Pubblicazione legale:
Il locatore di un immobile agiva,
davanti al Tribunale di Siracusa, nei confronti del conduttore per
ottenere lo sfratto per morosità ed il pagamento dei canoni non
pagati. Il conduttore si opponeva, ritenendo nullo il contratto di
locazione poiché l’amministrazione locale non gli aveva rilasciato
le autorizzazioni necessarie al subingresso nell’attività prevista
dal contratto di cessione di ramo d'azienda collegato.
Il Tribunale, con la sentenza del 31 marzo 2025, n. 528, pur riconoscendo il
collegamento tra i due contratti, ha confermato l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui spetta al conduttore l’onere di
verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto
tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende
esercitare nei locali nonché a quanto necessario per ottenere le
necessarie autorizzazioni amministrative.
Non rientra tra gli obblighi del
locatore, salvo diverso accordo tra le parti, adeguare i beni locati
alle esigenze del conduttore per esercitarvi una particolare
attività. Quindi, il locatore non può essere ritenuto responsabile
nel caso in cui il conduttore non riesca a svolgere nell’immobile
locato l’attività che intende esercitare.
Il contratto di locazione stipulato,
dunque, rimane valido ed il conduttore è obbligato a corrispondere i
canoni pattuiti.