Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti e, individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, fornendo riscontri puntuali e precisi. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso oggetto di preventivo, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.

Esperienza


Locazioni

La locazione è il contratto con cui una parte (locatore) si obbliga nei confronti di un'altra (conduttore) a far godere un bene mobile o immobile per un dato tempo e dietro corrispettivo determinato. Mi occupo di fornire assistenza stragiudiziale e giudiziale nella fase di formazione del contratto e nel caso di suo inadempimento.


Sfratto

Le procedure di sfratto possono essere utilizzate dal proprietario-locatore per ottenere il rilascio di un immobile. Lo sfratto può avvenire per morosità o per finita locazione. Lo sfratto per morosità può essere richiesto dal locatore in caso di mancato pagamento dei canoni pattuiti; la procedura di sfratto per finita locazione, invece, può essere azionata solo dopo la scadenza naturale del contratto.


Diritto civile

Mi occupo della gestione di problematiche di diritto civile concernenti diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili” (in particolare, amministrazioni di sostegno), contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale), ponendo sempre al centro della mia attività la cura ed il rispetto per la persona. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Opposizione allo sfratto: a chi spetta instaurare la mediazione obbligatoria?

Pubblicato su IUSTLAB

Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, prevede, quale condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti di locazione, l'esperimento di un procedimento di mediazione e che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal Giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in discorso. Il Tribunale di Roma, Sezione VI, con la sentenza n. 11506/2019, si è occupato di individuare la parte su cui grava l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione. Il Tribunale, in primo luogo, ha dato atto di posizioni contrastanti in giurisprudenza: alcune decisioni accollano al locatore-intimante sia l'onere della mediazione sia le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione; altre, invece, ritenuta improcedibile la domanda, considerano consolidati gli effetti dell'eventuale ordinanza non impugnabile di rilascio emessa in favore del locatore-intimante, a cui devono essere riconosciute le spese; infine, posizioni intermedie, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, considerano sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che, in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: quando il locatore può comunicare disdetta?

Pubblicato su IUSTLAB

I contratti di locazione ad uso abitativo, disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, non possono avere durata inferiore a 4 anni; decorso questo periodo, il contratto è rinnovato per un periodo di ulteriori 4 anni (cosiddetto "tacito rinnovo"). Tuttavia, alla prima scadenza, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione. Lo stesso articolo chiarisce che, qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta (ad esempio, non adibisca l'immobile ad uso abitativo per sé), il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti potrà attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza. Pertanto, in base alla normativa vigente, il locatore non può recedere dal contratto di locazione prima della scadenza dello stesso (salvo che per i motivi tassativamente previsti dalla legge) in quanto il contratto di locazione ad uso abitativo ha una durata minima fissata dalla legge.

Titolo professionale

Corso di formazione per Mediatori della durata di 50 ore

645 S.R.L. (iscritto al n. 341 degli Organismi di Mediazione e al n. 90 degli Enti di Formazione) - 12/2020

Il corso di formazione mi ha consentito di sviluppare capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni condivise nonché di iscrivermi nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al n. 347.

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