In sede di separazione consensuale, l'omologazione dell'accordo raggiunto dai coniugi è subordinata alla verifica della conformità alla legge e della rispondenza all'interesse della prole. Il Tribunale di Lecce si è pronunciato in merito a una domanda congiunta di separazione consensuale tra due coniugi, genitori di un figlio minore. La coppia, dopo un lungo matrimonio, ha deciso di porre fine alla loro unione, presentando un ricorso nel quale definivano in maniera dettagliata le condizioni della separazione, con particolare attenzione alla gestione del figlio e agli aspetti economici. Nel merito, i coniugi hanno concordato un regime di affidamento condiviso del figlio minore, stabilendo la sua residenza prevalente presso la madre. Il padre, pur non convivente, ha ottenuto un ampio diritto di visita, comprendente giorni infrasettimanali, fine settimana alternati e periodi durante le vacanze scolastiche. L'accordo ha previsto anche una clausola di salvaguardia, sottolineando l'importanza di rispettare la volontà del minore nell'organizzazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Sul fronte economico, la coppia ha raggiunto un accordo che tiene conto delle risorse patrimoniali investite dal marito nell'abitazione familiare di proprietà della moglie. In particolare, la moglie si è impegnata a trasferire al marito una quota della nuda proprietà dell'immobile, mantenendo per sé l'usufrutto vitalizio. È stato altresì definito l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio, tenendo conto delle spese sostenute dal padre per l'abitazione e l'autovettura, nonché dell'apertura di fondi vincolati a favore del minore. Entrambi i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento per sé stessi, dichiarandosi economicamente autosufficienti. Il Tribunale, valutate le condizioni concordate dalle parti, ha ritenuto che le stesse fossero conformi alla legge e rispondenti all'interesse del minore. Pertanto, ha omologato la separazione consensuale, rendendo esecutivi gli accordi raggiunti dai coniugi. La decisione non ha previsto alcuna statuizione in merito alle spese processuali, in considerazione della natura consensuale del procedimento.

Sentenza giudiziaria

Dalla Separazione Giudiziale al Divorzio Consensuale: Trasformazione Processuale

Tribunale di Lecce, Sentenza del 26-04-2025

Nel giudizio di divorzio, la concorde richiesta delle parti, unitamente al decorso dei termini di legge dalla sentenza non definitiva di separazione giudiziale, costituisce elemento idoneo a comprovare l'irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, presupposto per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970. La pronuncia in esame affronta un caso di separazione giudiziale trasformatasi, in corso di causa, in divorzio consensuale. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una parte, la quale chiedeva la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, motivando la richiesta con incompatibilità caratteriali e l'assenza del marito, trasferitosi all'estero per motivi lavorativi. La ricorrente lamentava, inoltre, la mancata partecipazione del coniuge alla vita familiare e alle ricorrenze importanti dei figli, entrambi maggiorenni e economicamente indipendenti. Il coniuge si costituiva in giudizio, contestando la richiesta di addebito e giustificando il proprio trasferimento all'estero con la necessità di far fronte a difficoltà economiche derivanti dalla crisi della sua attività imprenditoriale. Contestava, inoltre, le accuse di disinteresse verso i figli, attribuendo invece alla moglie responsabilità nel deterioramento del rapporto coniugale. Tuttavia, in un momento successivo del procedimento, le parti, assistite dai rispettivi legali, presentavano un'istanza congiunta chiedendo la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale. Tale richiesta era corredata da un accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, nel quale si stabilivano le condizioni della separazione, tra cui l'assenza di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, e la rinuncia a qualsiasi pretesa sui beni mobili e suppellettili. Contestualmente, le parti chiedevano che anche la domanda di divorzio divenisse congiunta e regolata dal medesimo accordo. Il Tribunale, preso atto della volontà concorde delle parti, emetteva una sentenza non definitiva dichiarando la separazione personale dei coniugi. Successivamente, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare il decorso dei termini previsti dalla normativa vigente e la persistente volontà delle parti di divorziare, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, infine, compensava integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'esito del giudizio e della concorde volontà delle stesse.

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