Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato civilista in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, esercito l'attività di Avvocato in materia di diritto civile affiancando alla passione per il diritto la volontà di aiutare le persone a risolvere, con approccio pratico, situazioni problematiche e conflitti. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia, focalizzo l’attenzione sui bisogni concreti del Cliente. Individuata insieme la strategia per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso. Su richiesta, lo Studio è aperto anche il sabato mattina e sono possibili colloqui in videochiamata.

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), utilizzando le mie competenze giuridiche ed un approccio empatico. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.


Separazione

Con la separazione personale dei coniugi, gli effetti del matrimonio rimangono sospesi. Può essere consensuale (su accordo dei coniugi) o giudiziale (nel caso di mancato accordo e, dunque, instaurazione della causa da parte di uno dei coniugi). Dalla crisi coniugale deriva comuque sempre la rottura di un equilibrio, particolarmente delicata in presenza di figli minori. Per questo, all’applicazione degli istituti giuridici di riferimento (rapporti economici tra i coniugi, affidamento e mantenimento di figli) affianco l’attento ascolto delle parti al fine di individuarne i bisogni e gli interessi.


Eredità e successioni

Il nostro sistema di norme regola il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Affidamento super esclusivo dei figli minori e decadenza dalla responsabilità genitoriale

Sentenza dicembre 2024 - Tribunale di Cuneo

La Cliente si era rivolta al mio Studio per risolvere un grave problema: il marito, padre delle figlie minori nate dal matrimonio, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione familiare, senza più dare notizie di sé, rendendosi irreperibile anche telefonicamente ed omettendo qualsiasi contributo economico. La moglie, oltre a dover affrontare la crisi matrimoniale, si trovava così a non poter assumere, in mancanza del consenso del padre, tutte le necessarie decisioni inerenti le figlie minori circa salute, educazione, residenza e documenti per l'espatrio, con grave pregiudizio per le bambine. Nel frattempo, la Cliente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti nei confronti delle figlie minori, a cui seguiva l'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per la decadenza dalla respomnsabilità genitoriale del padre. Risultava, dunque, necessario ottenere dal Tribunale, oltre alla separazione giudiziale dei coniugi, anche l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, affinché ella potesse avere autonomia decisionale in merito ai bisogni delle figlie. Inoltre, riuniti davanti al Tribunale ordinario i procedimenti di separazione e di decadenza della responsabilità genitoriale, si chiedeva al Giudice di dichiarare la decadenza del padre, a fronte dei maltrattamenti perpetrati nei confronti delle figlie. Nel ricorso introduttivo, quindi, sono stati indicati i motivi fondanti tale richiesta (in particolare, disinteresse ed irreperibilità del padre) ed il Giudice si è pronunciato favorevolmente per la madre, consentendole, con l'affidamento super esclusivo, di "adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interessper le figlie in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l’espatrio". Il Giudice, inoltre, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore".

Pubblicazione legale

Patrocinio Gratuito in materia civile: cos'è e quali requisiti richiede.

Pubblicato su IUSTLAB

Il Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto "Patrocinio Gratuito") è un istituto previsto e disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che consente ai non abbienti di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, senza doversi far carico del suo compenso che, appunto, viene corrisposto dallo Stato. Il Patrocino Gratuito è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo e tributario purché il cittadino dimostri di possedere i presupposti previsti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti civili , il reddito annuo dell'interessato, cumulato con quello dei familiari conviventi, dev'essere non superiore ad € 12.838,01 . Detto importo si compone della somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Esiste, però, un'eccezione i n caso di controversia radicata avverso familiare convivente in quanto il reddito di quest'ultimo non è da considerare. La Corte di Cassazione ha precisato che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022). L'istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (con o senza nomina di un difensore). In tale domanda, l'interessato si impegna: - a comunicare perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - a produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato nell'istanza presentata nonché ad integrarla nel termine perentorio di giorni dieci dalla richiesta. Con la medesima istanza, il cittadino dichiara, tra l'altro: - di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37, con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio ); - di essere consapevole che, nel caso in cui il Magistrato accerti il mutamento delle condizioni reddituali durante il procedimento, dispone la revoca del beneficio.

Titolo professionale

Iscrizione nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo - 9/2020

Nell'anno 2020 ho presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo richiesta di iscrizione nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto "gratuito patrocinio") in materia civile. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la mia esperienza in quest'ambito, ha disposto la mia iscrizione nell'elenco. Pertanto, sono disponibile ad assistere, tramite gratuito patrocinio, gli interessati che presentino i requisiti di legge (reddito annuo, cumulato con quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 12.838,01).

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