Avvocato Federica Parente a Milano

Federica Parente

Avvocato esperto in materia di diritto del lavoro e sindacale

Informazioni generali

Il percorso formativo svolto e l'esperienza pluridecennale maturata in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale, consentono all'avv. Federica Parente di garantire l'elevata qualità dei servizi legali offerti dallo Studio FPLaw di cui è fondatrice. La competenza, tuttavia, non è l'unico pilastro sul quale l'avv. Parente ha deciso di basare la propria professione. Per l'avv. Parente, infatti, l'etica e la trasparenza sono gli ulteriori elementi imprescindibili per instaurare un reale rapporto di fiducia con la clientela, i cui casi vengono sempre esaminati con la massima attenzione e nell'ottica di un risparmio dei costi.

Esperienza


Diritto del lavoro

Le imprese necessitano di un supporto efficiente e tempestivo nella gestione quotidiana del personale. Con tali caratteristiche metodologiche, l'avv. Parente presta attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in favore delle imprese, rispetto a qualsivoglia tematica che possa riguardare il dipendente, l'agente o altra tipologia di lavoratore autonomo (ad es. contratti di lavoro, trasferimento del dipendente, mutamento delle mansioni, risoluzione del rapporto di lavoro). Parimenti, l'avv. Parente assiste i lavoratori subordinati e autonomi rispetto a tutte quelle vicende che possono riguardare la vita lavorativa.


Mobbing

Il mobbing rappresenta una pratica vessatoria posta ai danni del lavoratore che spesso si accompagna alla fattispecie del demansionamento. Entrambe le fattispecie, opportunamente dimostrate, consentono ai lavoratori di ottenere risarcimenti anche importanti. L'avv. Parente mette a disposizione la sua esperienza professionale al fine di assistere i lavoratori nella tutela dei propri diritti ma anche di prestare al datore di lavoro l'opportuna consulenza per evitare fenomeni che possono determinare gravi conseguenze per l'impresa.


Licenziamento

La risoluzione del rapporto di lavoro rappresenta un evento di difficile gestione tanto per le imprese quanto per i lavoratori. Le imprese, al fine di evitare o minimizzare gli impatti economici del recesso, devono formalizzare e motivare il licenziamento secondo quanto previsto non solo dalla normativa vigente ma anche dalla giurisprudenza che è in costante cambiamento. I lavoratori, d'altro canto, si trovano ad affrontare un evento traumatico sia per la propria vita professionale che personale. L'avv. Parente assiste quotidianamente imprese e lavoratori nella gestione di tale delicato momento del rapporto di lavoro.


Altre categorie

Diritto sindacale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Licenziamenti illegittimi nelle Piccole Imprese: l’indennità sale fino a 18 mensilità

Pubblicato su IUSTLAB

Definizione di piccola impresa ai fini della determinazione dell'indennità di licenziamento Ai fini della disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo, è considerata piccola impresa quella che occupa fino a 15 dipendenti (5 nel settore agricolo) nell’unità produttiva o nel comune e che, ogni caso, in tutto il territorio nazionale, non occupi più di 60 dipendenti. Sono, tra gli altri, esclusi dal computo: gli apprendisti; il coniuge e i parenti del datore di lavoro (persona fisica) entro il 2° grado in linea retta e collaterale; i tirocinanti e gli stagisti; i lavoratori somministrati; i lavoratori autonomi e parasubordinati. I contratti a termine devono essere conteggiati tenuto conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. I dipendenti part-time devono essere computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Il computo dei lavoratori deve avvenire in ragione del parametro di riferimento della c.d. “normale occupazione” nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi) al licenziamento. L’indennità di licenziamento per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 Per i dipendenti delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015 continuano a valere le tutele previste dall’art. 8 della Legge n. 604/1966: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può scegliere se riassumere il dipendente entro 3 giorni oppure, in alternativa, corrispondergli un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ai fini della determinazione dell’indennità il giudice deve tener conto di una serie di parametri: le dimensioni dell'impresa, il numero complessivo dei dipendenti, l'anzianità del lavoratore, il comportamento delle parti, nonché le condizioni complessive che hanno caratterizzato il rapporto. L’indennità di licenziamento per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015 (attuativo della legge delega n. 183/2014, c.d. Jobs Act) ha introdotto un sistema di tutela esclusivamente indennitaria. In caso di licenziamento illegittimo, al dipendente spetta un’indennità pari a una mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR per ogni anno di servizio, con un limite massimo di 6 mensilità. Se il licenziamento risulta essere stato intimato in violazione della procedura prevista dall’art. 7 St. Lav., per i licenziamenti di natura disciplinare, l’indennità è ridotta: mezza mensilità per ogni anno di servizio, fermo restando il tetto massimo di 6 mensilità. Sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025: cosa cambia per le piccole imprese Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, eliminando il tetto massimo di 6 mensilità previsto per l’indennità di licenziamento a carico delle piccole imprese che non superano la soglia dimensionale dei 15 dipendenti. L’indennità di licenziamento, al di fuori dell’ipotesi prevista per il licenziamento intimato in violazione della procedura prevista dall’art. 7 St. Lav., può ora raggiungere fino a 18 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR. Con la sentenza in commento la Consulta ha dunque perseguito l’obiettivo di rafforzare la tutela economica dei dipendenti delle piccole imprese, ma lo ha fatto senza tenere pienamente conto delle specificità di queste ultime, che costituiscono la gran parte del tessuto produttivo italiano e rappresentano un segmento fragile ma strategico dell’economia. Il rischio è quello di un effetto disincentivante sulle assunzioni a tempo indeterminato, con conseguenze potenzialmente opposte a quelle auspicate dal Legislatore in occasione dell’introduzione del contratto a tutele crescenti. Resta poi ferma un’evidente disparità di trattamento tra i dipendenti delle piccole imprese assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.

Pubblicazione legale

Due Diligence Labour & Payroll: lo strumento di prevenzione per le PMI

Pubblicato su IUSTLAB

L 1. 1. L'oggetto della Due Diligence Labour & Payroll Per Due Diligence Labour & Payroll si intende l’attività di analisi dell’impresa sotto il profilo del diritto del lavoro e del diritto sindacale. L’attività comprende inoltre la verifica delle politiche retributive adottate e del corretto adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali connessi alla gestione del personale. In estrema sintesi, la Due Diligence Labour & Payroll ha per oggetto: Rapporti di lavoro subordinato - tipologie contrattuali in uso (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, part-time, smart working, telelavoro, ecc.) - clausole / patti accessori (patti di non concorrenza, accordi di riservatezza, patti di stabilità, patti di prolungamento del preavviso, clausole di rendimento minimo, ecc.) - inquadramenti contrattuali, mansioni e CCNL applicato - politiche retributive (stipendi, fringe benefits, premi, piani di incentivazione e MBO, piani di compartecipazione come stock option, ecc.) - - gestione del lavoro straordinario, del lavoro supplementare e del lavoro notturno, con analisi dell’incidenza economica e della conformità alle procedure autorizzative - - gestione di distacchi e trasferimenti - - adempimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie - - infortuni sul lavoro Salute e sicurezza sul lavoro - - adempimento dei principali obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (DVR, nomine RSPP, medico competente, RLS, formazione, ecc.) P rivacy e strumenti di controllo a distanza (art. 4 Statuto dei Lavoratori) Presenza del Codice disciplinare, Regolamenti e Policy aziendali Relazioni sindacali - - presenza di rappresentanze sindacali in azienda - - contratti integrativi aziendali anche di prossimità - - analisi dei rapporti con le rappresentanze sindacali e con i sindacati (scioperi, contenziosi, accordi in fase di negoziazione) Pregresse procedure di trasferimento, cessione di azienda o di ramo di azienda Regolarità retributiva, contributiva e fiscale - - retribuzioni corrisposte in ragione dell’inquadramento contrattuale e delle mansioni assegnate - - TFR (maturato, anticipato, accantonato) - - gap retributivi tra lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di pari valore - - corretta elaborazione delle buste paga e regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (LUL, CU, 770, F24, DURC, autoliquidazione INAIL) Procedimenti disciplinari, licenziamenti e altre ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro - - procedimenti disciplinari e sanzioni - - licenziamenti individuali e collettivi - - dimissioni, risoluzioni consensuali, pensionamento Vertenze stragiudiziali e contenzioso - - mappatura delle controversie pendenti o potenziali con lavoratori o enti (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) - - accantonamenti a bilancio con riguardo al contenzioso - - verbali di conciliazione Contratti di somministrazione, contratto di appalto o di fornitura di servizi da eseguirsi nei locali aziendali Rapporti organici con gli amministratori Rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (lavoratori autonomi occasionali, consulenti, agenti, collaboratori, ecc.) 2. Ambito di applicazione Normalmente si ricorre alla Due Diligence Labour & Payroll in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni e acquisizioni (M&A), trasferimenti o cessioni di azienda o di ramo ex art. 2112 c.c., conferimenti, scissioni, joint ventures, nonché in vista di una quotazione in borsa o dell’ingresso di nuovi investitori. In tutti questi casi, la finalità dell’attività di Due Diligence è quella di individuare eventuali irregolarità e criticità giuslavoristiche, fiscali e contributive nonché le conseguenti potenziali passività o rischi economico-legali che possano incidere sul valore o sulla fattibilità dell’operazione. Molto spesso non si tiene conto del fatto che, al di là di eventuali operazioni straordinarie, la Due Diligence Labour & Payroll può rappresentare l’occasione di un audit interno finalizzato a individuare aree di necessaria correzione o di semplice miglioramento. 3. 3. Due Diligence Labour & Payroll interna nelle PMI Molte piccole e medie imprese , soprattutto nella fase di avvio o di rapida crescita, vengono costituite e sviluppate senza un’adeguata attenzione alla strutturazione dei rapporti di lavoro, alle politiche retributive o alla corretta gestione degli adempimenti contributivi e fiscali. Nel tempo, queste carenze possono generare irregolarità, contenziosi o costi imprevisti che emergono solo in occasione di operazioni straordinarie o di controlli ispettivi. In tale prospettiva, una Due Diligence Labour & Payroll interna costituisce uno strumento prezioso per monitorare la compliance aziendale, prevenire rischi e consolidare processi e procedure in linea con la normativa vigente e con le migliori pratiche di gestione del personale. #DueDiligence #LabourAndPayroll #ComplianceAziendale #GestioneDelPersonale #DirittoDelLavoro #PMI #LegalAudit #ConsulenzaGiuslavoristica

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