Avvocato Emanuele Crozza a Torino

Emanuele Crozza

Avvocato Penalista

Informazioni generali

Avvocato PENALISTA-SEMPRE REPERIBILE iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria, è attivo su tutto il territorio nazionale. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino, e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato, in tutto il territorio nazionale

Esperienza


Diritto penale

AVVOCATO PENALISTA SEMPRE REPERIBILE. In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.


Truffe

L'Avvocato Emanuele Crozza ha maturato negli anni esperienza nella difesa per reati di BANCAROTTA. Spesso a seguito della crisi d'impresa l'imprenditore e/o i suoi consulenti si trovano accusati di gravi reati. E' essenziale in questi casi affrontare tempestivamente le accuse confrontandosi con Curatori, PM e Giudici assistiti da legali e consulenti tecnici preparati ed esperti nel particolare settore del penale dell'economia. Saper esaminare tutta la documentazione e prevedere i vari risvolti è fondamentale. Si rischiano pene alte e le conseguenze patrimoniali possono essere devastanti (sequestri, confische..)


Violenza

Le false denunce di violenza, le ricostruzioni distorte delle vicende, l'esasperazione dei toni e tutte le condotte processuali sleali rischiano di compromettere la tutela delle vere vittime. Giustamente il legislatore prevede pene severe per i reati di violenza ed il difensore deve essere molto preparato e vigile a tutela delle garanzie costituzionali pure a favore di chi è accusato di crimini violenti. E' importante essere assistiti bene fin dall'inizio del procedimento per evitare di fare scelte sbagliate con conseguenze a volte irreparabili. Non sempre chi è accusato di crimini violenti è veramente il colpevole


Altre categorie

Stalking e molestie, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Diritto tributario, Diritto bancario e finanziario, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Cassazione, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Bancarotta fraudolenta e codice della crisi d’impresa

Pubblicato su IUSTLAB

BANCAROTTA FRAUDOLENTA E CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA La disciplina dell'art. 322 prevista dal Codice della crisi di impresa, D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, è in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V. Sentenza n. 33810/2023) ha ribadito come la nuova disposizione incriminatrice, che reca la medesima rubrica "Bancarotta fraudolenta", replica le stesse condotte già previste nell'art. 216 L. Fall., cosicché l'unico elemento innovativo è di natura lessicale e attiene all'uso dei termini "fallito" e "fallimento", che vengono sostituiti con il riferimento a "l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale" e "liquidazione giudiziale", nonché alla modifica della disciplina delle pene accessorie fallimentari, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 222/2018, che già aveva prodotto i suoi effetti sostanziali. D'altro canto, è stato correttamente osservato in dottrina come il principio di continuità fra le fattispecie criminose, prefissato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 155 del 2017, è rifluito nella previsione dell'art. 349 del Codice della crisi che stabilisce con norma generale: " 1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito" nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie ". Proprio il riferimento alla "salvezza della continuità delle fattispecie" viene anche declinato attraverso la disciplina dell'art. 390, comma 3, del Codice della crisi, che prevede che in relazione alle procedure a trattarsi con la disciplina della legge fallimentare, " quando...sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della sezione terza del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni ". In sostanza, il legislatore del Codice della crisi per sgombrare il campo da equivoci, pur a fronte, nel caso in esaminato dalla Cassazione relativo agli artt. 216 L. Fall. e 322 Codice della crisi, di precetti e sanzioni assolutamente identici, comunque prevede che debba, per i fatti anteriori alla vigenza dell'art. 322, continuare ad applicarsi la disciplina dell'art. 216 L. Fall. Va evidenziato come neanche il mutamento quanto al profilo civilistico della disciplina ha rilievo, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato in sede penale e risulta immutata in assenza di esplicite previsioni normative in senso opposto. Quanto alle ricadute penali delle modifiche in sede civile, va inoltre richiamato l'autorevole intervento che ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. Il caso era proprio relativo a una modifica della disciplina dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, apportata all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. n. 12 settembre 2007, n. 169, che le Sezioni Unite chiarirono non avere alcuna influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Pertanto, in tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 L. Fall. e l'art. 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa (D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14) in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79., per l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali e la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi della disciplina transitoria dell'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 c.p.. Avv. Emanuele Crozza

Sentenza giudiziaria

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: ASSOLUZIONE

Sentenza Tribunale di Torino Luglio 2024

L’art. 187 C.d.S. punisce il soggetto che si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo tra l’altro la revoca della patente nel caso in cui lo stesso soggetto abbia causato un incidente. Se le indagini tossicologiche (esami del sangue/urine) risultano NON NEGATIVE, gli operatori inviano alla compente Procura della Repubblica la notizia di reato. Il nuovo articolo 187 del Codice della Strada: novità e criticità della riforma 2024 Con l’entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177, l’articolo 187 del Codice della Strada ha subito una riforma sostanziale. La nuova formulazione della norma, rubricata “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, ha modificato in profondità l'impostazione originaria, che faceva riferimento alla guida in stato di alterazione psicofisica. Le novità introdotte hanno sollevato ampio dibattito tra giuristi, operatori della polizia stradale e associazioni a tutela dei diritti individuali, sia per le modalità di accertamento previste, sia per la presunzione di colpevolezza che la norma sembrerebbe introdurre. Le modifiche principali: l’oggettivazione del reato La novità più importante riguarda il superamento del requisito soggettivo dell’alterazione. In precedenza, affinché la condotta fosse penalmente rilevante, era necessario accertare lo stato di alterazione psicofisica del conducente derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Questo elemento veniva desunto attraverso comportamenti sintomatici e confermato tramite accertamenti clinici o tossicologici. Con la riforma, invece, è sufficiente che il conducente risulti positivo al test tossicologico, anche in assenza di sintomi evidenti. Non rileva più l’effettiva compromissione delle capacità psico-fisiche al momento della guida: la mera positività a sostanze proibite viene ora equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, a uno stato di alterazione. Le nuove modalità di accertamento La legge del 2024 introduce strumenti di controllo più rapidi e meno invasivi: • Adozione sistematica di test salivari rapidi; • Successivo prelievo di campioni biologici (sangue e/o urine) per la conferma di laboratorio; • Possibilità di procedere agli accertamenti anche in assenza di sintomi o comportamenti sospetti, specie in caso di sinistro o gravi infrazioni. Il conducente ha diritto a farsi assistere da un legale, ma la tempistica dei controlli rende talvolta difficile esercitare effettivamente tale diritto. Le sanzioni Il nuovo articolo 187 prevede pene severe: • Ammenda da 1.500 a 6.000 euro; • Arresto da 6 mesi a 1 anno; • Sospensione della patente da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo non appartiene al conducente; • Revoca della patente in caso di incidente provocato; • Sanzioni aggravate per neopatentati, conducenti professionali e recidivi. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta le stesse pene previste per l'accertamento positivo. Critiche alla nuova disciplina Presunzione di colpevolezza La principale obiezione riguarda il rischio di automatismo sanzionatorio. La nuova impostazione del reato, che prescinde dallo stato di alterazione effettiva, potrebbe violare il principio di colpevolezza (art. 27, comma 1, Cost.). La mera positività ai metaboliti di sostanze stupefacenti non dimostra né un’effettiva alterazione né pericolosità alla guida. Ambiguità sui limiti oggettivi A differenza dell’alcol, per cui il Codice prevede limiti oggettivi, per le droghe mancano soglie chiare che distinguano l’assunzione recente dalla mera presenza nel sangue, esponendo il conducente a valutazioni discrezionali. Tutela del diritto alla difesa Le modalità di accertamento rapide pongono problemi rispetto al diritto alla difesa (art. 24 Cost.), specie per la difficoltà di farsi assistere da un avvocato durante i prelievi. Profilo sanitario e privacy L’obbligo di sottoporsi a test biologici può configurare un trattamento sanitario obbligatorio. In assenza di sintomi, il prelievo forzato potrebbe violare l’articolo 32 della Costituzione. Anche la gestione dei dati personali deve rispettare le normative sulla privacy. L'intervento del Tribunale di Pordenone Con ordinanza dell’8 aprile 2025, il GIP del Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 1 della Legge 177/2024, nella parte in cui ha modificato l’art. 187 CdS eliminando il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. Secondo il giudice, la norma potrebbe violare: • L'art. 3 Cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità; • L'art. 25, comma 2, Cost., per indeterminatezza della fattispecie penale. Il giudice ha evidenziato il rischio di punire condotte non effettivamente pericolose per la sicurezza stradale, a causa della sola positività tossicologica. Precedenti giurisprudenziali La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2020/2025, ha già espresso perplessità sulla riforma, sottolineando l’importanza di accertare l’effettiva alterazione per configurare il reato. La Corte ha ribadito che i test tossicologici devono essere interpretati alla luce delle condizioni del soggetto, per evitare automatismi sanzionatori. Conclusioni La riforma dell’art. 187 CdS risponde all’esigenza di contrastare la guida sotto l’influenza di droghe, ma rischia di compromettere importanti principi costituzionali. La decisione della Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Pordenone, sarà decisiva per chiarire se la nuova disciplina sia compatibile con il nostro ordinamento. Nell'attesa, appare necessario un bilanciamento più equilibrato tra tutela della sicurezza e garanzie individuali. Contattare immediatamente l'avvocato penalista. Solitamente il PM richiede ed ottiene un Decreto Penale di condanna al quale, se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica. Se, invece, il PM procede con la notifica dell’avviso ex art 415 bis cpp, è possibile chiedere di essere sentiti entro 20 giorni dalla notifica, sempre se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Infatti la Corte di Cassazione IV sezione penale con la sentenza n.7199 del 2024 ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (Sez. 4, n. 41376 del 18/7/2018, Basso, Rv. 274712-01; n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione.

Speaker ad evento

Qualita' e sicurezza alimentare: responsabilta' penale

TORINO - 5/2007

L'intervento dell'avvocato Emanuele Crozza si è incentrato sulla responsabilità penale nell'ambito del diritto alimentare ed in particolare con riferimento alla tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti

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