Pubblicazione legale:
La normativa in tema di mediazione, prevede, quale condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti di locazione, l'esperimento di un procedimento di mediazione e che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal Giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in discorso.
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, con la sentenza n. 11506/2019, si è occupato di individuare la parte su cui grava l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione.
Il Tribunale, in primo luogo, ha dato atto di posizioni contrastanti in giurisprudenza: alcune decisioni accollano al locatore-intimante sia l'onere della mediazione sia le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione; altre, invece, ritenuta improcedibile la domanda, considerano consolidati gli effetti dell'eventuale ordinanza non impugnabile di rilascio emessa in favore del locatore-intimante, a cui devono essere riconosciute le spese; infine, posizioni intermedie considerano sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese.
Il Tribunale ha ritenuto che, in un procedimento di sfratto per morosità, qualora il Giudice abbia invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità della domanda di sfratto.