Pubblicazione legale:
I contratti di locazione ad uso abitativo, disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, non possono avere durata inferiore a 4 anni; decorso questo periodo, il contratto è rinnovato per un periodo di ulteriori 4 anni
(cosiddetto "tacito rinnovo").
Tuttavia, alla prima scadenza, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego
del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con
preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o
comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità
ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia
la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo
al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista
l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o
la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione
nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia
la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è
riconosciuto il diritto di prelazione.
Lo stesso articolo chiarisce che, qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a
seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta (ad esempio, non adibisca l'immobile ad uso abitativo per sé), il locatore stesso è tenuto a corrispondere un
risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a
trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
Alla
seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti potrà attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza.
Pertanto, in base alla normativa vigente, il locatore non può recedere dal contratto di locazione prima della
scadenza dello stesso (salvo che per i motivi tassativamente previsti dalla legge) in quanto il contratto
di locazione ad uso abitativo ha una durata minima fissata
dalla legge.