Avvocato Alessandro Corvino a Napoli

Alessandro Corvino

Avvocato esperto in diritto bancario

Informazioni generali

Mi occupo di diritto commerciale, in particolare di contenzioso bancario, da sempre materia di punta dello studio. Ho patrocinato giudizi in materia bancaria relativi a: conti correnti, mutui, leasing, frodi informatiche (es. phishing, B.E.C., malware vari ecc.), recupero di perdite derivanti da investimenti finanziari, contratti derivati, garanzie fideiussorie, responsabilità per abusiva concessione di credito, illegittime segnalazioni nelle centrali di informazione creditizia (es. Crif e Centrale dei Rischi) ed il conseguente risarcimento del danno. Sono autore della rivista ''Le controversie bancarie''.

Esperienza


Aste giudiziarie

Ho maturato grande esperienze in materia di aste e, più in generale, diritto dell'esecuzione civile. Oltre 500 procedure esecutive seguite personalmente nonostante la giovane età, sia lato creditore che debitore, riuscendo a trovare sempre soluzione proficue per l'assistito (indipendentemente dalla posizione) e definendo a ''saldo e stralcio'' posizioni debitorie anche importanti e garantite. Mi sono laureato presso la LUISS Guido Carli proprio in ''Diritto dell'esecuzione civile'' (30 e lode) con tesi dal titolo ''I poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione alla luce del quadro europeo'' prevedendo l'esito di Cass. S.U. 9476/23


Diritto bancario e finanziario

Sin dal periodo della pratica forense ho ottenuto in materia bancaria provvedimenti innovativi e ritenuti degni di pubblicazione in riviste di settore, cosi, ad esempio, in tema di ricalcolo del saldo di conto corrente o in tema di legittimazione passiva di società cessionarie del credito con riferimento all’ordine giudiziale di rettifica delle attività segnaletiche in Centrale dei Rischi (primi provvedimenti in Italia in tal senso).


Usura

Ho seguito svariati giudizi volti a far dichiarare la natura usuraria delle pattuizione economiche intervenute con Banche e finanziarie. Ciò con particolare riferimento al contenzioso in conto corrente, e dunque affrontando il tema della cd. 'usura sopravvenuta' derivante dall'esercizio del diritto di variazione unilaterale delle condizioni economiche ex art. 118 t.u.b., ed al contenzioso inerente i rapporti di credito al consumo dove spesso l'usura è rilevabile all'esito del corretto calcolo del T.E.G. tenuto conto di tutti i costi pattuiti e di cui la finanziaria non ha tenuto conto.


Altre categorie

Truffe, Investimenti, Tutela del consumatore, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Sovraindebitamento, Risarcimento danni.



Credenziali

Caso legale seguito

Saldo e stralcio del 90% del debito - da 40.000,00 a 4.000,00

Saldo e stralcio di esposizione debitoria derivante dal mancato pagamento di un prestito personale

A seguito di mirata opposizione a decreto ingiuntivo si è riusciti ad ottenere una definizione a saldo e stralcio di una esposizione debitoria, derivante da contratto di finanziamento, con il pagamento del solo 10% dell'importo ingiuntivo (quindi con 'sconto' del 90%), corrispondendo al creditore € 4.000,00 a fronte dei 40.000,00 pretesi. Ciò è stato possibile grazie ad un opposizione ritenuta fondata dal creditore anche alla luce della mancata concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo

Sentenza giudiziaria

Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19750/2025 - Confermata condanna della Banca al pagamento di € 513.980.56 in favore di socio unico di società estinta

Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19750/2025

Lo Studio legale Corvino (Avv.ti Aldo, Antonio e Alessandro Corvino) ottiene l'enunciazione di un importante principio di diritto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione: «L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito'' Nella fattispecie la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l'istituto di credito al pagamento di € 513.980.56 in favore del nostro assistito, ex socio unico di una società a responsabilità limitata estintasi volontariamente nel corso del giudizio di primo grado senza che il credito potenziale derivante dal contenzioso pendente fosse indicato nel bilancio finale di liquidazione. Secondo la prospettazione dell'istituto di credito, accolta in primo grado dal Tribunale e poi riformata in appello, l'estinzione volontaria della società avrebbe dovuto essere interpretata come una rinuncia implicita ai crediti non iscritti in bilancio, da qualificarsi quali "mere pretese'', con conseguente impossibilità per dell'ex socio unico di ottenere la condanna al pagamento degli importi illegittimamente addebitati dalla Banca a vario titolo nel corso del rapporto di conto corrente intrattenuto con la Società correntista. Nel risolvere il contrasto interpretativo sorto anche presso la medesima Corte di Cassazione, quest'ultima nel suo massimo consesso ha aderito in toto alla tesi prospettata da noi prospettata, confermando la decisione della Corte territoriale e ponendo fine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale particolarmente vivace e risalente. Da ciò consegue che è possibile per i soci di società cancellate dal registro imprese agire per il recupero di crediti (bancari e non) ancorché questi non siano stati indicati nel bilancio finale di liquidazione; circostanza quest'ultima di grandissimo interesse pratico visto che, in moltissimi casi, le società vengono chiuse senza che gli amministratori siano a conoscenza della potenziale recuperabilità di ingenti somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società, non avendo dunque cognizione della (potenziale) esistenza del credito e conseguente impossibilità di indicarlo in bilancio. Ancorché non oggetto di rimessione la Corte ha espresso importanti principi anche in materia di diritto bancario con riferimento all'esperibilità delle azioni di rideterminazione del saldo e di indebito anche in costanza di conto corrente ancora aperto. Una grandissima soddisfazione che segue l'emozione dell'Udienza Pubblica celebratasi il 18.02 febbraio scorso.

Sentenza giudiziaria

Rigettata istanza di provvisoria esecutivita' decreto ingiuntivo per € 180.000,00 - tribunale di napoli del 14 luglio 2025

Ordinanza del 14 luglio 2025

Una società cessionaria di crediti in blocco ottiene un decreto ingiuntivo per € 180.000,00 nei confronti di un fideiussore di società fallita. Essendosi il fallimento chiuso con riparto solo parziale per i creditori, la cessionaria agisce per il residuo credito (già della Banca) derivante da: rapporto di conto corrente, vari conti anticipo e due finanziamenti erogati nella forma tecnica del mutuo chirografario. Abbiamo tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo muovendo contestazioni sotto più profili; in via preliminare è stata contestata la titolarità del credito e, in subordine, la legittimazione attiva della Società agente; nel merito è stata contestata la qualificazione della garanzia, proposta quale fideiussione ma costituente, secondo le ns. prospettazioni, un contratto di garanzia autonoma. La riconfigurazione comporta l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. e conseguente prescrizione del diritto di credito, non potendosi più 'avvalere' il creditore degli effetti interruttivi della prescrizione derivante nell'ammissione al passivo fallimentare (debitore principale). In via subordinata abbiamo mosso svariate contestazioni circa il merito dei rapporti bancari tratti a giudizio. Il Giudice, seppur con ordinanza resa all'esito della prima udienza, fornisce ampie motivazioni che giustificano il rigetto della provvisoria esecutività, palesando alla cessionaria che vari motivi di opposizione sono già stati ritenuti fondati.

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Lo studio

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