Avvocato Giovanni Caviglia a Pistoia

Giovanni Caviglia

Avvocato Penalista, Civilista ed Esperto in Diritto dell'Unione Europea.

Informazioni generali

Sono l'Avv. Giovanni Caviglia. Con oltre vent'anni di esperienza, offro difesa legale a Pistoia e in tutta Italia. La mia competenza in diritto civile e penale copre contenzioso, contratti, successioni e reati contro persona e patrimonio. Questa consolidata esperienza mi consente di assistere i clienti fino in Corte di Cassazione, garantendo una difesa tecnica ai massimi livelli. Il mio approccio non è solo strategico, ma scientifico: ogni difesa si basa su un'analisi rigorosa delle fonti normative e della giurisprudenza per costruire strategie solide e mirate a risultati concreti.

Esperienza


Eredità e successioni

Nel diritto delle successioni, la mia forza unisce oltre vent'anni di esperienza a un metodo di lavoro scientifico. Gestisco l'intero processo successorio: dalla consulenza per la stesura di testamenti fino agli accordi di divisione tra eredi. Nelle controversie più complesse, difendo i clienti in cause di impugnazione e azioni di riduzione, patrocinando fino in Corte di Cassazione. Il mio approccio analitico, basato sull'esame meticoloso di ogni documento, è finalizzato alla precisa ricostruzione del patrimonio e alla sua tutela, assicurando a ogni erede la quota corretta.


Diritto penale

La forza di una difesa penale non risiede nella sterile conoscenza nozionistica delle fattispecie di reato, ma nella capacità di applicare un metodo rigoroso e sistematico all'analisi del caso concreto. La mia competenza in materia penale si fonda su un approccio strategico che integra lo studio del diritto sostanziale con la padronanza assoluta delle regole processuali. La vera forza, in conclusione, risiede nella capacità di trasformare la complessità del processo penale in un percorso logico e trasparente, finalizzato a un unico obiettivo: la massima tutela dei diritti e delle garanzie dell'individuo.


Diritto civile

La mia forza nel diritto civile deriva da oltre 20 anni di esperienza in contenzioso, contratti, successioni e responsabilità. Questa competenza, maturata assistendo privati e imprese, mi consente di patrocinare con successo fino in Corte di Cassazione. Il mio approccio non è generico, ma scientifico: ogni strategia si basa su un'analisi rigorosa della legge e delle fonti ufficiali, scomponendo le tesi avversarie per costruire difese solide e mirate a risultati concreti. Questo metodo garantisce massima affidabilità e una tutela strategica superiore.


Altre categorie

Diritto commerciale e societario, Antitrust e concorrenza sleale, Cassazione.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Giovanni Caviglia

Dal 6/1998 - lavoro attualmente qui

Presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Caviglia a Pistoia, mi sono dedicato a plasmare soluzioni giuridiche all'avanguardia, trasformando le sfide legali più complesse in opportunità di successo. La mia operatività si estende dal diritto civile al penale e al diritto dell'Unione Europea, coprendo ogni fase e grado del giudizio, dal Giudice di Pace fino alla Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU). Mi occupo di definire strategie processuali innovative. La mia esperienza si concretizza nella capacità di analizzare in profondità gli atti di controparte, identificando con precisione i "vulnera" (punti deboli): dalle incoerenze logico-giuridiche all'errata applicazione delle norme, dall'uso improprio di precedenti giurisprudenziali ai vizi procedurali. Questo approccio metodico mi permette di costruire contro-argomentazioni puntuali e inattaccabili, trasformando le sfide legali in solide opportunità di successo per i nostri assistiti. I risultati ottenuti, che si traducono in sentenze favorevoli e soluzioni concrete, sono il frutto di un'attenta analisi normativa, di una costante ricerca giurisprudenziale e di un'applicazione strategica del diritto, il tutto finalizzato a garantire la massima protezione e soddisfazione per chi si affida alla nostra competenza.

Pubblicazione legale

Successione del convivente: cosa succede senza testamento? Esposizione delle tutele disponibili per i partner non sposati alla luce della L. 76/2016.

Avv. Giovanni Caviglia

Mi trovo spesso a spiegare un aspetto cruciale e spesso sottovalutato della successione per i conviventi di fatto in Italia: l'assenza di diritti ereditari automatici quando manca un testamento. È importante comprendere che, sebbene la Legge Cirinnà (L. 76/2016) abbia riconosciuto legalmente le unioni di fatto, non ha equiparato i conviventi ai coniugi per quanto riguarda le disposizioni successorie. Questo implica che, in assenza di un testamento, se un convivente di fatto viene a mancare, il partner superstite non ha alcun diritto a ereditare il patrimonio. Il Codice Civile, infatti, non lo include tra gli eredi legittimi. Le uniche tutele previste per il convivente superstite dalla Legge Cirinnà sono piuttosto limitate: - Un diritto temporaneo di abitazione nella casa comune, che può durare al massimo cinque anni (o un minimo di tre anni se ci sono figli minori o disabili); - La possibilità di subentrare nel contratto di locazione dell'immobile in cui la coppia viveva. Per garantire una vera tutela successoria al convivente, l'unico strumento efficace e sicuro è la redazione di un testamento. Attraverso questo atto, è possibile nominare il partner erede o legatario. È fondamentale, però, ricordare che devono sempre essere rispettate le quote di legittima, ovvero la porzione di patrimonio che la legge riserva ai familiari più stretti come figli, coniuge e ascendenti. La "quota disponibile", la parte di patrimonio non vincolata, può essere liberamente destinata al convivente. Esistono anche altri strumenti, come il contratto di convivenza (che, tuttavia, non può contenere patti successori, espressamente vietati dalla legge italiana) e le polizze vita. Queste ultime rappresentano un mezzo molto efficace per tutelare il partner, poiché le somme liquidate dalla polizza non rientrano nell'asse ereditario. In sintesi, ritengo che la pianificazione successoria tramite testamento sia un atto di fondamentale responsabilità per le coppie di fatto, indispensabile per proteggere il partner superstite da spiacevoli e gravose conseguenze economiche e patrimoniali.

Pubblicazione legale

Testamento Olografo a “Mano Guidata”

Avv. Giovanni Caviglia

L’istituto del testamento olografo, disciplinato dall’art. 602 c.c., trova nel requisito dell’autografia non una mera formalità, ma il presidio sostanziale della libertà e della personalità del volere del de cuius. La prassi giudiziaria si confronta frequentemente con la fattispecie della cosiddetta "mano guidata", ovvero l'intervento fisico di un terzo a sostegno del testatore affetto da deficit motori o grafici. Tale ipotesi genera una tensione sistemica tra la conservazione della volontà testamentaria (favor testamenti) e la necessità di garantire l’assoluta unipersonalità dell’atto. L’articolo analizza come la giurisprudenza di legittimità abbia risolto tale antinomia, privilegiando la certezza del diritto rispetto all’indagine sulla volontà sostanziale. L’analisi si incentra sulla ratio decidendi dell’Ordinanza n. 9319/2025, con la quale la Suprema Corte ha confermato un orientamento rigoroso: l’intervento di un terzo nella scritturazione, anche se limitato al sostegno della mano, esclude in radice il requisito dell’autografia (art. 606 c.c.), determinando la nullità assoluta della scheda. Il contributo evidenzia due profili critici trattati nella pronuncia e nell’articolo: - La natura oggettiva del vizio: La Corte chiarisce che la perdita dell’autografia opera come causa di nullità a prescindere dalla corrispondenza del testo alla reale volontà del testatore. Si respinge la tesi che vorrebbe degradare tale vizio a causa di annullabilità, affermando che la forma grafica è consustanziale alla manifestazione di volontà nel testamento olografo. - Profili processuali e istruttori: Viene esaminata la ripartizione dell’onere della prova alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite (sent. n. 12307/2015), che impongono a chi contesta l’autenticità l’azione di accertamento negativo. Si sottolinea inoltre, sulla scorta di recenti pronunce (Cass. n. 3603/2024), l’imprescindibilità dell’esame grafologico (CTU) sulla scheda originale, unica modalità idonea a rilevare le alterazioni del tratto tipiche della mano guidata (es. variazioni di pressione, interruzioni del flusso). In chiusura, l'articolo osserva come la giurisprudenza persegua una funzione "profilattica", adottando una regola "bright-line" che non ammette eccezioni basate sul grado di aiuto fornito. Tale approccio, pur severo nel caso concreto, risponde all'esigenza superiore di garantire la stabilità dei rapporti successori, evitando che l'indagine sulla volontà si trasformi in una valutazione soggettiva priva di parametri verificabili.

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Lo studio

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