Sentenza giudiziaria:
Nel giudizio di divorzio congiunto, il tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo le comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di cui al D.P.R. 396/2000, qualora le condizioni pattuite tra le parti siano ritenute rispondenti ai loro interessi. Il Tribunale, valutate le istanze e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha accolto il ricorso congiunto. I giudici hanno accertato che dalla data della separazione omologata era decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio e che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo le necessarie comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di legge. Il Tribunale ha altresì ratificato le condizioni concordate dai coniugi in merito all'uso dell'abitazione coniugale e alla cessazione degli assegni di mantenimento, ritenendole rispondenti ai loro interessi. Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese legali, in considerazione della natura congiunta del ricorso.