Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale

Informazioni generali

L'Avv. Gorgoglione è un avvocato civilista che opera prevalentemente nel settore immobiliare (diritto condominiale, contrattualistica immobiliare, locazioni, risarcimento danni), occupandosi inoltre di diritto commerciale (appalto, recupero crediti, procedure esecutive, contrattualistica commerciale). Si laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Foggia e consegue un master in “Risanamento e crisi di impresa” organizzato dal Sole 24 ore. Nel 2019 ha scritto il libro “Dalla crisi di impresa al fallimento" pubblicato dalla Editrice Admaiora. E' co-fondatore con l'Avv. Walter Massara del team WR Milano Avvocati.

Esperienza


Diritto immobiliare

Mi occupo degli aspetti civilistici del diritto immobiliare. Ho seguito operazioni immobiliari di compravendita di immobili gravati da ipoteche e pignoramenti, nonché contenzioso di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria. Mi sono occupato inoltre di azioni possessorie e petitorie, anche finalizzate all'accertamento dell'usucapione della proprietà.


Diritto condominiale

Mi occupo costantemente di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Mi occupo sia di problematiche legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Mi occupo, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Mi occupo costantemente di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore del "real estate". Gestisco inoltre il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Altre categorie

Sfratto, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Aste giudiziarie, Eredità e successioni, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Edilizia ed urbanistica, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Quando il regolamento può vietare B&B e affittacamere

Pubblicato su IUSTLAB

La crescente diffusione di bed and breakfast e affittacamere ha generato numerose controversie condominiali, specialmente quando il regolamento dell'edificio contiene clausole che limitano l'uso delle proprietà esclusive. La questione centrale riguarda la validità e l'efficacia di tali divieti, nonché le condizioni necessarie per la loro opponibilità ai condomini. Solo un regolamento condominiale di natura contrattuale può imporre limiti all’uso delle proprietà esclusive secondo la previsione dell’art. 1138 c.c. Come chiarito dalla Cassazione civile con sentenza n. 24526 del 2022, le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale possono limitare la facoltà dei proprietari delle unità singole se richiamate nell’atto di acquisto dell’immobile. Il regolamento contrattuale, quindi, può limitare la possibilità di svolgere l’attività di affittacamere (o attività produttive a tutto tondo tra cui è da considerarsi compresa quella di B&B). La natura contrattuale del regolamento si evince dal fatto che lo stesso è stato approvato all'unanimità dei condomini o predisposto dall'originario costruttore e accettato negli atti di acquisto. Un regolamento meramente assembleare quindi non può imporre limitazioni alle proprietà esclusive. Per essere opponibili ai successivi acquirenti, le clausole limitative devono essere trascritte nei registri immobiliari con specifica indicazione del loro contenuto, oppure essere integralmente riprodotte negli atti di acquisto. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Il criterio di ripartizione delle spese per il rifacimento dell'autorimessa: art. 1125 c.c.

Pubblicato su IUSTLAB

In merito alle spese straordinarie per il consolidamento strutturale, la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità ritiene applicabile in via analogica dell’art. 1125 c.c., in virtù della specifica e differente utilità che i condomini traggono dal bene oggetto degli interventi. Per quanto concerne il criterio di riparto, l'art. 1125 in punto recita quanto segue: “ Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto . ” (il sottolineato e grassetto sono aggiunti, ndr.), prevedendo quindi che la spesa debba essere divisa in tre parti: – manutenzione straordinaria del solaio e della struttura sottostante il cortile, a copertura dei box e la relativa impermeabilizzazione : 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico dei proprietari esclusivi dei locali sottostanti (delle autorimesse). – pavimentazione (copertura del pavimento ex art. 1125 c.c.): se prevista, a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà; – intonaco, tinta e decorazioni : se previsti, a carico dei condomini proprietari delle autorimesse sottostanti; Chiaramente la suddivisione tra i condomini dovrà essere effettuata in base ai millesimi di proprietà ex art. 1123 co. 1 c.c. La possibilità di applicare tale criterio di riparto, è altresì confermata dalla Corte di Cassazione, la quale sul punto ha affermato che: “ Sussistono allora – come messo in luce dagli arresti giurisprudenziali sopra riportati- , le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto : tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123 cod. civ., comma 2, 8/c– Una situazione sostanzialmente analoga si verifica nel caso in esame, in quanto l’usura della pavimentazione del cortile è determinata dall’utilizzazione esclusiva che della stessa viene fatta dalla collettività dei condomini. ” (Cass. n. 15841/2011, si veda anche Cass. n. 2243/2012, Cass. n. 10858/2010, Cass. n. 18194/2005, Tribunale di Roma sez. VII 19/02/2006, il sottolineato e il grassetto sono aggiunti, ndr.) Nello stesso senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4338/2023, affermando che: “ va rammentato anche che integra consolidato indirizzo della giurisprudenza quello secondo cui “il solaio esistente che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani perchè ha la funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore. Es. costituisce infatti l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e correlativa inutilità per gli altri condomini. Coerentemente con questa funzione l'art. 1125 c.c. prevede che le spese per la manutenzione dei soffitti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto” (cfr. Cass. n. 24266/2018 e Cass. n. 2011). La presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (v., da ultimo, Cass., 11/6/2018, n. 15048). ” Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Rumori molesti e come affrontarli

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In materia di rumori molesti, i diritti del singolo al pacifico godimento del proprio immobile trovano innanzitutto tutela nell ’art. 844 c.c., norma che disciplina le immissioni qualora superino la normale tollerabilità. In tale caso, nell'eventualità di un'azione, il singolo dovrà provare il carattere molesto delle immissioni, producendo le rilevazioni fonometriche dell'ARPA o, quantomeno, di un tecnico di parte. Si deve anche considerare che i l regolamento condominiale contrattuale può prevedere limiti alle immissioni, nel qual caso anche il Condominio sarà legittimato ad agire per mancato rispetto del regolamento stesso. Si rammenta innanzitutto che solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva. In tal caso è sufficiente provare l'esistenza delle immissioni, e non anche la loro soglia, ciò secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1233/2021 la quale, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado, ha ritenuto in che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto nelle ore di riposo. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

Ruggiero Gorgoglione
Via E. De Amicis 45
Milano (MI)

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