Accettazione e rinuncia all'eredità

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Codice civile prevede due modi di accettazione dell'eredità.


L'accettazione espressa è contenuta in un atto pubblico o scrittura privata.

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo la giurisprudenza: il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita dell'eredità stessa; il pagamento del debito del defunto che invece l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita; comporta accettazione tacita la voltura catastale di beni del defunto, a differenza della denuncia di successione che, invece, non comporta accettazione.

In ogni caso, il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.


E' possibile rinunciare all'eredità.


La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione davanti al notaio oppure al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Nelle successioni legittime (in mancanza di testamento), la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunciante, salvo il diritto di rappresentazione.


E' possibile per i creditori del rinunciante, entro cinque anni, impugnare la rinuncia all'eredità, facendosi autorizzare dal tribunale ad accettare l'eredità al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.


La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

La rappresentazione opera all'infinito e ha luogo, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.


Quando l'eredità è devoluta a minori o soggetti interdetti, dev'essere accettata con beneficio d'inventario, mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario dei beni ereditari. L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.









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Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo




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