Pubblicazione legale:
La crescente
diffusione di bed and breakfast e affittacamere ha generato numerose
controversie condominiali, specialmente quando il regolamento dell'edificio
contiene clausole che limitano l'uso delle proprietà esclusive. La questione
centrale riguarda la validità e l'efficacia di tali divieti, nonché le
condizioni necessarie per la loro opponibilità ai condomini.
Solo un
regolamento condominiale di natura contrattuale può imporre limiti all’uso
delle proprietà esclusive secondo la previsione dell’art. 1138 c.c.
Come chiarito
dalla Cassazione civile con sentenza n. 24526 del 2022, le clausole
contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale possono
limitare la facoltà dei proprietari delle unità singole se richiamate nell’atto
di acquisto dell’immobile.
Il regolamento
contrattuale, quindi, può limitare la possibilità di svolgere l’attività di
affittacamere (o attività produttive a tutto tondo tra cui è da considerarsi
compresa quella di B&B).
La natura
contrattuale del regolamento si evince dal fatto che lo stesso è stato approvato all'unanimità dei
condomini o predisposto dall'originario costruttore e accettato negli atti di
acquisto.
Un regolamento
meramente assembleare quindi non può imporre limitazioni alle proprietà
esclusive.
Per essere
opponibili ai successivi acquirenti, le clausole limitative devono essere
trascritte nei registri immobiliari con specifica indicazione del loro
contenuto, oppure essere integralmente riprodotte negli atti di acquisto.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati