Investimenti: obblighi informativi anche al cliente con elevata propensione al rischio!

Scritto da: Giuseppe Di Matteo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'intermediario deve chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi, nonché sulla sua propensione al rischio.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza 11 giugno 2019, n. 15708 (scarica il testo integrale).

Sommario

I fatti

La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione della banca avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, il quale aveva accolto la domanda del cliente volta a far dichiarare la nullità dei  contratti di negoziazione di titoli da lui stipulati in assenza dei presupposti di legge. La Corte di appello affermava che la banca aveva adempiuto agli obblighi informativi nei suoi confronti. Il cliente ricorreva in Cassazione.

 

 

La decisione

Ai sensi dell’art. 28,  comma 1, lett. a), del Regolamento Consob 11522/1998, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in  materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché  la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di  fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione  sottoscritta dall'investitore.

La Cassazione ribadisce i riparti di onere probatorio: mentre grava sull'intermediario l'onere di  provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto  positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle  caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, grava, invece, sull'investitore  l'onere di provare il nesso causale consistente  nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto  all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova  presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno  lamentato (Cass. Civ. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727).

Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi è tutt’altro che ininfluente in considerazione dell'elevata  propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere  che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad  esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole  di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla  preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del  prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua  rischiosità (Cass. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727).  

Si tratta di una appendice non breve di pluralità di obblighi (di diligenza, di correttezza e  trasparenza, di informazione, di evidenziazione  dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere)  previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58  del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del  1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie,  che devono convergere verso un fine unitario, consistente nel segnalare  all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al  rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento  che si accinge a compiere (cd. "suitability rule").

Tale  segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:

  1. la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto  finanziario offerto;

  2. la precisa individuazione del soggetto  emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si  tratta di un "Paese emergente";

  3. il "rating" nel periodo di  esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto  rendimento/rischio;

  4. eventuali carenze di informazioni  circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di  "grey market");

  5. l'avvertimento circa il pericolo di un  imminente "default" dell'emittente (Cass. Civ. Sez. 1, 26/01/2016 n. 1376).




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Giuseppe Di Matteo

Avvocato familiarista a Perugia




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