Recentissime dalla Cassazione (Concorso esterno in associazione mafiosa anche per chi trasmette messaggi del "boss" detenuto: requisiti)

Scritto da: Domenico Di Paolo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La condotta di concorso esterno in associazione mafiosa o in associazione di carattere mafioso è poco definita dalla norma sicchè i contorni della stessa sono spesso sfumati e lasciati alla libera interpretazione del Giudicante.  Nelle ipotesi di un terzo soggetto che in qualsiasi modo si renda utile ad altro soggetto detenuto appartenente ad associazione mafiosa o ad associazione di carattere mafioso provvedendone a trasmettere messaggi all'esterno,  la Cassazione indica le precise condizioni fattuali e soggettive perchè possa la suddetta condotta configurarsi come concorso-reato punibile.

"Nell'esaminare gli elementi di fatto, il giudice del rinvio, alla luce di quanto già sintetizzato, si atterrà ai principi di diritto enunciati e, più specificamente, si evidenzia che, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, l'attività di latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio mafioso deve essere reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi il contenuto dei quali sia idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa; e ciò anche indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purchè sia consapevole dell'aiuto illecito che sta apportando, con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere (e, nella specie, dal leader del sodalizio mafioso detenuto)"  (Cassazione Penale 21879/2024)



Pubblicato da:


Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy