Infissi, tende e scale in condominio:quando le modifiche "private" vanno rimosse

Scritto da: Marzia Passerini - Pubblicato su IUSTLAB




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Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 8/2026, ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia condominiale, anche gli interventi eseguiti su proprietà eslcusiva possono risultare illegittimi qualora incidano sul decoro architettonico dell'edificio.

La vicenda trae origine da una controversia tra condomini relativa ad una serie di opere eseguite senza l'autorizzazione, tra cui la modifica di una scala esterna, la sostituzione degl infissi con elementi di diverso colore, l'alterazione delle ringhiere e l'installazione di una tenda parasole. Il giudice ha ritenuto che tali interventi, valutati nel loro complesso, avessero determinato una significativa alterazione dell'armonia estetica del fabbricato.

Sul piano giuridico, il Tribunale ha chiarito che non si trattava di un uso più intenso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. bensì di vere e proprie innovazioni, con conseguente applicazione degli artt. 1120 e 1122 c.c..

Particolarmente rilevante è la nozione di decoro architettonico, inteso come l'insieme delle linee, forme e colori che conferiscono all'edificio una propria identità visiva, a prescindere dal suo pregio artistico. la lesione va accertta con una valutazione complessiva, considerando lo stato originario dell'immobile e l'impatto concreto delle modfiche.

Il Tribunale ha inoltre ribadito che la finalità migliorativa delle opere non è idonea a giustificare interventi lesivi del decoro e che anche le opere su proprietà esclusiva incontrano limiti quando incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio.

In conclusione il giudice ha ordinato la rimozione delle opere e il ripristino dello stato originario confermando che in ambito condominiale la libertà del singolo trova un limite nella tutela dell'armonia complessiva dell'edificio.



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Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano




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