Una pluriennale esperienza nella consulenza matrimoniale e come mediatore familiare, con la convinzione che la professione forense debba contribuire non solo alla difesa dei diritti e al buon funzionamento della giustizia, ma anche alla promozione della dignità della persona finalizzata alla realizzazione di una società più giusta ed etica.
Informazioni generali
Questo Studio si propone di aiutare le persone a risolvere i propri problemi piccoli e grandi attraverso un approccio allo stesso tempo umano e giuridico alle problematiche che gli vengono sottoposte. Ritengo che alla base di un buon servizio professionale ci debba essere l'ascolto attento del cliente sia dal punto di vista umano che da quello più strettamente tecnico, e la ricerca a 360 gradi di soluzioni dirette alla ricerca dell'effettivo interesse (potremmo dire BENE) dello stesso, inteso come PERSONA, attraverso lo studio e l'aggiornamento costante e scrupoloso.
Esperienza
Una pluriennale esperienza nella consulenza matrimoniale e come mediatore familiare, con grande attenzione al lato umano delle vicende di crisi coniugale e con decisa predisposizione alla composizione stragiudiziale delle stesse.
Vedasi le categorie "diritto di famiglia" e "separazione"
Altre categorie
Usura, Recupero crediti, Tutela dei minori, Mediazione, Diritto civile, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Incapacità giuridica, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Appalti pubblici, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Fallimento e proc. concorsuali, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.
Credenziali
Il decreto "cura Italia"
Pubblicato su IUSTLABIl Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto "Cura Italia" che introduce misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti sull'economia provocati dall'emergenza COVID-19 Vediamo nel dettaglio i provvedimenti messi in campo dall'esecutivo. Misure giustizia: stop udienze fino al 15 aprile Come già anticipato ieri dal nostro giornale (leggi Stop udienze fino al 15 aprile, ecco il decretone), il decreto Cura Italia interviene sul settore giustizia con la proroga della sospensione di tutte le udienze, sia dei procedimenti civili che penali, fino al 15 aprile 2020. Il provvedimento interviene anche sulla ristrutturazione e sistemazione carceri danneggiate con uno stanziamento di 20 milioni di euro. Fondi per la sanità In apertura le misure di "potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale" per le quali è disposto un finanziamento aggiuntivo significativo, per quasi 3 miliardi e mezzo, che verrà destinato non solo al SSN, ma anche alla Protezione Civile e agli soggetti pubblici impiegati sul fronte dell'emergenza. Uno stanziamento volto a "sostenere il lavoro eroico", come sottolinea il Ministro Gualtieri, che questi operatori stanno compiendo per affrontare la situazione emergenziale. Bonus dipendenti e autonomi Un capitolo di oltre 10 miliardi riguarda, invece, il sostegno all'occupazione e ai lavoratori. Uno stanziamento "corposo" affinché "nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus" spiega Gualtieri. Cassa integrazione (Cig) per tutti In primis, si provvede a estendere gli ammortizzatori sociali estesi a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, anche alle categorie sinora escluse. Potranno beneficiare della cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro, anche le aziende con un solo dipendente. Merito di uno stanziamento pari a 3,3 miliardi di euro. Per sostenere questi interventi, si prevede di incrementare di 1,3 miliardi di euro il Fondo di Integrazione Salariale (Fis). Gli ammortizzatori sociali saranno finanziati per un periodo di 9 settimane. Autonomi e stagionali, bonus 600 euro Tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme di lavoro sotto stress a causa delle misure restrittive che hanno seguito l'emergenza sanitaria, saranno "coperti" con un assegno di 600 euro per il mese di marzo. Le tutele per gli autonomi e liberi professionisti, coinvolte nel primo intervento di marzo, saranno rinnovate in un successivo decreto. Un sostegno aggiuntivo al reddito verrà riservato a quei lavoratori che hanno continuato a lavorare, attraverso una riduzione aggiuntiva del cuneo fiscale che consentirà, per questo mese, di veder aumentare le risorse in busta paga. Autonomi e liberi professionisti fondi per inattività Per gli autonomi e liberi professionisti vengono stanziati circa circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività affrontato. Queste ultime categorie potranno beneficiare anche della sospensione dei contributi previdenziali. Famiglie: congedo parentale e voucher babysitter Misure importanti per le famiglie, attuate mediante uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro. Vengono previsti ed estesi dei congedi parentali "speciali" e retribuiti (al 50% della retribuzione). I congedi saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti e sarà possibile beneficiarne per 15 giorni. Riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. In alternativa, i lavoratori beneficiari potranno scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia. Misure ulteriori e più ampie sono previste per tutto il personale del SSN, e del settore sanitario privato accreditato, a seguito dell'emergenza COVID-19: sarà previsto un bonus babysitter maggiore (1.000 euro) proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori costretti a lunghi turni. Mutui, tasse e contributi sospesi Forte iniezione di liquidità per il sistema del credito, che potrà mobilitare oltre 300 miliardi di finanziamenti all'economia reale. Sospese le rate di prestiti e mutui grazie all'intervento di fondi e garanzie pubbliche al credito: viene potenziato il Fondo di Garanzia e anche il meccanismo del Fondo di solidarietà, ovvero il c.d. Fondo Gasparrini. Sospesi gli obblighi di versamento per tributi e contributi in scadenza al 16 marzo per tutti i contribuenti. Il termine viene rinviato al prossimo venerdì 20 marzo. Mentre per imprese, autonomi e liberi professionisti con fatturato sotto i 2 milioni di euro l'appuntamento per saldare ritenute, IVA, contributi previdenziali e INAIL è rinviato al 31 maggio 2020. Ulteriori misure sul punto, annuncia Gualtieri, sono in arrivo nei prossimi giorni. Permessi legge 104 estesi Viene allargata la possibilità di usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 con uno stanziamento di 500 milioni di euro. Per il mese di marzo e aprile i giorni di permesso che potranno essere richiesti passano da 3 a 12. Stop licenziamenti e quarantena come malattia Il D.L. interviene anche sui licenziamenti. Fermate le procedure di licenziamento effettuate dal 23 febbraio (data di inizio nell'emergenza) in poi data di inizio nell'emergenza. Per i lavoratori del settore privato che sono in quarantena, tale periodo verrà considerato come malattia non computabile
Così il regime di Teheran mette a tacere la sua voce più libera. L'ennesima barbarie a cui siamo costretti ad assistere impotenti…. o forse no!
Pubblicato su IUSTLABLa maggior parte delle persone che abitano questo mondo possono legittimamente pensare di essere nate nel posto sbagliato. Tutto il mio rispetto va a quelle persone che in quei posti decidono di rimanerci per cambiare le cose. Trentotto anni di carcere e 148 frustate. È la condanna che una corte di Teheran ha inflitto all’avvocatessa per i diritti umani Nasrin Sotoudeh. Amnesty international ha parlato di “sentenza sconvolgente e vergognosa avvenuta dopo l’ennesimo processo irregolare” e ha spiegato che si tratta della pena più severa per un difensore dei diritti umani in Iran negli ultimi anni. In altre parole vogliono tapparle la bocca fino a quando non avrà più la forza di parlare. In Italia praticamente nessuno sconta 38 anni VERI di carcere, ma lei certamente li sconterà fino all'ultimo giorno, solo per aver pensato di poter esprimere opinioni e difendere l'altrui diritto di farlo. È sconvolgente che Nasrin Sotoudeh vada incontro a quasi quattro decenni di carcere e a 148 frustate a causa del suo lavoro pacifico in favore dei diritti umani, compresa la difesa legale di donne sotto processo per aver sfidato le degradanti leggi sull'obbligo del velo”, le parole di Philip Luther, direttore delle ricerche sul Medio Oriente e sull'Africa del Nord di Amnesty International. Sono parole da condividere, anzi da urlare a squarciagola. E' tempo di fare qualcosa...di indignarsi, di firmare petizioni, di scrivere articoli, di pregare. Insomma, ciascuno faccia ciò che può per far sentire che nel mondo libero c'è gente che si mobilita per far si che queste cose non accadano più. Non tutti possono compiere azioni eclatanti o semplicemente utili alla causa ma chiunque può parlarne in famiglia e nei luoghi che frequenta per farne argomento di riflessione e mobilitare le coscienze verso il bene. Non siamo impotenti! E' così che si cambia il mondo.
GLI OTTO SINTOMI DELLA SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE!
Pubblicato su IUSTLABUna recente sentenza del Tribunale di Brescia riconosce una mamma come "alienante" in base ai criteri di cui si dirà più avanti, affidando la figlia minore al padre. Quest'ultimo, malgrado la campagna denigratoria condotta dalla ex moglie appariva al giudice un genitore adeguato e competente. La sentenza in commento, sempre a proposito di alienazione parentale, rileva anche per un altro aspetto e grazie a questo si segnala per originalità ed innovatività: l'aver elencato espressamente gli 8 sintomi che, quando si verificano, denotano la presenza dell'alienazione parentale. Si tratta, in particolare: "1) della campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; 2) della razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali; 3) della mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino "tutto negativo", mentre l'altro genitore è "tutto positivo"; 4) del fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 5) dell'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante; 6) dell'assenza di senso di colpa; 7) degli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; 8) dell'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato". La sindrome da alienazione parentale rimane purtroppo uno degli aspetti più dolorosi che interessano le già difficili vicende disgregative della famiglia. Pertanto merita tutta l'attenzione degli addetti ai lavori, cioè di coloro che per professione e/o vocazione accompagnano i coniugi in questa difficile transizione.
Cassazione: responsabilità medica non esclusa dal rispetto delle linee guida. Si deve guardare al caso concreto!
Pubblicato su IUSTLABLa Cassazione con la sentenza n. 10175/2020 chiarisce che in materia di responsabilità medica e di omicidio colposo del paziente, il fatto che il medico rispetti le linee guida accreditate dalla comunità scientifica non ne esclude automaticamente la colpa. Occorre infatti accertare se il quadro clinico specifico del paziente non imponga di seguire un percorso terapeutico diverso rispetto a quello previsto dalle linee guida. La Corte sancisce quindi che il giudice del rinvio dovrà adeguatamente e approfonditamente motivare quale posizione dei periti accogliere in base alle leggi scientifiche, senza poter prescindere comunque dalla valutazione del caso concreto.
Decisione singolare: alimenti e casa al marito e figlio affidato al padre!!!
Pubblicato su IUSTLABMoglie condannata a pagare il mantenimento del marito e bambino affidato al padre. È quanto ha stabilito il tribunale di Avezzano riguardo a una vicenda che ha coinvolto una famiglia marsicana. Alla base della decisione ci sono diversi fattori tra cui la posizione economicamente più vantaggiosa della madre del bambino, una imprenditrice, rispetto a quella del padre operaio. Ma la sentenza sarebbe stata adottata anche perché, nel corso di una perizia, disposta nel corso delle udienze, ha stabilito come il padre avesse una capacità genitoriale migliore della madre. Il giudice del tribunale di Avezzano ha infatti emesso un’ordinanza in cui ha stabilito l’affidamento del figlio minorenne al padre a cui ha assegnato la casa coniugale. Non solo. Il tribunale ha imposto alla madre di corrispondere al padre la somma di 250 euro al mese per il mantenimento del bambino, stabilendo il diritto di visita a favore della madre per tre giorni a settimana, con affidamento esclusivo al padre. Si tratta di un caso singolare e difficilmente sarà seguito da altri provvedimenti simili, soprattutto per quanto concerne l'affidamento visto che, se si può, si preferisce sempre, e a ragione, quello condiviso. E', però, importante perché ci ricorda che in questo campo non esistono e non devono esistere dogmi. Nessuno ha mai detto che i figli minori stiano sempre meglio con la madre o che quest'ultima sia sempre più capace. Al giorno d'oggi è bene mettere in discussione i luoghi comuni e pensare solo al bene dei figli.
Onere della prova in materia di responsabilità medica.
Pubblicato su IUSTLABQuando si parla di responsabilità medica bisogna operare una fondamentale distinzione sulla natura giuridica della responsabilità civile della struttura sanitaria in cui opera il medico che è di natura contrattuale e quella dell’esercente la professione sanitaria che è di natura extracontrattuale. La diversa natura giuridica tra le due tipologie di responsabilità comporta una disciplina differente in tema di prescrizione: la prima ha natura decennale, la seconda quinquennale. Il tema dell’onere della prova è di rilevante importanza e, proprio per questo, è stato oggetto di diversi interventi della Corte di Cassazione che testimonia come il dibattito sul punto è ancora ben lontano dall'esaurirsi. Invero, però, possiamo individuare alcuni principi fermi; il paziente che lamenta un danno per “errato intervento medico per negligenza, imperizia, imprudenza”, con un comportamento commissivo del sanitario, e agisce per il risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria è onerato sia di allegare l’inadempimento contrattuale della struttura e per essa del medico e sia di provare il nesso di causalità tra la condotta ed il danno subito; In pratica, il paziente deve provare l’esistenza del rapporto “contrattuale” con la struttura sanitaria, l’aggravamento della malattia o la sua “nascita”, e il nesso di causalità tra la patologia aggravata o insorta e il comportamento tenuto dal medico. Il nesso di causalità in materia di responsabilità medica è stato chiarito dalle Sezioni Unite nel famoso arresto contenuto nella sentenza 576/2008 dove si enuncia chiaramente la differenza tra la responsabilità penale e quella civile: “… in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo (quella civile) vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standard delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale”. In materia civile vige quindi il c.d. “giudizio contro fattuale” : bisogna cioè accertare se un comportamento diverso e comunque dovuto sarebbe bastato ad evitare il danno. La problematica del nesso di causalità è stata nuovamente affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8461 del 27 marzo 2019 in un caso che presenta alcune altre peculiarità meritevoli di interesse che non verranno analizzate in questo articolo. Infine, si ricorda che anche la struttura sanitaria e il medico sono onerati di provare non solo di aver agito diligentemente, ma anche che il danno sia stato prodotto da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Investimenti: obblighi informativi anche al cliente con elevata propensione al rischio!
Pubblicato su IUSTLABL'intermediario deve chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi, nonché sulla sua propensione al rischio. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza 11 giugno 2019, n. 15708 (scarica il testo integrale). Sommario I fatti La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione della banca avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, il quale aveva accolto la domanda del cliente volta a far dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione di titoli da lui stipulati in assenza dei presupposti di legge. La Corte di appello affermava che la banca aveva adempiuto agli obblighi informativi nei suoi confronti. Il cliente ricorreva in Cassazione. La decisione Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob 11522/1998, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore. La Cassazione ribadisce i riparti di onere probatorio: mentre grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, grava, invece, sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (Cass. Civ. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727). Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi è tutt’altro che ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727). Si tratta di una appendice non breve di pluralità di obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, che devono convergere verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (Cass. Civ. Sez. 1, 26/01/2016 n. 1376).
Per l'addebito della separazione può bastare il tradimento presunto
Studio Legale Di MatteoL'ordinanza della Cassazione n. 1136/2020 dichiara inammissibile il ricorso di un ex marito chei tenta di far ricadere la colpa della fine del matrimonio sulla ex moglie responsabile, a suo dire, di non volerlo più seguire e sostenere
Deve risarcire il danno il genitore che non versi al figlio l'assegno di mantenimento!
Pubblicato su IUSTLABLa Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n.10098/2019 si pronuncia in merito alla risarcibilità del danno da mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori. E' il caso di un padre che aveva smesso di pagare l'assegno di mantenimento alla figlia minore e per questo era stato condannato dal Tribunale Penale di Trapani. Arrivati in Cassazione, la Corte ha precisato che " l'omessa corresponsione di un assegno destinato al mantenimento di un minore provoca di per sé un danno al destinatario, sia economico che morale, privando questi di sostanze fondamentali per la sua esistenza e la sua crescita, in serenità e tranquillità" Per escludere il diritto al risarcimento del danno servirebbe, continua la sentenza, una " robusta prova contraria" , che nel caso in questione non è stata riscontrata
Cassazione: non basta la presenza di un'insidia per ottenere il risarcimento del danno
Pubblicato su IUSTLABLa presenza di un'insidia non è sufficiente a far ottenere al danneggiato il diritto al risarcimento del danno, essendo necessario tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Inoltre, pesa sul bilanciamento tra prevenzione e cautela la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato che avrà un onere di maggior prudenza e diligenza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 8777/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un uomo, infortunatosi dopo essere caduto su un cordolo di gomma, rivestito da un telo posticcio non fissato saldamente a terra, posto ai lati del campo da tennis. Niente da fare per la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'associazione sportiva. La sua domanda, infatti, viene respinta dai giudici di merito, ma anche dalla Cassazione, secondo cui la valutazione di esclusione del nesso causale, tra la presenza del cordolo e i danni riportati dal ricorrente, operata dalla corte territoriale, risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato, sarà dunque suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente. In caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea a integrare il caso fortuito
Cellulari e Tumori. Che relazione?
Pubblicato su IUSTLABC'è correlazione tra tumore al cervello e uso dei cellulari? La domanda è di quelle importanti. Negli anni l'argomento è stato al centro di una discussione che non si è mai placata e che ha coinvolto operatori del settore, scienziati, produttori e molti altri. Nonostante l'ampio e acceso dibattito, tuttavia, a tale domanda non è stata ancora fornita una risposta univoca. Ciò che si teme è che l'utilizzo delle onde radio da parte di apparecchi come smartphone e cellulari possa determinare l'insorgere di patologie tumorali. Si tratta di una preoccupazione originata dalla capillare diffusione dei cellulari, dal loro utilizzo da parte di soggetti di tutte le età, bambini compresi, e spesso per un tempo davvero ragguardevole. Preoccupazioni che non si sono placata a seguito dell'implementazione della tecnologia, volta alla riduzione delle emissioni da parte di cellulari di ultima generazione. Tumori e cellulari: cosa dice la scienza? Corte d'Appello di Torino: nesso causale tra tumore e cellulare Il precedente della Cassazione Tumori e cellulari: cosa dice la scienza? In sostanza, per la scienza non ci sono (ancora) conclusioni definitive e nel panorama degli studi internazionali emergono conclusioni non sempre convergenti. "Le prove disponibili non sono sufficienti per affermare che vi sia un nesso, in particolare per i cellulari di nuova generazione" si legge sul sito dell'AIRC (Fondazione per la Ricerca sul Cancro) che evidenzia come "un lieve aumento di rischio è stato segnalato dai risultati di alcuni studi solo per il neurinoma e il glioma". L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS (IARC), non essendo in grado di escludere ripercussioni sulla salute, a causa delle prove ancora limitate di una relazione tra cellulari e tumori celebrali, ha invece ritenuto di classificare le onde a radiofrequenza tra i "possibili cancerogeni per gli esseri umani". Altre agenzie, come le statunitensi Environmental Protection Agency (EPA) e il National Toxicology Program (NTP), hanno scelto di non classificare i cellulari tra i carcinogeni potenziali. Allo stesso modo si sono comportati finora la Food and Drug Administration (FDA) e i Centers for Disease Control di Atlanta (CDC). Il National Cancer Institute statunitense (NCI) e Cancer Research UK (CRUK) ritengono che ulteriori ricerche siano necessarie per valutare complessivamente gli effetti dei cambiamenti tecnologici; in attesa di sviluppi considerano i cellulari sicuri se utilizzati con gli auricolari. La Corte d'Appello di Torino Se da un lato molte autorità scientifiche consigliano prudenza, in attesa di ulteriori risultati, la giurisprudenza si è trovata più volte a pronunciarsi sul tema. Da ultimo rileva la sentenza della Corte d'Appello di Torino, n. 904/2020 (qui sotto allegata), che ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra l'uso prolungato e scorretto del telefono cellulare e il neurinoma del'acustico occorso al lavoratore di un'importante azienda italiana che aveva utilizzato il cellulare in maniera prolungata e "abnorme" nel periodo lavorativo dal 1995-2010. Nonostante le rimostranze dell'INAIL, la Corte territoriale ha ritenuto di fondare la propria decisione sulle conclusioni dei Consulenti tecnici che avevano accertato la sussistenza del nesso causale dopo aver evidenziato la notevolissima esposizione del lavoratore alle radiofrequenze per l'uso del telefono cellulare nel periodo indicato. Le conclusioni, si legge in sentenza, appaiono fondate su un accurato e aggiornatissimo esame delle fonti della letteratura scientifica, applicata alle peculiarità del caso concreto (per quantità e durata dell'esposizione), in assenza di fattori alternativi di rischio, secondo standard di certezza probabilistica. Pertanto, secondo i giudici, considerate le peculiarità del caso concreto (associazione tra tumore raro ed esposizione rara per durata ed intensità; periodo di latenza congruo con i valori relativi ai tumori non epiteliali; il fatto che la patologia sia insorta nella parte destra del capo del ricorrente, soggetto destrimane; mancanza di altra plausibile spiegazione della malattia), deve ritenersi provato un nesso causale, o quantomeno concausale, tra tecnopatia ed esposizione, sulla base della regola del "più probabile che non". Il precedente della Cassazione Anche la Corte di Cassazione ha avuto occasione in passato di interfacciarsi con la vicenda. Nella sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012, i giudici di legittimità hanno confermato la relazione diretta tra uso continuo e prolungato del cellulare e il tumore (benigno)occorso a un manager al nervo trigemino sinistro. Gli Ermellini hanno rammentato che, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità e all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalia natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004;15080/2009). Nel caso esaminato, è stata ravvisata la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale, poiché, a detta del CTU, doveva riconoscersi un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, configurante probabilità qualificata.
Bambini, genitori e rete!
Pubblicato su IUSTLABI Magistrati della sezione famiglia del Tribunale di Mantova hanno comunicato agli avvocati del relativo Foro un fac simile che reca le conclusioni congiunte da redigersi negli affari di diritto di famiglia. Una sorta di decalogo (composto appunto da dieci punti) che orienterà le coppie nella delicatissima fase in cui si decidono le sorti dei minori a seguito della separazione personale. Tra le clausole, vengono contemplate le spese (da compensare), il compito dei Servizi di Tutela Minori (teso a favorire la bigenitorialità), le modalità ed il calendario di collocamento del minore, come pure l’autorizzazione preventiva al rilascio dei documenti dei bambini. Si rileva, tuttavia, che il tema affrontato che risulta maggiormente d’interesse è quello numerato 4), dove si introduce il divieto, per entrambi i genitori, di pubblicare immagini dei figli minori sui social nonché di rimuovere immediatamente quelle in precedenza postate. La clausola riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della tutela della privacy dei più piccoli, così proteggendoli dalle insidie della rete internet. Il provvedimento si pone in linea con numerosi precedenti giudiziari che hanno sentenziato l’inibitoria, per l’uno o l’altro genitore, di pubblicare sulle piattaforme sociali, foto e video di figli minori di età, così difendendo la riservatezza di coloro che non hanno ancora accesso alle reti virtuali. Il fac simile predisposto e diffuso dai magistrati di Mantova rappresenta, indubbiamente, un esempio virtuoso di giustizia che si prende cura dei più deboli, e che sembra destinato a far da pilota in altre corti.
Assegno di mantenimento e convivenza more uxorio.
Pubblicato su IUSTLABCon la sentenza n. 32871 del 19 dicembre 2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze sul diritto all'assegno di mantenimento nel caso in cui il coniuge beneficiario instauri una famiglia di fatto. Il caso: la Corte d'appello, nel decidere sull'appello proposto dal signor C.A. contro la moglie M.R., nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, revocava l'assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata l'instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell'appellata e dunque riteneva applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile. M.R. ricorre in Cassazione: p er la ricorrente si deve applicare il principio per cui “il diritto all'assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno ove si dia la prova, da parte dell'onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto”. La Suprema Corte rigetta il ricorso e osserva quanto segue: a) l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso; b) anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare. Tale principio sembra ormai stabile nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche perché risponde a criteri di logica e buon senso. Difficilmente verrà ribaltato, a parere di chi scrive
Riconsegna della casa in affitto danneggiata: inquilino paga anche il canone
Pubblicato su IUSTLABSe l’immobile locato viene riconsegnato con danni eccedenti il normale utilizzo, il conduttore è tenuto a pagare, oltre i lavori di ristrutturazione, anche i canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni. E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, nell’ordinanza 7 marzo 2019, n. 6596. Nella vicenda da cui trae origine la sentenza in commento, un ex affittuario aveva lasciato la casa locata in pessime condizioni, per cui il locatore, era stato costretto ad effettuare lavori di ristrutturazione. Al momento della quantificazione dei danni dopo l’affitto, il conduttore si era mostrato disponibile a pagare solo un importo corrispondente alla spesa sostenuta dal proprietario di casa per la ristrutturazione, ma quest’ultimo aveva chiesto anche il risarcimento per l’ulteriore danno derivante dall’impossibilità di locare ad altri l’immobile, a causa della lunga durata di detti lavori. Il Tribunale adìto aveva accolto la domanda, ma la Corte territoriale, riformando parzialmente la decisione, aveva rilevato che nessun risarcimento o indennità spettasse ai proprietari a titolo di ristoro a causa della perduta possibilità di locare l’immobile durante il tempo occorrente per la ristrutturazione, non avendo dimostrato che, nel caso in cui l’immobile fosse stato riconsegnato in buone condizioni, sarebbe stata conclusa immediatamente una nuova locazione. Avverso tale decisione, i locatori hanno proposto ricorso per cassazione. Esaminando il caso in oggetto, la Suprema Corte ha accolto il gravame, rilevando che è pacifico che: “qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori”. Qualora il locatore a causa della condotta del conduttore non può disporre della cosa locata, ha diritto a conseguire “il corrispettivo convenuto”, nonché ad ottenere il risarcimento di ulteriori, eventuali danni, dimostrandone l’esistenza. Pertanto, se l’immobile, alla riconsegna, presenta danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, si ha “mancata disponibilità” della cosa locata, per fatto imputabile al conduttore, per cui il locatore non può trarre, dalla cosa, alcun vantaggio. A ciò si aggiunga che, il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della indisponibilità dell’immobile durante il periodo occorrente per i lavori di restauro, non costituisce un danno in re ipsa. In effetti, il periodo necessario per i lavori di restauro, è equiparato dalla giurisprudenza di legittimità alla ritardata restituzione dell’immobile, con la conseguenza che spetterà, per tale periodo, al proprietario “il corrispettivo convenuto”, ai sensi dell’art. 1591 c.c., salva la prova del maggior danno, che grava sul locatore
Figli di due padri all'estero: no alla trascrizione in Italia
Pubblicato su IUSTLABLe Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, hanno affermato il principio secondo cui non può essere trascritto nei registri dello Stato civile italiano il provvedimento reso da un giudice estero, col quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all'estero attraverso la maternità surrogata, e un soggetto che, rispetto al medesimo, non vanta alcun rapporto biologico. La vicenda. Il massimo consesso civile, risolvendo il quesito posto dalla Prima Sezione della Corte con l'ordinanza interlocutoria n. 4382 del 22 febbraio 2018, ha respinto l'istanza volta al riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero, riguardante due bambini concepiti da uno dei membri di una coppia omosessuale mediante ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Il ruolo della donna. Nella vicenda hanno cooperato anche due donne: una aveva messo a disposizione gli ovociti, l'altra aveva portato avanti la gestazione. Il principio di ordine pubblico. Secondo il supremo consesso di legittimità, il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia omosessuale collide col divieto della surrogazione della maternità (ex articolo 12, comma VI, Legge n. 40 del 2004), individuando in norma siffatta un principio di ordine pubblico che tutela due valori distinti: la dignità della gestante, l’istituto giuridico dell’adozione. La valutazione di compatibilità con l’ordine pubblico. Altresì, è stato posto in rilievo che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta per il riconoscimento ad opera della Legge n. 218 del 1995, deve valutarsi alla stregua del modo con cui principi siffatti hanno trovato attuazione: nell’ordinamento interno, nell’ermeneutica giurisprudenziale. L’adozione in casi particolari. In conclusione, è stato precisato che i valori tutelati dal divieto in questione, e ritenuti dallo stesso legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di dare rilievo al rapporto genitoriale, ricorrendo, tuttavia, ad ulteriori strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, quale ad esempio l'adozione in casi particolari (articolo 44, comma I, lettera d), Legge n. 184 del 1983).
La Mediazione Familiare
Live social - Radio Roma Capitale - 5/2020Intervista sulla Mediazione Familiare, i suoi utilizzi e casistica
Sull'affidamento paritario il DDL Pillon anticipato dal Tribunale di Catanzaro!
Pubblicato su IUSTLABIn tema di affidamento condiviso del figlio nella crisi della coppia genitoriale, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc.). Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Catanzaro con decreto 28 febbraio 2019, n. 443. La motivazione della decisione in commento si segnala per le significative assonanze con le previsioni contenute nel disegno di legge d’iniziativa sen. Pillon et al., comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 1° agosto 2018, recante Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità (atto Senato n. S 735/2018). L’opzione per l’affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario (o suddivisione paritetica dei tempi di permanenza) presso entrambi i genitori impone – anche nella prospettiva de iure condendo - una riflessione sulla gerarchia degli interessi coinvolti (su tutti quello, preminente, del minore) e sugli strumenti per ricercare un giusto bilanciamento degli stessi. Il presupposto è che i genitori siano entrambi capaci di provvedere al mantenimento diretto, alla cura, all'istruzione ed alla collocazione dignitosa del minore. Ma il Giudice va anche oltre, stabilendo minuziosamente i tempi di permanenza del bambino con ciascuno dei genitori collocatari, raccomandando ai genitori di cercare, se possibile, una soluzione più confacente alle esigenze familiari. 1 Settimana Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre 2 Settimana Madre Madre Padre Padre Padre Madre
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Lo studio
Giuseppe Di Matteo
Via Del Macello 61
Perugia (PG)