Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato civilista in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia, focalizzerò l’attenzione sui tuoi bisogni concreti, in modo da aiutarti a conoscere e proteggere i tuoi diritti. Individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, ti affiancherò passo dopo passo nel percorso intrapreso. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso concordato, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili” (in particolare, amministrazioni di sostegno), contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale), ponendo sempre al centro della mia attività la cura ed il rispetto per la persona. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, soprattutto nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.


Incidenti stradali

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno (di natura patrimoniale, non patrimoniale o esistenziale) da parte della Compagnia assicurativa obbligata.


Altre categorie

Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il risarcimento del terzo trasportato: una tutela rafforzata.

Pubblicato su IUSTLAB

Il Codice delle assicurazioni tutela il terzo trasportato che abbia subito un danno da incidente stradale. Salvo che il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito, il trasportato può rivolgersi per il risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del soggetto che ha provocato l'incidente (cosiddetto "responsabile civile"), se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. E', inoltre, previsto il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 07/02/2025, n. 3118, ha evidenziato che: - l'azione diretta in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento; - mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito ; - presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi; - comporta che l'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava il trasportato gli anticipi il risarcimento, con possibilità di successiva rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Pertanto, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Pubblicazione legale

Morte del coniuge: quali diritti per il coniuge superstite?

Pubblicato su IUSTLAB

La legge prevede tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di soggetti legittimari, titolari della cosiddetta "quota di riserva" o "quota legittima"). In assenza di testamento, ilCodice civile riserva, a favore del coniuge, la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni per il caso di concorso con i figli. Infatti, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità (ad esempio, i figli), sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. La Corte di Cassazione (sentenza 7128/2023) ha di recente evidenziato che il diritto di abitazione, riservato al coniuge superstite, ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius , quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea.

Pubblicazione legale

Tutore nominato all'interdetto: chi è e in quali casi può essere revocato?

Pubblicato su IUSTLAB

La funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette. Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione . Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia, può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi. Una volta nominato, il tutore deve rispettare obblighi precisi: avere cura dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i suoi beni, formarne l’inventario, tenere la contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto. Il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente . Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. La rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto. In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nel frattempo, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).

Leggi altre credenziali (17)

Contatta l'avvocato

Avvocato Elisa Fea a Trinità
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Fea per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Elisa Fea a Trinità

Avv. Elisa Fea

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Elisa Fea
Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy