Pubblicazione legale:
Il Codice civile prevede due modi di accettazione dell'eredità.
L'accettazione espressa è
contenuta in un atto pubblico o scrittura privata.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo la giurisprudenza:
il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che
utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita
dell'eredità stessa; il pagamento del debito del defunto che invece
l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito
altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita; comporta
accettazione tacita la voltura catastale di beni del defunto, a
differenza della denuncia di successione che, invece, non comporta
accettazione.
In ogni caso, il diritto di accettare l'eredità si
prescrive in dieci anni.
E' possibile rinunciare all'eredità.
La rinuncia deve essere fatta con
dichiarazione davanti al notaio oppure al cancelliere del tribunale
del circondario in cui si è aperta la successione.
Nelle successioni legittime (in
mancanza di testamento), la parte di colui che rinuncia si accresce a
coloro che avrebbero concorso col rinunciante, salvo il diritto di rappresentazione.
E' possibile per i creditori del rinunciante, entro cinque anni, impugnare la rinuncia
all'eredità, facendosi autorizzare dal tribunale ad accettare l'eredità
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza
dei loro crediti.
La rappresentazione fa
subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
La rappresentazione opera all'infinito e ha luogo, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Quando l'eredità è devoluta a minori o soggetti interdetti,
dev'essere accettata con beneficio d'inventario, mediante
dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La
dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario dei beni ereditari. L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.