Locazione ed idoneità dell'immobile per esercitare un'attività: a chi spetta verificarla?

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il locatore di un immobile agiva, davanti al Tribunale di Siracusa, nei confronti del conduttore per ottenere lo sfratto per morosità ed il pagamento dei canoni non pagati. Il conduttore si opponeva, ritenendo nullo il contratto di locazione poiché l’amministrazione locale non gli aveva rilasciato le autorizzazioni necessarie al subingresso nell’attività prevista dal contratto di cessione di ramo d'azienda collegato.

Il Tribunale, con la sentenza del 31 marzo 2025, n. 528, pur riconoscendo il collegamento tra i due contratti, ha confermato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui spetta al conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitare nei locali nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative.

Non rientra tra gli obblighi del locatore, salvo diverso accordo tra le parti, adeguare i beni locati alle esigenze del conduttore per esercitarvi una particolare attività. Quindi, il locatore non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui il conduttore non riesca a svolgere nell’immobile locato l’attività che intende esercitare.

Il contratto di locazione stipulato, dunque, rimane valido ed il conduttore è obbligato a corrispondere i canoni pattuiti.




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Elisa Fea

Avvocato civilista in Provincia di Cuneo




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