Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti e, individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, fornendo riscontri puntuali e precisi. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso oggetto di preventivo, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.

Esperienza


Incidenti stradali

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno (di natura patrimoniale, non patrimoniale o esistenziale) da parte della Compagnia assicurativa obbligata.


Diritto civile

Mi occupo della gestione di problematiche di diritto civile concernenti diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili” (in particolare, amministrazioni di sostegno), contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale), ponendo sempre al centro della mia attività la cura ed il rispetto per la persona. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, soprattutto nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.


Altre categorie

Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il risarcimento del terzo trasportato: una tutela rafforzata.

Pubblicato su IUSTLAB

Il Codice delle assicurazioni prevede, all'art. 141, tutela il terzo trasportato che abbia subito un danno da incidente stradale. Salvo che il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito, il trasportato può rivolgersi per il risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del soggetto che ha provocato l'incidente (cosiddetto "responsabile civile"), se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. E', inoltre, previsto il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 07/02/2025, n. 3118, ha evidenziato che: - l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento; - mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; - presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi; - comporta che l'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava il trasportato gli anticipi il risarcimento, con possibilità di successiva rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Pertanto, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Pubblicazione legale

La responsabilità del conducente nell'evitare incidenti stradali

Pubblicato su IUSTLAB

La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22038 del 2024, ha analizzato il comportamento che deve tenere il conducente di un veicolo per evitare di provocare un incidente stradale. La Corte, in primo luogo, ha ricordato le numerose pronunce secondo cui il conducente di un veicolo che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardino a spostarsi, ha l'obbligo di rallentare la velocità e, se necessario, anche fermarsi; ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. La circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce, infatti, un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale. Sempre in tema di pedoni, la Corte ha più volte affermato che, in materia di reati colposi (omicidio o lesioni) verificatisi nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, la condotta di quest'ultimo deve rappresentare una causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cassazione, Sezione IV, Sent. n. 10635/2013 e sent. 33207/2013). Pertanto, la Corte ha ribadito che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Questa regola cautelare va rispettata sia mantenendo una velocità adeguata alle condizioni di tempo e luogo, sia prestando attenzione all'ambiente circostante, così da evitare incidenti. La presenza di ostacoli sulla strada, come pedoni che non si scansano tempestivamente, rientra nell'ordinaria prevedibilità delle condotte che il conducente deve considerare. In caso di violazione di detti principi, è necessario valutare il nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento dannoso.

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo lo svolgimento del praticantato e la collaborazione, in ambito giudiziale e stragiudiziale, in uno Studio Legale cuneese, nel 2022 ho inaugurato il mio Studio Legale, con sede a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Dispongo, inoltre, di un'ampia sala d'attesa a misura di bambino. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

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Lo studio

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Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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