Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno (di natura patrimoniale, non patrimoniale o esistenziale) da parte della Compagnia assicurativa obbligata.
Informazioni generali
Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti e, individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, fornendo riscontri puntuali e precisi. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso oggetto di preventivo, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.
Esperienza
Mi occupo della gestione di problematiche di diritto civile concernenti diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili” (in particolare, amministrazioni di sostegno), contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale), ponendo sempre al centro della mia attività la cura ed il rispetto per la persona. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.
Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, soprattutto nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.
Altre categorie
Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.
Credenziali
Il risarcimento del terzo trasportato: una tutela rafforzata.
Pubblicato su IUSTLABIl Codice delle assicurazioni prevede, all'art. 141, tutela il terzo trasportato che abbia subito un danno da incidente stradale. Salvo che il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito, il trasportato può rivolgersi per il risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del soggetto che ha provocato l'incidente (cosiddetto "responsabile civile"), se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. E', inoltre, previsto il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 07/02/2025, n. 3118, ha evidenziato che: - l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento; - mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; - presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi; - comporta che l'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava il trasportato gli anticipi il risarcimento, con possibilità di successiva rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Pertanto, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
La responsabilità del conducente nell'evitare incidenti stradali
Pubblicato su IUSTLABLa IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22038 del 2024, ha analizzato il comportamento che deve tenere il conducente di un veicolo per evitare di provocare un incidente stradale. La Corte, in primo luogo, ha ricordato le numerose pronunce secondo cui il conducente di un veicolo che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardino a spostarsi, ha l'obbligo di rallentare la velocità e, se necessario, anche fermarsi; ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. La circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce, infatti, un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale. Sempre in tema di pedoni, la Corte ha più volte affermato che, in materia di reati colposi (omicidio o lesioni) verificatisi nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, la condotta di quest'ultimo deve rappresentare una causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cassazione, Sezione IV, Sent. n. 10635/2013 e sent. 33207/2013). Pertanto, la Corte ha ribadito che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Questa regola cautelare va rispettata sia mantenendo una velocità adeguata alle condizioni di tempo e luogo, sia prestando attenzione all'ambiente circostante, così da evitare incidenti. La presenza di ostacoli sulla strada, come pedoni che non si scansano tempestivamente, rientra nell'ordinaria prevedibilità delle condotte che il conducente deve considerare. In caso di violazione di detti principi, è necessario valutare il nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento dannoso.
Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea
Dal 11/2022 - lavoro attualmente quiDopo lo svolgimento del praticantato e la collaborazione, in ambito giudiziale e stragiudiziale, in uno Studio Legale cuneese, nel 2022 ho inaugurato il mio Studio Legale, con sede a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Dispongo, inoltre, di un'ampia sala d'attesa a misura di bambino. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.
“Professionale ed umana, puntuale, precisa, sempre presente”
3/2025 - Cliente“Una persona molto professionale e umana, ha capito le mie difficoltà, ha lavorato in modo ineccepibile in ogni particolare, molto puntuale, precisa, se hai qualche problema parli subito e direttamente con lei senza segretarie che ti fanno attendere giorni prima di essere richiamata, lei è sempre presente, vicina. Ho apprezzato tantissimo il suo ineccepibile lavoro che mi ha portato, tra l'altro, alla vittoria in tribunale.”
Domanda congiunta di separazione e divorzio: la "svolta" della Cassazione.
Pubblicato su IUSTLABLa cosiddetta "Riforma Cartabia" ha introdotto la possibilità di presentare contestualmente, con il medesimo atto, domanda di separazione personale dei coniugi e di divorzio. In particolare, il nuovo art. 473- bis. 49 del Codice di procedura civile, stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (dall'udienza di comparizione dei coniugi, sei mesi in caso di separazione consensuale ed un anno in caso di divorizio giudiziale), previo passaggio in giudizato della sentenza che pronuncia la separazione personale (sei mesi dalla pubblicazione o trenta giorni dalla notifica all'altro coniuge). Il legislatore della Riforma ha espressamente previsto l'ammissibilità di tale domanda cumulata con riferimento al solo giudizio contenzioso, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473- bis .51 del Codice di procedura civile, norma dedicata al procedimento su domanda congiunta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che: - " anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. "; - " i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibil i"; - " il verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio può avvenire anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo ". Pertanto, con la sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727 , la Suprema Corte ha affermato l'ammissibilità della proposizione in forma cumulativa delle domande di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta . Si tratta di un'importante novità in materia di diritto di famiglia, che consente ai coniugi di regolare fin dal momento della separazione i propri rapporti anche relativi al divorzio, evitando così di dover instaurare successivamente un nuovo apposito procedimento.
Affidamento super esclusivo dei figli minori e decadenza dalla responsabilità genitoriale
Sentenza dicembre 2024 - Tribunale di CuneoLa Cliente si era rivolta al mio Studio per risolvere un grave problema: il marito, padre delle figlie minori nate dal matrimonio, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione familiare, senza più dare notizie di sé, rendendosi irreperibile anche telefonicamente ed omettendo qualsiasi contributo economico. La moglie, oltre a dover affrontare la crisi matrimoniale, si trovava così a non poter assumere, in mancanza del consenso del padre, tutte le necessarie decisioni inerenti le figlie minori circa salute, educazione, residenza e documenti per l'espatrio, con grave pregiudizio per le bambine. Nel frattempo, la Cliente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti nei confronti delle figlie minori, a cui seguiva l'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per la decadenza dalla respomnsabilità genitoriale del padre. Risultava, dunque, necessario ottenere dal Tribunale, oltre alla separazione giudiziale dei coniugi, anche l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, affinché ella potesse avere autonomia decisionale in merito ai bisogni delle figlie. Inoltre, riuniti davanti al Tribunale ordinario i procedimenti di separazione e di decadenza della responsabilità genitoriale, si chiedeva al Giudice di dichiarare la decadenza del padre, a fronte dei maltrattamenti perpetrati nei confronti delle figlie. Nel ricorso introduttivo, quindi, sono stati indicati i motivi fondanti tale richiesta (in particolare, disinteresse ed irreperibilità del padre) ed il Giudice si è pronunciato favorevolmente per la madre, consentendole, con l'affidamento super esclusivo, di "adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interessper le figlie in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l’espatrio". Il Giudice, inoltre, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore".
Difformità di S.C.I.A antincendio e responsabilità dei consulenti incaricati.
Risarciti tutti i danni all'impresa committente.Un'impresa esercente attività di carpenteria ed officina aveva incaricato i propri consulenti in materia di sicurezza sul lavoro ed antincendio di redigere e presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comando dei Vigili del Fuoco competente, alla luce dei progetti approvati dal medesimo Comando. Successivamente alla redazione ed al deposito della S.C.I.A., da un sopralluogo dei Vigili del Fuoco presso la sede aziendale emergeva la difformità della S.C.I.A. rispetto ai progetti approvati. Con la conseguenza che i luoghi aziendali non risultavano rispettare la normativa in materia. Pertanto, veniva quantificata la sanzione amministrativa pecuniara in capo all'impresa che, inoltre, si vedeva costretta a sostenere ingenti costi per la messa in sicurezza dei luoghi aziendali, in modo da renderli conformi ai progetti ed alla normativa vigente. Per verificare le responsabilità di quanto contestato all'impresa, è stato essenziale richiedere un accesso agli atti presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente. Dall'analisi della documentazione depositata presso il Comando è emersa la responsabilità dei consulenti incaricati, che avevano apposto le proprie firme ed i propri timbri sulle dichiarazioni, certificazioni ed asseverazioni allegate alla S.C.I.A. depositata, da cui erano scaturite le sanzioni nei confronti dell'impresa committente. La responsabilità dei consulenti è stata accertata e dichiarata con sentenza dal Tribunale a cui l'impresa si è rivolta per ottenere il risarcimento di tutti gli ingenti danni subiti, integralmente riconosciuti dal Giudice, con grande soddisfazione del Cliente e del Legale.
Patrocinio Gratuito in materia civile: cos'è e quali requisiti richiede.
Pubblicato su IUSTLABIl Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto "Patrocinio Gratuito") è un istituto previsto e disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che consente ai non abbienti di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, senza doversi far carico del suo compenso che, appunto, viene corrisposto dallo Stato. Il Patrocino Gratuito è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo e tributario purché il cittadino dimostri di possedere i presupposti previsti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti civili, il reddito annuo dell'interessato, cumulato con quello dei familiari conviventi, dev'essere non superiore ad € 12.838,01 . Detto importo si compone della somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Esiste, però, un'eccezione i n caso di controversia radicata avverso familiare convivente in quanto il reddito di quest'ultimo non è da considerare. La Corte di Cassazione ha precisato che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022). L'istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (con o senza nomina di un difensore). In tale domanda, l'interessato si impegna: - a comunicare perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - a produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato nell'istanza presentata nonché ad integrarla nel termine perentorio di giorni dieci dalla richiesta. Con la medesima istanza, il cittadino dichiara, tra l'altro: - di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37, con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio ); - di essere consapevole che, nel caso in cui il Magistrato accerti il mutamento delle condizioni reddituali durante il procedimento, dispone la revoca del beneficio.
Morte del coniuge: quali diritti per il coniuge superstite?
Pubblicato su IUSTLABLa legge prevede tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di soggetti legittimari, titolari della cosiddetta "quota di riserva" o "quota legittima"). In assenza di testamento, l'art. 540 del Codice civile riserva, a favore del coniuge, la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni per il caso di concorso con i figli. Infatti, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità (ad esempio, i figli), sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. La Corte di Cassazione (sentenza 7128/2023) ha di recente evidenziato che il diritto di abitazione, riservato al coniuge superstite, ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius , quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Tutore nominato all'interdetto: chi è e in quali casi può essere revocato?
Pubblicato su IUSTLABLa funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette. Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione. Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia, può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi. Una volta nominato, il tutore deve rispettare obblighi precisi: avere cura dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i suoi beni, formarne l’inventario, tenere la contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto. In base all'art. 384 del Codice civile (dettato in materia di tutore nominato al soggetto minore ed applicabile anche al tutore dell'interdetto), i l Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. Qualora si verifichino i presupposti enunciati, peraltro, la rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto. In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio con il tutore, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).
L'ascolto del minore d'età
Pubblicato su IUSTLABIn tutte le controversie che incidono sulla sfera affettiva del minore d'età capace di discernimento, il nostro ordinamento prevede che egli debba essere ascoltato dal giudice. La violazione di questo dovere implica la nullità del procedimento stesso. In particolare, nei casi di crisi genitoriale, l'ascolto va assicurato sia ai figli nati nel matrimonio sia a quelli nati fuori dal matrimonio, salvo che il procedimento abbia natura non contenziosa ( procedimenti su domanda congiunta di separazione o di divorzio o relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio), in cui il minore viene ascoltato solo se necessario, o stragiudiziale (procedimenti di negoziazione assistita). La cosiddetta "Riforma Cartabia" ha stabilito che l'ascolto del minore d'età possa oggi essere esercitato soltanto dinanzi al giudice, che può farsi assistere da esperti o altri ausiliari (psicologi dell'età evolutiva o psicoterapeuti); tuttavia, il curatore speciale, una volta nominato, può procedere direttamente all'ascolto. Inoltre, oggi la modalità ordinaria di ascolto è quella della registrazione audiovisiva, più garantista nei confronti del minore. Esistono, tuttavia, ipotesi nelle quali il giudice è esonerato dall'ascolto del minore: si tratta dei casi di contrasto con l'interesse del minore, di manifesta superfluità dell'ascolto, di impossibilità fisica o psichica del minore e di manifestazione da parte di quest'ultimo della volontà di non essere ascoltato. Da tali ipotesi emerge una differenza della normativa italiana rispetto alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori, che prevede, come unico limite all'esercizio dell'ascolto del minore capace di discernimento, la manifesta contrarietà ai propri interessi superiori.
Accettazione e rinuncia all'eredità
Pubblicato su IUSTLABIl Codice civile prevede due modi di accettazione dell'eredità . L'accettazione espressa è contenuta in un atto pubblico o scrittura privata. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo la giurisprudenza: il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita dell'eredità stessa; il pagamento del debito del defunto che invece l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita; comporta accettazione tacita la voltura catastale di beni del defunto, a differenza della denuncia di successione che, invece, non comporta accettazione. In ogni caso, il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. E' possibile rinunciare all'eredità . La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione davanti al notaio oppure al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Nelle successioni legittime (in mancanza di testamento), la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunciante, salvo il diritto di rappresentazione. E' possibile per i creditori del rinunciante, entro cinque anni, impugnare la rinuncia all'eredità, facendosi autorizzare dal tribunale ad accettare l'eredità al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. La rappresentazione opera all'infinito e ha luogo, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Quando l'eredità è devoluta a minori o soggetti interdetti, dev'essere accettata con beneficio d'inventario , mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario dei beni ereditari. L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Richiesta di pagamento degli assegni di mantenimento al datore di lavoro: come ottenerla?
Pubblicato su IUSTLABLa recente riforma della giustizia ("riforma Cartabia") ha introdotto, in materia di famiglia e di provvedimenti economici, un'importante norma a tutela del coniuge separato o divorziato e della prole. Infatti, l'art. 473- bis .37 del Codice di procedura civile prevede che il coniuge separato o divorziato, cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo aver costituito in mora il coniuge separato o divorziato debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, possa notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo, datore di lavoro, è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. L'introduzione della norma in discorso consente, quindi, al coniuge avente diritto al contributo economico (assegno di mantenimento /divorzile e/o assegno di mantenimento per la prole) di avvalersi di una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, senza necessariamente dover intraprendere la via giudiziale.
Opposizione allo sfratto: a chi spetta instaurare la mediazione obbligatoria?
Pubblicato su IUSTLABIl D.Lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, prevede, quale condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti di locazione, l'esperimento di un procedimento di mediazione e che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal Giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in discorso. Il Tribunale di Roma, Sezione VI, con la sentenza n. 11506/2019, si è occupato di individuare la parte su cui grava l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione. Il Tribunale, in primo luogo, ha dato atto di posizioni contrastanti in giurisprudenza: alcune decisioni accollano al locatore-intimante sia l'onere della mediazione sia le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione; altre, invece, ritenuta improcedibile la domanda, considerano consolidati gli effetti dell'eventuale ordinanza non impugnabile di rilascio emessa in favore del locatore-intimante, a cui devono essere riconosciute le spese; infine, posizioni intermedie, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, considerano sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che, in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.
L'amministrazione di sostegno: cos'è e come funziona.
Pubblicato su IUSTLABL'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ” (articolo 1). La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, che deve contenere l’indicazione precisa degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Tuttavia, in ogni tempo e anche d'ufficio, il giudice tutelare ha la possibilità di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. La Corte di Cassazione (sentenza 32542/2022) ha sottolineato che l'amministrazione di sostegno, pur non richiedendo uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; è escluso, invece, il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. L'amministrazione di sostegno è qualificata "sostitutiva o mista" laddove il beneficiario, pur non essendo incapace di compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente "di assistenza" quando il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela o di coniugio ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. civ. n. 6079/2020).
Locazione ad uso abitativo: quando il locatore può comunicare disdetta?
Pubblicato su IUSTLABI contratti di locazione ad uso abitativo, disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, non possono avere durata inferiore a 4 anni; decorso questo periodo, il contratto è rinnovato per un periodo di ulteriori 4 anni (cosiddetto "tacito rinnovo"). Tuttavia, alla prima scadenza, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione. Lo stesso articolo chiarisce che, qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta (ad esempio, non adibisca l'immobile ad uso abitativo per sé), il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti potrà attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza. Pertanto, in base alla normativa vigente, il locatore non può recedere dal contratto di locazione prima della scadenza dello stesso (salvo che per i motivi tassativamente previsti dalla legge) in quanto il contratto di locazione ad uso abitativo ha una durata minima fissata dalla legge.
Master Corso Annuale di Preparazione all'Esame di Abilitazione alla Professione Forense
Litubium S.a.s. di Arona Emilia e C. - 1/2016Dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Torino, con votazione di 110 e lode, ho intrapreso il praticantato e frequentato il corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la "Scuola Litubium" di Torino. Il corso ha rappresentato un valido ausilio ai fini del superamento dell'esame, oltre che una possibilità di confronto con Professionisti qualificati ed aspiranti Avvocati ed un'occasione di crescita personale e professionale.
Corso di formazione per Mediatori della durata di 50 ore
645 S.R.L. (iscritto al n. 341 degli Organismi di Mediazione e al n. 90 degli Enti di Formazione) - 12/2020Il corso di formazione mi ha consentito di sviluppare capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni condivise nonché di iscrivermi nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al n. 347.
Iscrizione nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato in materia civile
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo - 9/2020Nell'anno 2020 ho presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo richiesta di iscrizione nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto "gratuito patrocinio") in materia civile. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la mia esperienza in quest'ambito, ha disposto la mia iscrizione nell'elenco. Pertanto, sono disponibile ad assistere, tramite gratuito patrocinio, gli interessati che presentino i requisiti di legge (reddito annuo, cumulato con quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 12.838,01).
Responsabilità contrattuale e da fatto illecito: quali differenze?
Story Time - Radio Italia 5 e Radio Canale Italia - 1/2023Il 28/01/2023 sono stata ospite del programma radiofonico Story Time. Nel mio intervento, abbiamo affrontato i rimedi all'indempimento contrattuale ed analizzato gli elementi che devono essere provati per ottenere il risarcimento del danno: l'esistenza del contratto; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento dell’altra parte. Spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’onere della prova è interamente a carico del danneggiato, che deve sempre provare: il dolo o la colpa dell’altra parte; il fatto dannoso; il nesso di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito. Attenzione alla prescrizione, cioè il termine decorso il quale il diritto non può più essere fatto valere. Nella responsabilità da inadempimento contrattale, il termine ordinario per richiedere il risarcimento del danno è di 10 anni. Il Codice civile, però, prevede anche prescrizioni “brevi” (ad esempio per i contratti di trasporto) e prescrizioni “presuntive” (ad esempio per il pagamento dei professionisti). Nella responsabilità da fatto illecito, il termine di prescrizione è più breve: 5 anni. Tuttavia, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli il diritto si prescrive in 2 anni e, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
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Lo studio
Elisa Fea
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Trinità (CN)