Nel diritto delle successioni, la mia forza unisce oltre vent'anni di esperienza a un metodo di lavoro scientifico. Gestisco l'intero processo successorio: dalla consulenza per la stesura di testamenti fino agli accordi di divisione tra eredi. Nelle controversie più complesse, difendo i clienti in cause di impugnazione e azioni di riduzione, patrocinando fino in Corte di Cassazione. Il mio approccio analitico, basato sull'esame meticoloso di ogni documento, è finalizzato alla precisa ricostruzione del patrimonio e alla sua tutela, assicurando a ogni erede la quota corretta.
Informazioni generali
Sono l'Avv. Giovanni Caviglia. Con oltre vent'anni di esperienza, offro difesa legale a Pistoia e in tutta Italia. La mia competenza in diritto civile e penale copre contenzioso, contratti, successioni e reati contro persona e patrimonio. Questa consolidata esperienza mi consente di assistere i clienti fino in Corte di Cassazione, garantendo una difesa tecnica ai massimi livelli. Il mio approccio non è solo strategico, ma scientifico: ogni difesa si basa su un'analisi rigorosa delle fonti normative e della giurisprudenza per costruire strategie solide e mirate a risultati concreti.
Esperienza
La forza di una difesa penale non risiede nella sterile conoscenza nozionistica delle fattispecie di reato, ma nella capacità di applicare un metodo rigoroso e sistematico all'analisi del caso concreto. La mia competenza in materia penale si fonda su un approccio strategico che integra lo studio del diritto sostanziale con la padronanza assoluta delle regole processuali. La vera forza, in conclusione, risiede nella capacità di trasformare la complessità del processo penale in un percorso logico e trasparente, finalizzato a un unico obiettivo: la massima tutela dei diritti e delle garanzie dell'individuo.
La mia forza nel diritto civile deriva da oltre 20 anni di esperienza in contenzioso, contratti, successioni e responsabilità. Questa competenza, maturata assistendo privati e imprese, mi consente di patrocinare con successo fino in Corte di Cassazione. Il mio approccio non è generico, ma scientifico: ogni strategia si basa su un'analisi rigorosa della legge e delle fonti ufficiali, scomponendo le tesi avversarie per costruire difese solide e mirate a risultati concreti. Questo metodo garantisce massima affidabilità e una tutela strategica superiore.
Altre categorie
Diritto commerciale e societario, Antitrust e concorrenza sleale, Gratuito patrocinio, Cassazione.
Credenziali
Titolare - Studio Legale Avv. Giovanni Caviglia
Dal 6/1998 - lavoro attualmente quiPresso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Caviglia a Pistoia, mi sono dedicato a plasmare soluzioni giuridiche all'avanguardia, trasformando le sfide legali più complesse in opportunità di successo. La mia operatività si estende dal diritto civile al penale e al diritto dell'Unione Europea, coprendo ogni fase e grado del giudizio, dal Giudice di Pace fino alla Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU). Mi occupo di definire strategie processuali innovative. La mia esperienza si concretizza nella capacità di analizzare in profondità gli atti di controparte, identificando con precisione i "vulnera" (punti deboli): dalle incoerenze logico-giuridiche all'errata applicazione delle norme, dall'uso improprio di precedenti giurisprudenziali ai vizi procedurali. Questo approccio metodico mi permette di costruire contro-argomentazioni puntuali e inattaccabili, trasformando le sfide legali in solide opportunità di successo per i nostri assistiti. I risultati ottenuti, che si traducono in sentenze favorevoli e soluzioni concrete, sono il frutto di un'attenta analisi normativa, di una costante ricerca giurisprudenziale e di un'applicazione strategica del diritto, il tutto finalizzato a garantire la massima protezione e soddisfazione per chi si affida alla nostra competenza.
Successione del convivente: cosa succede senza testamento? Esposizione delle tutele disponibili per i partner non sposati alla luce della L. 76/2016.
Avv. Giovanni CavigliaMi trovo spesso a spiegare un aspetto cruciale e spesso sottovalutato della successione per i conviventi di fatto in Italia: l'assenza di diritti ereditari automatici quando manca un testamento. È importante comprendere che, sebbene la Legge Cirinnà (L. 76/2016) abbia riconosciuto legalmente le unioni di fatto, non ha equiparato i conviventi ai coniugi per quanto riguarda le disposizioni successorie. Questo implica che, in assenza di un testamento, se un convivente di fatto viene a mancare, il partner superstite non ha alcun diritto a ereditare il patrimonio. Il Codice Civile, infatti, non lo include tra gli eredi legittimi. Le uniche tutele previste per il convivente superstite dalla Legge Cirinnà sono piuttosto limitate: - Un diritto temporaneo di abitazione nella casa comune, che può durare al massimo cinque anni (o un minimo di tre anni se ci sono figli minori o disabili); - La possibilità di subentrare nel contratto di locazione dell'immobile in cui la coppia viveva. Per garantire una vera tutela successoria al convivente, l'unico strumento efficace e sicuro è la redazione di un testamento. Attraverso questo atto, è possibile nominare il partner erede o legatario. È fondamentale, però, ricordare che devono sempre essere rispettate le quote di legittima, ovvero la porzione di patrimonio che la legge riserva ai familiari più stretti come figli, coniuge e ascendenti. La "quota disponibile", la parte di patrimonio non vincolata, può essere liberamente destinata al convivente. Esistono anche altri strumenti, come il contratto di convivenza (che, tuttavia, non può contenere patti successori, espressamente vietati dalla legge italiana) e le polizze vita. Queste ultime rappresentano un mezzo molto efficace per tutelare il partner, poiché le somme liquidate dalla polizza non rientrano nell'asse ereditario. In sintesi, ritengo che la pianificazione successoria tramite testamento sia un atto di fondamentale responsabilità per le coppie di fatto, indispensabile per proteggere il partner superstite da spiacevoli e gravose conseguenze economiche e patrimoniali.
Codice Rosso e Maltrattamenti in Famiglia
7/2025La violenza domestica e di genere, in tutte le sue manifestazioni (fisica, psicologica, economica, sessuale), rappresenta una grave lesione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto all'integrità fisica e morale e alla dignità umana, principi cardine sanciti dalla Costituzione italiana e da numerose convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La legislazione in materia di contrasto ai maltrattamenti in famiglia offre strumenti giuridici significativi per la protezione delle vittime. È fondamentale che le persone che subiscono tali violenze sappiano che esiste una via d'uscita e che la legge le protegge. Il primo passo è denunciare e cercare il supporto di professionisti. Se stai subendo maltrattamenti, non esitare a chiedere aiuto. La legge è dalla tua parte.
Professionista Delegato alle Vendite Giudiziarie
Università degli Studi del Sannio - 5/2023Questa certificazione attesta la mia preparazione specifica e l'abilitazione a svolgere l'incarico di delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, ai sensi dell'articolo 591-bis del Codice di Procedura Civile e del Decreto Legge 18/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 49/2016. L'ho ottenuta attraverso la partecipazione e il superamento dell'esame finale di un corso intensivo, che ha approfondito tutti gli aspetti teorici e pratici legati alla delega delle operazioni di vendita. Ho acquisito competenze dettagliate in materia di: - Normativa: Analisi approfondita del quadro normativo di riferimento, incluse le più recenti modifiche e riforme (es. Riforma Cartabia, per quanto attinente); - Adempimenti procedurali: Gestione di tutte le fasi del processo di vendita, dalla predisposizione dell'ordinanza di delega, alla pubblicità legale, alla redazione dell'avviso di vendita, fino alla gestione delle offerte, all'aggiudicazione e al trasferimento della proprietà; - Aspetti fiscali: Le implicazioni fiscali delle vendite giudiziarie per acquirente e venditore; - Prassi operative: Le migliori prassi e la gestione delle criticità che possono emergere durante le operazioni di vendita; - Ruolo del delegato: Comprensione approfondita dei poteri, dei doveri e delle responsabilità del professionista delegato, anche in relazione al giudice dell'esecuzione e ai creditori. La formazione mi ha permesso di sviluppare una solida base di conoscenze indispensabili per operare con la massima efficienza e professionalità nel settore delle esecuzioni immobiliari.
L’Alienazione Parentale
Avv. Giovanni CavigliaL'articolo affronta il tema dell'alienazione parentale, intesa come condotta di un genitore volta a denigrare e escludere l'altra figura genitoriale dalla vita del figlio, compromettendone il rapporto. Tale comportamento, che si manifesta tipicamente nei contesti di separazioni altamente conflittuali, viene inquadrato non più secondo la controversa categoria della "Sindrome da Alienazione Parentale" (PAS), ma come un abuso psicologico e un illecito civile che lede il diritto fondamentale del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sancito dall'art. 337-ter del codice civile. Il nucleo della trattazione è dedicato all'evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione, la quale ha progressivamente abbandonato ogni riferimento alla PAS per concentrarsi sull'accertamento in concreto dei comportamenti pregiudizievoli e del conseguente danno per il minore. L'analisi si sofferma poi sugli strumenti normativi a disposizione del giudice, potenziati dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia). Tra questi, spiccano: - L'ascolto diretto e rafforzato del minore, quale adempimento processuale imprescindibile per comprendere la sua volontà e il suo stato psicologico. - L'introduzione del Piano Genitoriale, volto a responsabilizzare i genitori nella definizione di un progetto educativo e di frequentazione condiviso. - Le sanzioni previste dal nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che consentono al giudice di irrogare ammonimenti, sanzioni pecuniarie e disporre il risarcimento del danno a carico del genitore inadempiente o che tiene condotte pregiudizievoli. Viene inoltre chiarito il ruolo della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), la quale non può avere carattere "esplorativo", ma deve fondarsi su metodologie scientificamente accreditate per valutare la qualità delle relazioni familiari e gli elementi di prova già acquisiti. Sul piano processuale, l'onere di provare le condotte alienanti ricade sulla parte che le allega. Infine, l'articolo evidenzia come, nei casi di maggiore gravità, le condotte alienanti possano integrare fattispecie di reato, in particolare quella di maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.). In conclusione, l'articolo sostiene che l'ordinamento giuridico italiano ha sviluppato un approccio maturo e pragmatico per contrastare l'alienazione parentale. Il focus si è spostato dalla diagnosi di una sindrome all'analisi giuridico-fattuale dei comportamenti che violano i doveri genitoriali e ledono l'interesse preminente del minore. La Riforma Cartabia ha consolidato questa impostazione, fornendo al giudice strumenti processuali più incisivi e tempestivi per accertare, sanzionare e porre rimedio a tali condotte disfunzionali.
Diritto dell’ex coniuge al TFR versato alla previdenza complementare: l’Ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 3496/2024
Avv. Giovanni CavigliaL'articolo esamina un'importante questione giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi, analizzando una specifica Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, la n. 3496. Il testo funge da approfondimento su un tema complesso, destinato a chiarire i confini applicativi del diritto del coniuge divorziato a percepire una quota del TFR maturato dall'altro. Il punto nodale della trattazione è il seguente: il diritto del coniuge divorziato alla quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), previsto dall'art. 12-bis della Legge sul divorzio, sussiste anche qualora le somme maturate siano state conferite a un fondo di previdenza complementare? Il contenuto della pagina evidenzia come la Corte di Cassazione sia stata chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto su questo specifico interrogativo. L'articolo analizza le due principali interpretazioni emerse nella giurisprudenza: Tesi favorevole al riconoscimento del diritto: Secondo un primo orientamento (sostenuto, ad esempio, dalla sentenza Cass. n. 12882/2017), il diritto dell'ex coniuge alla quota del TFR non viene meno per il fatto che le somme siano state versate in un fondo pensione. La natura del TFR, quale retribuzione differita, rimarrebbe invariata, e il conferimento al fondo rappresenterebbe solo una diversa modalità di gestione e fruizione di tale emolumento. Tesi contraria al riconoscimento del diritto: Un secondo orientamento, opposto, sostiene che il versamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare ne modifichi la natura giuridica. Da accantonamento retributivo, la somma si trasformerebbe in una prestazione di natura squisitamente previdenziale. Di conseguenza, non trattandosi più di un'indennità "percepita" alla cessazione del rapporto di lavoro, verrebbe meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 12-bis. Il contenuto della pagina spiega che l'Ordinanza n. 3496 non risolve il contrasto in via definitiva. Essendo un'ordinanza interlocutoria, essa svolge una funzione diversa: Riconosce il contrasto: La Corte prende atto dell'esistenza di due tesi interpretative divergenti e della "grande rilevanza nomofilattica" della questione, ossia della sua importanza per garantire l'uniforme interpretazione della legge. Introduce una distinzione: Viene delineata una prospettiva secondo cui le somme mantengono natura retributiva fino al momento del loro effettivo versamento al fondo. Solo successivamente a tale versamento, la prestazione che verrà erogata dal fondo assumerà carattere previdenziale. Rimette la decisione: Proprio a causa della complessità e dell'importanza della questione, l'ordinanza rinvia la causa a una pubblica udienza per una decisione più approfondita e ponderata.
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Avv. Giovanni CavigliaIl fulcro dell'analisi è la storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23093 dell'11 agosto 2025. Questa pronuncia viene citata come il punto di riferimento nomofilattico che ha risolto il lungo e acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. L'articolo si basa sull'esegesi dei principi di diritto stabiliti da tale sentenza, contestualizzandoli all'interno del quadro normativo di riferimento, principalmente gli articoli 827, 832, 1350 e 2643 del Codice Civile e l'art. 42 della Costituzione. L'articolo tratta dell'istituto della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, analizzandone la natura giuridica, i requisiti formali, gli effetti e i limiti alla luce del definitivo avallo ricevuto dalle Sezioni Unite. Il contributo ricostruisce l'istituto qualificandolo come un negozio unilaterale, non recettizio e puramente dismissivo, la cui causa risiede nell'interesse stesso del proprietario a dismettere il bene, senza che il giudice possa sindacarne le motivazioni "egoistiche". Viene approfondita la soluzione offerta dalla Suprema Corte per superare le obiezioni fondate sulla presunta violazione della funzione sociale della proprietà e sull'abuso del diritto. Un aspetto cruciale dell'analisi è dedicato agli effetti della rinuncia e al principio di irretroattività delle responsabilità. Si chiarisce in modo netto che l'atto, pur valido, non libera il rinunciante dalle obbligazioni pregresse, siano esse di natura tributaria, condominiale, risarcitoria o, di fondamentale importanza, relative alla bonifica ambientale di siti inquinati . In sintesi, l'articolo offre una disamina completa di uno strumento di gestione patrimoniale che, grazie all'intervento delle Sezioni Unite, passa da figura controversa a istituto dotato di certezza e prevedibilità, rappresentando una soluzione legittima per liberarsi di beni onerosi, ma con limiti invalicabili a tutela dei terzi e dell'interesse pubblico .
Accordi matrimoniali in Italia: analisi della svolta giurisprudenziale e implicazioni pratiche
Avv. Giovanni CavigliaIl testo è un articolo di analisi giuridica che esamina una trasformazione epocale nel diritto di famiglia italiano: il passaggio da un divieto quasi assoluto a una validità condizionata degli accordi patrimoniali stipulati in previsione di una crisi coniugale. L'articolo si sviluppa attraverso i seguenti punti chiave: 1. La "rivoluzione silenziosa" della Cassazione L'analisi descrive come, in un contesto di stallo del legislatore , sia stata la giurisprudenza della Corte di Cassazione a colmare un vuoto normativo , orchestrando una "rivoluzione silenziosa". Questa evoluzione ha adeguato il diritto alle mutate realtà sociali ed economiche, dove è emersa la necessità di gestire patrimoni complessi e prevenire contenziosi distruttivi. 2. Le radici storiche del divieto Il testo ricostruisce la tradizionale ostilità dell'ordinamento verso tali patti, fondata su due pilastri: L'art. 160 del Codice Civile: La norma sancisce l'indisponibilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio , principio che la giurisprudenza storica estendeva fino a rendere nullo qualsiasi patto stipulato in vista di un futuro divorzio per "illiceità della causa" (ai sensi dell'art. 1343 c.c.). La visione culturale: Si riteneva che tali accordi degradassero il matrimonio a una mera transazione economica e potessero incentivare la rottura del vincolo, minando la stabilità della famiglia. 3. L'innovazione dogmatica della Cassazione Il cuore dell'articolo spiega il meccanismo giuridico che ha permesso di superare il divieto. La Cassazione ha operato una riqualificazione concettuale decisiva: La causa dell'accordo non è più identificata nella crisi coniugale, ma nell'interesse, meritevole di tutela, a regolare preventivamente i rapporti patrimoniali per evitare liti future. La crisi coniugale (separazione o divorzio) viene "degradata" a "condizione sospensiva": un evento futuro e incerto al cui verificarsi è subordinata l'efficacia di un patto già validamente concluso. Questo inquadra tali patti nella categoria dei contratti atipici meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.. 4. Guida pratica alla redazione: contenuti e limiti L'articolo fornisce una guida pratica distinguendo tra: La sfera negoziabile: Include trasferimenti di beni , pagamenti una tantum , gestione di asset imprenditoriali , ripartizione di passività e, a certe condizioni, rinunce reciproche al mantenimento. La sfera indisponibile (limiti invalicabili): Il superiore interesse dei figli: Qualsiasi clausola su affidamento o mantenimento dei figli è radicalmente nulla. La tutela del coniuge debole e l'ordine pubblico: Il giudice conserva un potere di controllo ex post per dichiarare inefficaci patti manifestamente iniqui o frutto di coercizione. Doveri non patrimoniali: Fedeltà e assistenza morale non sono negoziabili. In conclusione, l'articolo illustra come questa evoluzione giurisprudenziale abbia di fatto introdotto il principio pacta sunt servanda nel diritto di famiglia , trasformando il ruolo del giudice da censore a supervisore dell'equità degli accordi e sottolineando l'imprescindibilità dell'assistenza di un legale esperto per la redazione di tali patti.
La registrazione di conversazioni tra presenti e utilizzabilità nel processo: i confini della liceità penale e probatoria.
Avv. Giovanni CavigliaIn questo articolo, analizzo la liceità della registrazione di conversazioni tra presenti e la sua successiva utilizzabilità nel processo. L'articolo affronta la questione se sia lecito, e a quali condizioni, registrare un colloquio all'insaputa degli altri partecipanti. Vengono esaminati i confini tra l'esercizio di un diritto e la commissione di un reato, in particolare rispetto all'ipotesi di interferenze illecite nella vita privata (previsto dall'art. 615-bis del Codice Penale). Punti chiave trattati nell'articolo: Liceità della registrazione: Si chiarisce che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la registrazione di una conversazione da parte di uno dei presenti non costituisce reato. Il ragionamento si fonda sul principio che chi partecipa a un colloquio accetta il rischio che le sue parole vengano memorizzate, anche tramite strumenti tecnici. L'atto di registrare è visto come una mera "memorizzazione" di un fatto storico a cui il registrante sta legittimamente assistendo. Condizioni e limiti: La liceità della condotta è subordinata a una condizione essenziale: la presenza fisica di chi registra. Non è invece permesso registrare conversazioni altrui a cui non si partecipa. Inoltre, viene specificato che tale liceità viene meno se la registrazione avviene nei luoghi di privata dimora dell'interlocutore (o nelle sue pertinenze), come definito dall'art. 614 del Codice Penale. Utilizzabilità nel processo: L'articolo distingue nettamente tra la liceità della registrazione e la sua utilizzabilità. La registrazione, se lecitamente effettuata, può essere utilizzata in un processo come prova documentale per far valere o difendere un proprio diritto. Divieto di diffusione: Viene sottolineato che l'utilizzo della registrazione è legittimo solo per la tutela di un diritto in sede giudiziaria. La diffusione del contenuto a terzi, per scopi diversi (ad esempio, per ledere la reputazione altrui), è illecita e può integrare altri reati, come la diffamazione. In sintesi, il l'articolo offre una disamina tecnica sulla liceità della registrazione di conversazioni, distinguendo l'atto in sé (generalmente lecito a determinate condizioni) dal suo successivo utilizzo, che è vincolato a finalità di tutela giudiziaria.
Occupazioni abusive
Avv. Giovanni CavigliaCosa cambia con la Stretta Sulle Occupazioni Abusive? Il recente "Pacchetto Sicurezza" ha introdotto cambiamenti importanti: un nuovo reato specifico, l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.) , e soprattutto lo "sgombero immediato" (art. 321-bis c.p.p.). Se prima la legge puniva genericamente l'invasione di terreni o edifici , ora si mira a colpire in modo più incisivo anche chi impedisce il rientro, si appropria con raggiri o fa traffico di immobili occupati. La pena? Fino a 7 anni di reclusione. Ma la vera novità è la possibilità di un intervento rapido delle forze dell'ordine per la propria abitazione principale. Un passo avanti per i proprietari o un rischio per i diritti sociali? Il dibattito è acceso, e le implicazioni sono molteplici: dal mercato immobiliare alla gestione dell'emergenza abitativa.
Separazione Consensuale: e se uno dei due cambia idea? Guida alla revoca del consenso dopo la Riforma Cartabia
Avv. Giovanni CavigliaIl contributo esamina l'istituto della revoca del consenso nelle procedure di separazione consensuale, con un focus specifico sulle conseguenze del "ripensamento" unilaterale di uno dei coniugi dopo il deposito del ricorso congiunto. L'analisi si concentra sul contrasto giurisprudenziale emerso a seguito dell'introduzione dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ad opera della Riforma Cartabia, mettendo a confronto l'orientamento che nega la possibilità di revoca con quello che, invece, la ritiene ammissibile fino all'udienza presidenziale. L'articolo introduce il tema partendo dalla natura dell'accordo di separazione, quale atto di autonomia negoziale che, una volta raggiunto e formalizzato in un ricorso congiunto, acquista una propria stabilità. Si delinea quindi il problema centrale: può un coniuge, singolarmente, privare di effetti tale accordo manifestando una volontà contraria in un momento successivo al deposito ma antecedente all'omologazione del tribunale? Il nucleo della trattazione è dedicato all'esame dei due principali orientamenti giurisprudenziali formatisi dopo la Riforma Cartabia. Tesi dell'inammissibilità della revoca unilaterale: Si riporta l'interpretazione prevalente (Tribunale di Milano, Tribunale di Matera), secondo cui il nuovo art. 473-bis.51 c.p.c. ha lo scopo di conferire maggiore serietà e stabilità agli accordi raggiunti. In quest'ottica, una volta depositato il ricorso, il consenso non è più revocabile unilateralmente e il procedimento deve proseguire verso l'omologazione, a meno che non emergano vizi della volontà o un manifesto pregiudizio per l'interesse dei figli minori. Tesi dell'ammissibilità della revoca (o improcedibilità della domanda): Viene presentata la tesi opposta, sostenuta da una pronuncia del Tribunale di Venezia. Questa interpretazione valorizza il requisito dell'attualità del consenso, sostenendo che, se uno dei coniugi ritratta la propria volontà in udienza, il giudice non può procedere all'omologa e la domanda congiunta deve essere dichiarata improcedibile. In conclusione, l'articolo evidenzia come la questione sia ancora oggetto di dibattito. Pur registrando una tendenza maggioritaria verso l'inammissibilità della revoca, si sottolinea che l'interpretazione contraria solleva questioni rilevanti sulla persistenza della volontà delle parti quale fondamento del rito consensuale. L'analisi si chiude rimarcando l'importanza per i professionisti del diritto di monitorare l'evoluzione giurisprudenziale su questo specifico punto della riforma.
Blocco Stradale: Diritto o Reato? Come il Decreto Sicurezza minaccia la nostra Democrazia
Avv. Giovanni CavigliaL'articolo analizza la reintroduzione del reato di blocco stradale a seguito del "Decreto Sicurezza", esaminando la struttura della nuova fattispecie incriminatrice. Si approfondiscono le differenze con la precedente disciplina, che relegava la condotta a illecito amministrativo, e si valutano le conseguenze sanzionatorie, con particolare attenzione all'impatto della norma sull'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. L'analisi tecnico-giuridica si concentra sul dettato normativo, che punisce chiunque blocchi la strada "con il proprio corpo". Si evidenzia come tale formulazione sia diretta a colpire specifiche forme di dissenso, quali sit-in e cortei. Viene approfondita la netta differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta sia posta in essere da un singolo individuo (reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro) ovvero da "più persone riunite", per le quali è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Tale aggravamento per le condotte collettive solleva questioni di proporzionalità e di potenziale compressione delle libertà fondamentali. La reintroduzione del blocco stradale come fattispecie di reato segna un'inversione di tendenza rispetto al processo di depenalizzazione e solleva interrogativi sulla sua compatibilità con i principi costituzionali che tutelano le forme di protesta pacifica. L'inasprimento sanzionatorio, soprattutto per le azioni collettive, rappresenta un significativo deterrente all'esercizio del dissenso e impone una riflessione critica sul rapporto tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali.
Reati stradali nell’Era Digitale: guida in stato di alterazione, uso del cellulare e prove tecnologiche. Un’analisi completa tra Codice e Giurisprudenza
Avv. Giovanni CavigliaSto citando un articolo completo sui reati stradali nell'era digitale, analizzando le normative relative alla guida in stato di alterazione psico-fisica (ebbrezza alcolica e uso di stupefacenti) e alla distrazione al volante (uso del cellulare). L'articolo esamina le conseguenze penali, incluse le fattispecie di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime introdotte dalla Legge n. 41/2016 , e il ruolo crescente delle prove tecnologiche (dashcam, GPS, scatole nere, tabulati) nel processo.
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