Pubblicazione legale:
Con il recentissimo provvedimento in oggetto, il Tribunale di Napoli ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, «non sembrando evincersi, dal contratto azionato, la vera e propria consegna delle somme mutuate – versate su un conto corrente senza tuttavia attribuirne al mutuatario la giuridica disponibilità – né, di conseguenza, il suo perfezionamento e la sua idoneità a valere come titolo esecutivo».
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