Avvocato Marzia Passerini a Milano

Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Mi chiamo Marzia Passerini e collaboro con lo Studio Associato Orlandi di Milano da oltre venticinque anni. Nella mia attività professionale ho affiancato persone e imprese in molteplici situazioni, offrendo consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile, in particolare in materia contrattuale, di locazioni, condominio, recupero crediti, diritto di famiglia, separazione e divorzio, amministrazione di sostegno, eredità e successioni. Credo profondamente nel valore del rapporto di fiducia con il cliente: lo accompagno in ogni fase del percorso con attenzione, competenza e riservatezza.

Esperienza


Diritto di famiglia

Nell’ambito del diritto di famiglia assisto i clienti con competenza e sensibilità, cercando sempre la soluzione più giusta per tutelare i loro diritti e il benessere dei minori coinvolti. Credo che dietro ogni controversia ci siano persone, emozioni e legami importanti, per questo affronto ogni caso con attenzione, rispetto e umanità.


Eredità e successioni

Ho acquisito esperienza nella gestione di eredità e successioni con l'assistenza e rappresentanza anche nella procedura di mediazione civile obbligatoria.


Separazione

Nel corso degli ultimi anni ho sviluppato competenze specifiche nella gestione dei procedimenti di separazione tra coniugi, occupandomi con sensibilità e competenza degli aspetti personali, economici e familiari, con un focus particolare sulla tutela dei minori coinvolti. Prediligo la via della separazione consensuale, favorendo il dialogo e l’accordo tra le parti, ma affronto con determinazione anche le procedure giudiziali quando la situazione lo richiede. Sostenere e raggiungere l'obbiettivo per il cliente è la migliore soddisfazione.


Altre categorie

Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Incapacità giuridica, Pignoramento, Fallimento e proc. concorsuali, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Tutela degli anziani.



Credenziali

Pubblicazione legale

Successione ereditaria: testamento prevale sulla legge anche se scoperto tardi

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione civile con una recente ordinanza ha statuito che "Una volta accertata l'esistenza di un testamento validamente pubblicato la successione testamentaria prevale su quella legittima come stabilito dall'art. 457 del codice civile". (Cass. civ. II sez. Ord. n. 7679 del 20/3/2026).

Pubblicazione legale

La convivenza di fatto: aspetti patrimoniali e successori

Pubblicato su IUSTLAB

La Legge n. 76 del 2016 (art. 36 e ss.) statuisce che la convivenza di fatto può essere costituita da due persone dello stesso o di diverso sesso, maggiorenni, libere di stato, tra le quali sussista un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale e tra i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. L'accertamento avviene attraverso la coabitazione e la dimora nello stesso Comune e devono risultare dal certificato di stato di famiglia. Dalla convivenza deriva il diritto e dovere tra le due parti di assistenza morale e materiale. Dal punto di vista patrimoniale a differenza del matrimonio, i conviventi di fatto devono necessariamente stipulare un contratto di convivenza, ossia un atto pubblico notariale o una scrittura privata autenticata, nella quale oltre a decidere il regime patrimoniale potranno indicare le previsioni merito alla residenza di famiglia, le modalità con le quali ciascuna parte contribuisce alla gestione della famiglia nonchè le disposizioni da rispettare in caso di scioglimento della convivenza. In tema di successione è necessario redigere un testamento per permettere che il proprio convivente abbia diritti successori, in mancanza il convivente di fatto non rientra tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto. La predetta legge ha tuttavia previsto per il convivente superstite la possibilità di continuare ad abitare la residenza familiare per due anni o per un periodo uguale alla durata della convivenza se superiore a due anni ma in ogni caso mai più di cinque anni. In caso di locazione il convivente in vita succede al contratto stipulato dal de cuius.

Pubblicazione legale

Testamento olografo, requisiti ed invalidità

STUDIO ASSOCIATO ORLANDI

Il testamento deve essere scritto integralmente dalla mano del testatore, non possono essere quindi utilizzati mezzi meccanici, nonché la cooperazione materiale di altre persone, a totale garanzia dell’autenticità dell’espressione di volontà. Il testamento olografo può assumere la forma di una lettera oppure essere redatto in qualunque lingua o anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. L’assenza dell’autografia determina la nullità del testamento olografo.

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