Ho assicurato in 35 anni di professione le migliori difese in favore di imputati e di parti civili spendendo nel processo penale conoscenze e competenze di altissimo profilo. Ho iniziato con gioia presso il Dipartimento Penale dell'Università di Napoli "Federico II" laureandomi con tesi in Diritto Penale e, da lì, ho seguito percorsi formativi specifici: due trienni come V.P.O. presso la Procura della Repubblica di Isernia; docente di diritto penale presso l'Ordine degli Avvocati di Isernia per il corso ai candidati Difensori di Ufficio; partecipazione a corsi specifici di diritto penale e di diritto processuale penale applicati.
Informazioni generali
Avvocato Penalista con esperienza nel settore da oltre 30 anni in tutto il territorio nazionale. Competenze di alto profilo nella gestione del processo penale e nella tutela dei diritti dell'imputato. Indagini Difensive. Servizi Penali Riservati. Competenze specifiche dedicate a: delitti contro la persona; criminalità organizzata; delitti contro la pubblica amministrazione; criminalità adiuvata dai mezzi informatici darknet e da nuove tecnologie; Testo Unico stupefacenti; reati di genere; delitti contro la famiglia; particolari competenze in tema di ammissibilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa; reati comuni.
Esperienza
Dai numerosi casi seguiti in tema di cessione e coltivazione di sostanze stupefacenti ho appreso quanto la Giurisprudenza sul punto sia ondivaga e quanto, purtroppo, i giovanissimi siano afflitti da questa problematica. La normativa, di merito e processuale, che viene apprestata e modificata in continuazione, lascia spazio ad ampi errori di lettura da parte di ogni partecipe del processo.
Ho assistito numerosi casi di violenza, anche sessuale, ed ho potuto conoscere, sul campo, la perverse conseguenze della riforma dei reati sessuali allorquando fu abolito il vecchio reato di "atti di libidine violenti" ed accomunato all'unico reato di "violenza sessuale" senza poter garantire una corretta differenziazione tra condotte, in ogni caso gravi, ma che hanno un humus fattuale ben diverso.
Altre categorie
Stalking e molestie, Truffe, Omicidio.
Credenziali
Recentissime dalla cassazione (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti)
Pubblicato su IUSTLABE' stata correttamente chiarita la differenza di prova per la sussitenza del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 CDS) e di guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanza stupefacenti (art. 187 CDS). " Diversamente, quindi, dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, per il reato di cui all'art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Cariucci, Rv. 282550-01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01; Sez. 4, n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140-01) " (Cassazione Penale n. 2020/2025)
Recentissime dalla Cassazione (Droghe; cessioni di lieve entità; la Cassazione stringe la cInghia)
Pubblicato su IUSTLABLa Cassazione stringe la cinghia sull'interpretazione della " non occasionalità " quale circostanza aggravante per le ipotesi minori di cessione di lieve entità di sostanze stupefacenti previste dal comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti: La Cassazione penale ha precisato che "la circostanza risulta integrata allorquando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico ». (Cassazione Penale 5842/25).
Recentissime dalla cassazione (Detenzione a fine di spaccio; onere della prova a carico del PM)
Pubblicato su IUSTLABLa Cassazione Penale finalmente ribadisce e consolida il principio di garanzia in tema di onere della prova della destinazione della detenzione della sostanza stupefacente "ad uso diverso da quello personale" al fine del discrimine tra illecito penale (art 73 T.U.) e mero illecito amministrativo (art. 75 T.U.). " In tema di sostanze stupefacenti, la destinazione della sostanza stupefacente ai fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicchè non è onere dell'imputato darne la prova mentre grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio " (Cassazione Penale 15458/2025)
Attestato di partecipazione con riconoscimento crediti: "L'avvocato e la diffamazione on line: profili penali e deontologici"
Corso accreditato C.N.F. 11.10.2021 prot. n. RIC-2021-00003806 - 10/2021Partecipazione con profitto al corso avanzato in tema di "L'AVVOCATO E LA DIFFAMAZIONE ON LINE: PROFILI PENALI E DEONTOLOGICI" Ormai con le nuove tecnologie, con il web, con i social, il mondo virtuale del web porta ciascuno di noi ad interloquire con altri in modo spersonalizzato spesso abusando delle opinioni e delle idee che vengono espresse in modo offensivo e spessissimo in modo diffamatorio. Anche gli Avvocati corrono questo rischio. La loro condotta, però, è più gravemente sanzionata poichè ne rispondono anche sotto il profilo disciplinare. La casistica concreta affrontata nel corso riserva grosse ed inaspettate sorprese.
Attestato di Partecipazione con riconoscimento crediti: "Criptovalute e profili penali"
Corso accreditato C.N.F. 28.06.2021 prot. n. RIC-2021-00002552 - 6/2021Partecipazione con profitto al corso avanzato in tema di "CRIPTOVALUTE E PROFILI PENALI". In particolare la criminalità organizzata veicola i profitti economici da reato verso le forme "non monetarie" delle criptovalute le quali, non essendo tracciabili in ragione della loro peculiarità, comunque rappresentano un valore digitale utilizzato come mezzo di scambio sicchè possono essere trasferite, negoziate e conservate in favore dei sodali del crimine ed in favore di terzi soggetti inconsapevoli di riceverle in pagamento dei loro legittimi servizi o prestazioni lavorative.
Attestato di partecipazione con riconoscimento crediti: "Reati informatici: disciplina normativa nazionale, europea ed internazionale"
Corso accreditato C.N.F. 11.10.2021 prot. n. RIC-2021-00003631 - 10/2021Partecipazione con profitto al corso avanzato in tema di "REATI INFORMATICI: DISCIPLINA NORMATIVA NAZIONALE, EUROPEA ED INTERNAZIONALE". Il mondo virtuale del web ed internet costituiscono il mezzo più rapido e comodo per pianificare ed organizzare gli intenti della criminalità non solo nazionale. L'utilizzo, in particolare, del c.d. DeepWeeb o del DarkWeb, che consentono con estrema difficoltà la individuazione dei responsabili, consentono alle organizzazioni criminali di disporre di un mercato digitale sotterraneo per la gestione di traffici di stupefacenti e di ogni altra forma di criminalità. Le normative sovranazionali non spesso riescono a raccordarsi con quella nazionale, lasciando ampi spazi di impunità.
Componente della Commissione per il Diritto Penale ed il Diritto Processuale Penale - Componente della Commissione di Esame per gli Avvocati c/o la Corte di Appello di Campobasso
Dal 12/2006 al 6/2007Sono stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Componente Titolare della Commissione di Esame per gli Avvocati anno 2006. Ho più in particolare curato, in seno alla Commissione Esaminatrice, la somministrazione ai canditati avvocati delle prove orali di Diritto Penale e di Diritto Processuale Penale. Ho inoltre curato la correzione delle 3 prove scritte di 600 candidati avvocati per un totale di circa 1.800 elaborati. Il contatto ed il confronto con gli altri componeni della Commissione (magistrati, professori universitari e avvocati) mi hanno consentito di accrescere le mie competenze in ragione del confronto con questi altri esperti della materia con diversa provenienza e con diversa visione del mondo giuridico. Con orgoglio posso confermare che l'Avvocato è il migliore tutore delle libertà e dei diritti del cittadino quale "garante privato" della Giustizia. Con un pò di rammarico e meraviglia ho scoperto negli elaborati scritti esaminati gravi errori di grammatica e di sintassi, oltre che serie difficoltà nel costrutto scritto del pensiero.
Recentissime dalla Cassazione (Concorso esterno in associazione mafiosa anche per chi trasmette messaggi del "boss" detenuto: requisiti)
Pubblicato su IUSTLABLa condotta di concorso esterno in associazione mafiosa o in associazione di carattere mafioso è poco definita dalla norma sicchè i contorni della stessa sono spesso sfumati e lasciati alla libera interpretazione del Giudicante. Nelle ipotesi di un terzo soggetto che in qualsiasi modo si renda utile ad altro soggetto detenuto appartenente ad associazione mafiosa o ad associazione di carattere mafioso provvedendone a trasmettere messaggi all'esterno, la Cassazione indica le precise condizioni fattuali e soggettive perchè possa la suddetta condotta configurarsi come concorso-reato punibile. " Nell'esaminare gli elementi di fatto, il giudice del rinvio, alla luce di quanto già sintetizzato, si atterrà ai principi di diritto enunciati e, più specificamente, si evidenzia che, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, l'attività di latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio mafioso deve essere reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi il contenuto dei quali sia idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa; e ciò anche indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purchè sia consapevole dell'aiuto illecito che sta apportando, con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere (e, nella specie, dal leader del sodalizio mafioso detenuto) " (Cassazione Penale 21879/2024)
Recentissime dalla cassazione (Violenza sessuale senza contatto fisico)
Pubblicato su IUSTLABIl reato di violenza sessuale può essere configurato anche in assenza di contatto fisico tra l’agente e la vittima. Il caso dell'uomo accusato di violenza sessuale per aver costretto, a distanza, una donna a realizzare un video di autoerotismo e inviarglielo. " Il reato di violenza sessuale può configurarsi indipendentemente da un contatto fisico tra l'agente e la vittima allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione di quest'ultima per essere stata costretta, mediante violenza o minaccia (art. 609 bis primo comma), ovvero indotta (art. 609 bis secondo comma) alla profanazione della sua sfera sessuale. Ricorrono in tal caso inequivocabilmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa la sussistenza dell'atto sessuale per la configurabilità del quale non è affatto richiesto il collegamento fisico tra i due protagonisti, essendo sufficiente il coinvolgimento corporeo del soggetto passivo il quale deve essere, secondo l'espressa formulazione della norma, costretto o indotto a compierli o a subirli per soddisfare, indipendentemente dalla zona corporea attinta e dalla realizzazione della finalità di appagamento dei propri istinti libidinosi da parte dell'agente, le richieste di quest'ultimo ” (Cassazione Penale n. 5688/2025)
Recentissime dalla cassazione (Le foto di nudo della moglie nel giudizio di separazione)
Pubblicato su IUSTLABNon tutti i mezzi di prova sono consentiti nei giudizi di separazione: non si può minacciare di esibire in giudizio fotografie di nudo del coniuge per forzare ad accettare condizioni di separazione favorevoli. La condotta può configurare il reato di violenza privata. " Con la minaccia di esibire e diffondere fotografie compromettenti, la persona offesa è stata indotta dal ricorrente ad accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei peggiorativa ed invece vantaggiosa per il coniuge, così subendo una compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei rapporti con le figlie, esposte a prevedibili condizionamenti nell'esprimere la propria volontà di frequentare o meno la madre. Si tratta di condotta posta in essere con fine di profitto ed a danno della persona offesa, e tuttavia inidonea ad integrare tutti gli elementi costitutivi del reato contestato al capo B) (estorsione ndr.) , per il carattere non patrimoniale del danno arrecato. La condotta contestata al ricorrente, come dinanzi ricordato, risulta palesemente finalizzata ad ostacolare e limitare i contatti delle figlie con la madre, a vantaggio del padre, che la sentenza indica aver inciso sulle loro scelte con opera di denigrazione della persona offesa, sicché deve riconoscersi la sussistenza del fine di ingiusto profitto necessario per la configurazione del reato di violenza privata (660 cp) ". (Cassazione Penale 5716/2025)
Recentissime dalla cassazione (La pacca sul sedere)
Pubblicato su IUSTLABLa Cassazione ha sempre ragionevolmente confermato, anche da ultimo, un principio già consolidato: la pacca sul sedere costituisce il reato di violenza sessuale e non di semplice molestia (art. 660 cod. pen.). Detto principio era già ben espresso nella chiara sentenza di 10 anni fa. La Cassazione ha richiamato " il principio di diritto affermato da questa Corte sul punto, secondo cui 'integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. Se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso " (Cassazione Penale 24895/15)
Recentissime dalla cassazione (Stalking e le lunghe conseguenze)
Pubblicato su IUSTLABGli effetti della condanna penale per il reato di stalking vanno anche oltre gli effetti penali. E' infatti legittimo il licenziamento del Funzionario del Corpo di Polizia Municipale condannato per stalking nei confronti della sua compagna. Infatti il reato è idoneo a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, essendo il comportamento extralavorativo, per la sua intrinseca ed elevata antisocialità, tale da indurre un riflesso, anche solo potenziale, ma oggettivo sulla funzionalità del rapporto E' infatti rilevante “ L’incidenza sul rapporto di lavoro del comportamento extralavorativo imputato al ricorrente e la conseguente ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso, apprezzamento plausibilmente fondato sull’intrinseca gravità delle condotte medesime e sulla loro particolare riprovevolezza che ne ha giustificato la rilevanza penale quale reato-sentinella a prevenzione di ben più gravi epiloghi ed altresì correttamente formulato in rapporto alla specifica posizione lavorativa del ricorrente chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività ”. (Cassazione Lavoro 4797/2025) È legittimo il licenziamento dell’istruttore della polizia municipale condannato per stalking nei confronti della sua compagna
Recentissime dalla cassazione (Quando il corteggiamento asfissiante diventa reato più grave)
Pubblicato su IUSTLABIl corteggiamento "asfissiante" non gradito può ben costituire il più grave reato di stalking e non di molestie (660 cp). Le condizioni necessarie. " Il reato di stalking si integra anche con molestie reiterate ed invasione della sfera privata della persona offesa, mediante invio ad essa, per anni e con elevata frequenza, di innumerevoli messaggi, tanto più se contenenti un profluvio di apprezzamenti, anche grevi e di natura sessuale, non graditi dal destinatario. L'asfissiante "corteggiamento", consistito nel pressante, reiterato a lungo nel tempo e greve - stanti gli espliciti riferimenti sessuali, indirizzati a chi, legata sentimentalmente ad altra persona, aveva espresso chiaramente di non gradire siffatta condotta - invio di messaggi, tanto più se corredato da ulteriori elementi (citofonate all'abitazione della persona offesa, appostamenti per incontrarla, tentativi di parlare alla medesima, deduzione sulla consapevolezza, da parte dell'agente, dei suoi movimenti e degli incontri fatti) è teoricamente idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia ovvero ad ingenerare un fondato timore che lo smodato desiderio dell'agente metta a rischio l'incolumità della persona offesa o, ancora, costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita per sottrarsi al rischio di incontrare l'agente ". (Cassazione Penale 3875/2025)
Recentissime dalla cassazione (Molestie telefoniche via messaggistica e blocco del mittente)
Pubblicato su IUSTLABMolestie telefoniche via sms. Il reato (art. 660 cp) si configura a prescindere dal blocco del mittente. " Con la percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche - va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente. 2.5. Ne' merita condivisione l'affermazione che, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la "messaggeria telematica" non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339), mentre "il mezzo telefonico assume rilievo... proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1)" (Rv. 253339 citata )" (Cassazione Penale 37974/2021)
Recentissime dalla cassazione (Il caso del truffatore on line alle prime armi)
Pubblicato su IUSTLABNon puo' considerarsi aggravata la truffa on line in caso di contatti telefonici e se il venditore non è celato. Non sussiste l’approfittamento della minorata difesa (art. 61 n.5) se il venditore non sfrutta l’uso dei mezzi telematici e informatici al fine di non essere individuato (in buona sostanza, la remota ipotesi del truffatore alle prime armi). " La sentenza impugnata, in relazione all’aggravante, non dimostra di aver prestato adeguata attenzione a tali aspetti ed in particolare alla giurisprudenza sopra illustrata, al punto di giungere alla controintuitiva parificazione dei contatti online (usualmente anonimi o difficilmente tracciabili) a quelli telefonici (generalmente tracciabili e, nel caso concreto, effettuati da utenza riferibile all’imputato) ed ignorando che la persona offesa, pur ingannata dall’esibizione di documentazione in copia, aveva effettivamente, seppur dopo l’effettuazione dei bonifici, contattato ed incontrato il proprietario della vettura, visionando anche la stessa, indice quanto meno della esistenza del bene e della mancata predisposizione, ad opera del [omissis] di accorgimenti atti a sviare eventuali ricerche e celare la propria identificabilità, circostanza, quest’ultima, confermata altresì dalla indicazione di dati reali (nome, attività, conto corrente) al potenziale acquirente ”. (Cassazione Penale 2818/2025)
Recentissime dalla cassazione (Il caso del medico ospedaliero che non fattura in studio)
Pubblicato su IUSTLABSe il medico ospedaliero, autorizzato anche alla libera professione, non fattura la visita a studio. Sussiste il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 cp). " Si configura il reato di falso e di truffa aggravata ai danni dello Stato nella condotta del medico ospedaliero che, omettendo la rendicontazione delle somme percepite dall’attività intramoenia autorizzata, abbia introitato gli interi compensi di volta in volta corrisposti dai pazienti in luogo della percentuale pattuita con l’ente ospedaliero. Nella fattispecie, si trattava di un medico con funzioni di dirigente sanitario che con raggiri e artifici (falsità in autocertificazioni e scritture private) e attraverso l’omessa rendicontazione delle somme percepite intascava gli interi compensi versati dai pazienti ". (Cassazione penale 15887/2025).
Recentissime dalla cassazione (Truffa contrattuale)
Pubblicato su IUSTLABLa Cassazione ulteriormente chiarisce il tema di truffa contrattuale ed in particolare il discrimine tra inadempimento civilistico e condotta penalmente rilevante per dolo originario. La questione è rilevantissima poichè viviamo in un momento economico di grandi difficolà sicchè gli inadempimenti contrattuali sono tantissimi ma non tutti costituiscono reato. " Il dolo che caratterizza la cosiddetta truffa contrattuale si manifesta nella volontà, sin dal momento della stipulazione o avvio del rapporto commerciale, di non adempiere all’obbligazione. L’eventuale corresponsione di alcuni pagamenti iniziali, se finalizzata esclusivamente a conquistare la fiducia della vittima, rientra nel quadro unitario dell’artificio e del raggiro. Una mera inadempienza civilistica è invece configurabile soltanto ove manchi la preordinazione fraudolenta, non emergano false identità o altri mezzi simulatori diretti a ingannare la controparte". (Cassazione 12427/2025).
Recentissime dalla giurisprudenza di merito (Le 75 coltellate del caso Turetta)
Pubblicato su IUSTLABTalvolta accade che l'applicazione della norma in sede giudiziaria susciti l'ira della pubblica opinione. L'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 61 codice penale, cioè "avere agito con crudeltà" nelle ipotesi di omicidio, può trovare esclusione anche in casi raccapriccianti (75 coltellate caso Turetta). Vedremo gli sviluppi e se la Cassazione confermerà. La Corte ha escluso l'aggravante della crudeltà " non essendovi elementi da cui poter desumere con certezza, e al dì là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive . . . . . Non si ritiene che tale dinamica, come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito”, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più ” (Corte di Assiste di Venezia depositata 08.04.2025)
Recentissime dalla cassazione (Una rapina andata malissimo)
Pubblicato su IUSTLABSempre sull'omicidio preterintenzionale. Sussiste omicidio doloso (preterintenzionale) e non colposo nel caso di una rapina in danno di un'anziana donna che, immobilizzata ed imbavagliata, muoia per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta. "Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto ". (Cassazione Penale n. 890/2024)
Recentissime dalla cassazione (Il pugile condannato per omicidio volontario)
Pubblicato su IUSTLABIl discrimine tra omicidio doloso mosso da dolo eventuale e omicidio preterintenzionale non è sempre facilmente individuabile. Il confine è sfumato. Caso di un imputato condannato per omicidio volontario, e non omicidio preterintenzionale, avendo colpito colpito con una tecnica appresa da pugile (sequenza di pugni al volto). La sentenza effettua ricognizione degli " indicatori del dolo eventuale, cristallizzati dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 18 settembre 2014, n.38343, Thyssenkrupp, che contribuiscono ad orientare la scelta del giudice nel compito di verificare la sussistenza dell'elemento volitivo in capo al soggetto agente. Sul punto, l'iter argomentativo della pronuncia impugnata è scevro da vizi logici e giuridici. Fa leva: a) sulla pregressa esperienza dell'agente, avendo, invero, l'imputato praticato la boxe dai 13 ai 17 anni e, quindi, agito, nel caso in esame, nella consapevolezza che, scagliandosi con la massima intensità contro il volto di C., questi sarebbe stato neutralizzato e conseguentemente sarebbe stramazzato al suolo, cadendo - non trovandosi in un ring - su una superficie rigida e con spigoli; b) sulla zona vitale attinta, avendo G.F. colpito la vittima al volto, che rappresenta senza alcun dubbio una zona vitale, come precisato anche dal consulente del Pubblico ministero, che ha chiarito che tutta la parte anatomica che va dal setto nasale a salire, quindi verso la tempia, va ritenuta punto vitale, essendovi comunque la possibilità che vengano causate emorragie interne; c) sulla modalità con cui i colpi sono stati inferti, avendo il prevenuto posto in essere una sequenza di colpi - ben quattro pugni di cui conosceva la micidialità - e, quindi, usato una tecnica replicabile solo da chi conosce le tecniche fondamentali di combattimento, tanto da assumere una posizione di guardia e mantenere una certa distanza dalla vittima in modo da sferrare pugni alla massima potenza, come emergente dalla dinamica fattuale interamente ripresa dalle telecamere e analizzata dal teste M.Z. (esperto di tecniche di combattimento in servizio presso la Polizia di Stato); d) sulla condotta post delictum di G.F., che, una volta sferrati i colpi micidiali e pur avendo avuto modo di percepire che il rivale era caduto inerme al suolo, si allontanava con freddezza, senza mostrare alcun tipo di preoccupazione. " (Cassazione Penale 11985/2025)
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