Grazie a una solida formazione nel settore locatizio e ad una significativa esperienza pratica, offro consulenza e assistenza legale su tutti gli aspetti delle locazioni, sia abitative che commerciali. Mi occupo di molteplici questioni tra le quali la convalida di sfratto, la licenza per finita locazione e la redazione o consulenza per i contratti. Affronto entrambe le categorie con competenza, tenendo conto delle normative specifiche e differenti per ciascun tipo di locazione.
Informazioni generali
L’Avv. Alessio Fania, con Studio Legale a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offro consulenza e assistenza professionale in ogni ambito del Diritto Civile, Amministrativo e Tributario, con esperienza maturata nel contenzioso dinanzi al Tribunale ordinario, oltre al patrocinio di ricorsi dinanzi al T.A.R. e alla Corte di Giustizia Tributaria, nonché di controversie con l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione.
Esperienza
Mi occupo di diritto civile in tutte le sue principali espressioni: contratti, locazioni, successioni, recupero crediti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sovraindebitamento e diritto immobiliare. L'attività si sviluppa sia nella fase stragiudiziale — consulenza, mediazione, negoziazione — sia nel contenzioso dinanzi al Tribunale ordinario. Il mio approccio è orientato alla risoluzione concreta della controversia nel minor tempo possibile, utilizzando strategie mirate e personalizzate, senza rinunciare alla solidità della difesa quando il giudizio è inevitabile.
Assisto i contribuenti in tutte le fasi del contenzioso tributario, seguendo con attenzione sia le problematiche connesse all’Agenzia delle Entrate, come avvisi di accertamento e comunicazioni di schema di atto, sia quelle relative all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riguardano cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’attività si sviluppa dalla consulenza preventiva fino alla difesa in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o con opposizioni in sede civile, sempre con l’obiettivo di garantire la tutela più efficace degli interessi del cliente.
Altre categorie
Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto dell'informatica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto militare, Ricorso al TAR, Appalti pubblici.
Credenziali
Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza
Pubblicato su IUSTLABLa normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.
Sospesa la cartella esattoriale: la Riscossione ha avviato la fase esecutiva senza alcun titolo esecutivo
Tribunale di Modena, Terza Sezione Civile, ordinanza gennaio 2026Ho assistito una conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, destinataria di una cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su iniziativa del Comune. La pretesa riguardava canoni asseritamente impagati e spese di ripristino dell'immobile, queste ultime quantificate unilateralmente dall'ente municipale in assenza di un previo accertamento tecnico in contraddittorio. A fronte dell'atto, ho proposto opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., richiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo — anche inaudita altera parte — e contestando, fra le altre doglianze, la radicale invalidità della cartella per carenza assoluta di titolo esecutivo. Il fulcro della linea difensiva si è articolato sulla natura privatistica del rapporto sotteso. Il canone di locazione costituisce il corrispettivo di una concessione e non un'entrata di tipo pubblicistico o tributario. In tali ipotesi, l'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 consente l'iscrizione a ruolo soltanto laddove il credito risulti già cristallizzato in un titolo avente efficacia esecutiva. Con ordinanza depositata il 25 gennaio 2026, il Tribunale di Modena — Terza Sezione Civile, ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo verosimilmente fondata la doglianza relativa all'assenza di un atto prodromico all'iscrizione a ruolo. Il Giudice ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui l'attività di riscossione di canoni concessori legati a beni pubblici, integrando esercizio non autoritativo dell'amministrazione (ex art. 1, c. 1-bis, L. n. 241/1990), risulta incompatibile con la procedura del ruolo esattoriale in difetto di un titolo esecutivo previamente formato. *** L'ordinanza ha quindi sospeso l'esecutività del ruolo e della relativa cartella di pagamento, rinviando al termine del giudizio di merito la regolamentazione delle spese della fase cautelare.
Superbonus 110%: responsabilità civile e perdita del credito per vizi progettuali
Errore professionale e responsabilità nel contratto d’opera per lavori SuperbonusHo seguito una vicenda in materia di Superbonus 110%, nella quale i committenti hanno perso la possibilità di cedere il credito fiscale a causa della mancata predisposizione della documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente. A ciò si è aggiunta una progettazione errata, non conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla disciplina di riferimento. La vicenda ha comportato rilevanti danni patrimoniali, consistenti non solo nelle spese già sostenute per i lavori, ma anche nella perdita del beneficio fiscale previsto dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020. Dal punto di vista giuridico, l’inadempimento del professionista incaricato è stato qualificato come responsabilità contrattuale, anche alla luce della violazione dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., con conseguente diritto dei committenti al risarcimento del danno, comprensivo tanto delle somme inutilmente sostenute quanto del mancato risparmio fiscale. Ho avviato il procedimento con la presentazione di un’istanza di mediazione obbligatoria nei confronti del progettista, ponendo le basi per un possibile accordo transattivo. Contestualmente, ho predisposto la strategia giudiziale, che prevede la proposizione di un ricorso civile volto ad accertare le responsabilità professionali e a ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Concorso pubblico: il TAR accoglie il ricorso e impone l'assunzione della seconda in graduatoria
TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, sentenza del 28.01.2026, R.G. n. 442/2025Assistenza e difesa della ricorrente in un complesso giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili ex L. 68/1999. La posizione della mia ricorrente era particolarmente delicata, poiché la stessa si era classificata al secondo posto in un concorso ove vi era solo un posto disponibile. L’attività difensiva è iniziata con una mirata fase di accesso agli atti e di approfondimento documentale, volta a ricostruire con precisione la posizione del controinteressato e a verificare la persistenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis concorsuale. Proprio attraverso tale attività è stato possibile acquisire elementi decisivi relativi all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L. 68/1999, allo stato di disoccupazione e alla situazione lavorativa del candidato collocato al primo posto, profili che hanno poi costituito il nucleo centrale del ricorso. Successivamente è stato proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento della graduatoria nella parte relativa alla sub-graduatoria di Reggio Emilia. Nel corso del giudizio è stata altresì coltivata la tutela cautelare; il TAR ha dapprima disposto in sede cautelare un approfondimento istruttorio sullo stato della procedura e, successivamente, ha fissato il merito, ritenendo che le questioni dedotte meritassero una compiuta trattazione giudiziale. Nel merito, il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto dei requisiti del candidato collocato al primo posto, facendo divenire la ricorrente prima classificata. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il tema dello stato di disoccupazione quale presupposto essenziale per la partecipazione alla procedura riservata, ha rilevato l’inadeguatezza dei controlli amministrativi svolti e ha annullato in parte qua gli atti impugnati, con conseguente revisione della graduatoria finale del concorso. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Avvocato molto competente e disponibile
12/2024 - Angela Maria L.Ho avuto il piacere di affidare una questione legale all’Avvocato Fania, e devo dire che l’esperienza è stata estremamente positiva. Sin dal primo incontro, mi ha colpito per la sua capacità di ascolto e la rapidità con cui è riuscito a inquadrare la situazione e a proporre diverse strategie.
Doppia vittoria al TAR contro l’INPS: vittoria per un ex militare. Ottenuta la pensione di privilegio
TAR Emilia-Romagna, Parma, sentenze del 30.04.2025 e del 16.03.2026Assistenza di un ex militare in una complessa vicenda relativa alla domanda di pensione di inabilità di privilegio, rimasta a lungo priva di definizione e accompagnata dal mancato riscontro dell’INPS alle istanze di accesso agli atti concernenti la pratica previdenziale. La tutela si è sviluppata attraverso due distinti ricorsi al TAR Parma ex art. 116 c.p.a.. Con il primo ricorso, proposto a fronte del silenzio dell’INPS sulla richiesta di accesso alla documentazione relativa alla domanda di pensione di privilegio, l’Istituto ha provveduto a trasmettere gli atti soltanto dopo l’avvio del giudizio. In seguito all'avvio del giudizio, è arrivata altresì la convocazione del ricorrente presso il CMO per la visita medica, attesa da circa 2 anni. La prima sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS alle spese di lite, rilevando che l’Ente aveva provveduto solo a giudizio già instaurato. Successivamente, nonostante l’espletamento della visita medico-legale, l’INPS è rimasto nuovamente inerte, senza fornire ulteriori aggiornamenti né la documentazione successiva relativa alla pratica. Si è quindi reso necessario un secondo ricorso, ancora una volta promosso contro il silenzio serbato su una nuova istanza di accesso agli atti. Con la seconda sentenza, il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-rigetto dell’INPS e ordinando all’Istituto di provvedere. Dopo aver instaurato questo secondo giudizio, la posizione previdenziale del ricorrente è stata infine definita con il riconoscimento e il pagamento della pensione di privilegio e degli arretrati. Questa vicenda rappresenta un caso concreto di tutela contro l’inerzia amministrativa in materia previdenziale, in cui l’utilizzo dell’accesso agli atti e del ricorso al TAR ha consentito prima di sbloccare l’iter sanitario e poi di accompagnare la pratica fino al definitivo riconoscimento del trattamento pensionistico spettante.
Bloccato il pignoramento dell'autoveicolo avviato da Agenzia delle Entrate - Riscossione
Decreto del Tribunale di ModenaTramite un ricorso in opposizione all’esecuzione, si è ottenuta la sospensione del pignoramento dell’autovettura avviato da AdE- Riscossione. In prima istanza, il giudice, valutate le argomentazioni esposte, ha disposto la sospensione del pignoramento pochi giorni dopo il deposito del ricorso, ritenendo fondate le ragioni legate all’impignorabilità del veicolo ai sensi dell’art. 515, comma 3, c.p.c. Di conseguenza, il ricorrente potrà continuare a utilizzare la propria autovettura, fondamentale per l’esercizio dell’attività d’impresa. Inoltre, con successiva ordinanza, il Giudice ha confermato la sospensione del pignoramento relativo all'autovettura e condannato ADER al pagamento delle spese legali.
Ricorso contro INPS: cancellati oltre 46.000 euro di contributi, con contestuale restituzione di 29.000 euro già pagati
Provvedimento di annullamento - Aprile 2026Importante risultato ottenuto in favore di una contribuente che, pur avendo cessato l’attività da anni, si era vista mantenere attiva la posizione nella Gestione Commercianti INPS, con conseguente accumulo di debiti inesistenti. Inoltre, nel tempo, ritenendo di essere obbligata, la contribuente aveva già versato oltre 29.000 euro a titolo di contributi IVS non dovuti, tra pagamenti diretti e riscossione coattiva. A fronte di una nuova intimazione di pagamento, è stato quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Modena, evidenziando un punto fondamentale: in assenza di attività commerciale, non può esistere alcun obbligo contributivo, anche se la posizione risulta formalmente ancora aperta. A seguito dell’azione giudiziale, l’INPS ha completamente rivisto la propria posizione, disponendo: * la cessazione retroattiva della posizione a giugno 2013; * lo sgravio integrale dei contributi richiesti dal 2013 al 2024, per oltre 46.000 euro; * l’avvio delle procedure per la restituzione delle somme indebitamente versate, pari a circa 29.000. Un risultato di particolare rilievo: non solo è stato eliminato un debito rilevante, ma è stato anche riconosciuto il diritto della contribuente a riottenere quanto pagato senza alcun presupposto. Questo caso dimostra come, anche dopo anni, sia possibile azzerare debiti INPS illegittimi e recuperare le somme versate, a condizione di intervenire con una difesa tecnica mirata.
Corso di alta formazione professionale sul processo tributario
Cassa Nazionale Forense - 1/2026Ho completato il Corso di Alta Formazione Professionale sul Processo Tributario, attività formativa specialistica promossa da Cassa Forense e accreditata dal Consiglio Nazionale Forense, finalizzata all’approfondimento della disciplina del processo tributario, delle regole del contenzioso e degli strumenti di difesa del contribuente. Il percorso, svolto online per una durata complessiva di 24 ore, ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e specializzazione.
Comunicazione dello schema d’atto - Agenzia delle Entrate
Pubblicato su IUSTLABLa comunicazione di uno schema d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una procedura amministrativa prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Essa è finalizzata a garantire maggiore trasparenza e collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito del procedimento di accertamento tributario. Definizione e funzione La comunicazione di schema d’atto si configura come un passaggio preliminare rispetto all’adozione di alcuni atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, prima di notificare formalmente un atto impositivo definitivo (ad esempio un avviso di accertamento), l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema dell’atto stesso, al fine di consentirgli di esprimere osservazioni, chiarimenti o fornire documentazione integrativa. L’obiettivo di tale procedura è duplice, ovvero la tutela del contribuente e la prevenzione delle controversie: ridurre il contenzioso tributario attraverso il confronto diretto tra le parti, evitando errori o incomprensioni. Normativa di riferimento L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che, prima dell’emanazione di un avviso di accertamento fondato su specifiche tipologie di controllo , l’Agenzia delle Entrate debba informare il contribuente tramite la comunicazione di uno schema d’atto. Ciò si colloca nell’ambito delle garanzie partecipative previste dalla legislazione tributaria per bilanciare il potere dell’Amministrazione finanziaria con i diritti dei contribuenti. In particolare, la norma stabilisce che: 1) La comunicazione debba avvenire con congruo anticipo rispetto alla notifica dell’atto definitivo. 2) Il contribuente abbia facoltà di replicare, entro un termine specifico (generalmente 60 giorni), fornendo elementi utili o documenti aggiuntivi che possano influenzare l’eventuale revisione dell’atto. Procedura 1. Invio della comunicazione: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente lo schema d’atto contenente l’indicazione delle violazioni riscontrate e degli importi richiesti, corredato da una descrizione delle motivazioni alla base dell’accertamento. 2. Replica del contribuente: Il contribuente, una volta ricevuto lo schema, può: - Presentare osservazioni scritte, contestando i presupposti dell’accertamento. - Produrre documentazione ulteriore per chiarire la propria posizione. - Chiedere eventualmente un contraddittorio con l’Agenzia (se non già avvenuto in precedenza). 3. Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia è tenuta a esaminare attentamente le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente. Se ritiene fondate le ragioni addotte, può decidere di modificare lo schema d’atto, archiviare il procedimento o procedere comunque con l’adozione dell’atto definitivo, qualora ritenga che le obiezioni non siano sufficienti. 4. Notifica dell’atto definitivo: Terminato il procedimento partecipativo, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento definitivo, che terrà conto (o meno) delle osservazioni del contribuente. Criticità Nonostante i suoi vantaggi, la comunicazione di schema d’atto presenta alcune criticità: A) Tempi ristretti: Il contribuente deve spesso rispondere in tempi brevi, rendendo difficile una replica completa. B) Disparità di informazioni: L’Agenzia delle Entrate può disporre di dati non immediatamente accessibili al contribuente, che potrebbe non essere in grado di confutarli. C) Discrezionalità: La decisione finale resta comunque nelle mani dell’Agenzia, che potrebbe non accogliere le osservazioni del contribuente. Conclusioni La comunicazione di schema d’atto rappresenta un importante strumento di partecipazione e trasparenza nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie a questa procedura, prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, si favorisce il dialogo preventivo e si riduce il rischio di contenzioso. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità del contraddittorio e dall’effettiva volontà dell’Agenzia di tenere conto delle osservazioni dei contribuenti.
Cartelle esattoriali: come difendersi da Agenzia delle Entrate-Riscossione
Pubblicato su IUSTLABRicevere una cartella esattoriale non significa necessariamente dover pagare senza possibilità di difesa. Ogni cartella, infatti, trae origine da un atto prodromico (avviso di accertamento, liquidazione, verbale o altro titolo esecutivo) che deve essere stato regolarmente notificato al contribuente. Se tale atto manca o non è stato mai notificato, la cartella può essere contestata. ⸻ Cos’è una cartella esattoriale e cosa contiene La cartella esattoriale è un atto amministrativo che riporta l’indicazione del debito, gli interessi e le sanzioni, oltre ai termini per il pagamento. Viene notificata al contribuente a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti creditori (INPS, Comuni, ecc.). All’interno della cartella sono indicati: • i dati del debitore; • la descrizione del tributo o contributo richiesto; • l’importo complessivo; • i termini entro cui pagare o proporre ricorso. ⸻ Dopo la cartella: i poteri incisivi di ADER Scaduti i 60 giorni dalla notifica della cartella , se il contribuente non ha pagato né proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non deve più chiedere autorizzazioni o sentenze: può agire direttamente, esercitando una serie di poteri particolarmente invasivi sul patrimonio del debitore. In concreto, ADER può: • Iscrivere fermo amministrativo sui veicoli del debitore, previo preavviso, impedendone la circolazione finché non viene estinto il debito. • Iscrivere ipoteca sugli immobili, previo preavviso, la quale grava sul bene e rende più difficile venderlo o finanziarlo. • Procedere a pignoramento immobiliare , mettendo all’asta gli immobili del debitore, ad eccezione della prima casa ed entro determinati limiti normativi; • Pignorare crediti presso terzi , come stipendi, pensioni o conti correnti, arrivando a bloccare direttamente le somme disponibili. Questi strumenti possono essere attivati in modo rapido e con un margine di difesa ridotto per il contribuente, se non ha già contestato il debito nei termini. ⸻ I principali vizi delle cartelle Non è raro che le cartelle presentino errori o vizi di legittimità. Alcuni esempi: • prescrizione del credito (es. tributi prescritti in 5 o 10 anni, bollo auto in 3 anni); • pagamento già effettuato che non risulta nei registri; • notifica irregolare o oltre i termini di legge; • calcoli errati sugli interessi o sulle sanzioni. Individuare questi profili è il primo passo per una difesa efficace. ⸻ Accesso agli atti: il primo passo Il primo strumento a disposizione del contribuente è l’ accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Attraverso questa richiesta è possibile verificare l’esistenza e la regolarità della notifica dell’atto prodromico. Spesso accade che la cartella sia stata emessa senza che al contribuente sia mai pervenuto l’avviso di accertamento o altro titolo sottostante: in questi casi, l’eccezione di mancata notifica costituisce una delle difese più efficaci. ⸻ Differenza delle opposizioni in base al titolo sottostante Non tutte le cartelle si impugnano con lo stesso strumento: la scelta dipende dal titolo che le ha generate. • Se la cartella deriva da un atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate (es. avviso di accertamento), la via ordinaria è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria , da proporre nei termini di legge (60 giorni dalla notifica). • Se invece il credito è di natura non tributaria (es. sanzioni amministrative, multe, contributi previdenziali), si può ricorrere al giudice ordinario o al giudice del lavoro. • Qualora sia già iniziata l’esecuzione forzata (pignoramento, fermo, ipoteca), è possibile proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. , adducendo vizi quali prescrizione, inesistenza del titolo, pagamento già avvenuto o mancata notifica dell’atto prodromico. ⸻ L’importanza della notifica Un punto centrale è proprio la notifica : se la cartella o l’atto che la precede non sono stati notificati correttamente (PEC, posta, messo notificatore), l’intera pretesa può cadere. Il controllo della regolarità della notifica è quindi imprescindibile. ⸻ Conclusioni operative Ogni cartella va analizzata caso per caso. Agire subito è fondamentale: un ricorso tardivo rischia di essere dichiarato inammissibile e di precludere ogni difesa. Con un’analisi accurata e con gli strumenti giuridici adeguati, è possibile bloccare la riscossione e tutelare efficacemente i propri diritti.
Interruzione prolungata del servizio di connessione: azione risarcitoria per lucro cessante contro un operatore di telecomunicazioni
Tribunale di Milano — giudizio ordinarioHo assistito uno studio notarile di primaria importanza rimasto privo del servizio di connessione telefonica e telematica per circa due settimane, a causa dell'inadempimento di un grande operatore di telecomunicazioni. L'interruzione ha paralizzato l'attività dello studio, impedendo la ricezione delle chiamate, l'accesso a internet e lo svolgimento degli adempimenti informatici connessi alla professione. Nonostante le numerose sollecitazioni, il fornitore non ha adottato alcuna misura concreta per limitare il pregiudizio. La linea difensiva si è fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sulla violazione dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e sull'inosservanza degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. La quantificazione del lucro cessante ha richiesto una ricostruzione logico-matematica articolata sui dati economici e organizzativi dello studio: fatturato degli anni precedenti, numero medio di fatture emesse giornalmente e correlazione tra le chiamate ricevute e gli incarichi effettivamente conferiti. Da tale analisi è emerso che ogni chiamata non ricevuta nei giorni di interruzione totale o parziale del servizio corrispondeva, con elevata probabilità, a un mancato incarico professionale. Il danno è stato quindi graduato in funzione del grado di inefficienza del servizio nei diversi periodi, con applicazione di percentuali differenziate di incidenza sul fatturato medio giornaliero. La domanda risarcitoria, comprensiva di danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale, ammontava complessivamente a circa € 27.000,00.
Cartelle esattoriali agenzia entrate-riscossione - annullato debito 5000 euro prescritto
9/2025 - Angelo L.Mi sono rivolto all'avvocato per una problematica di diritto tributario legata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, con un focus specifico sulla prescrizione delle cartelle di pagamento. Tramite un accesso agli atti e la verifica della documentazione, ha saputo fornirmi un quadro chiaro delle opzioni disponibili. Sono riuscito ad ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale prescritta per 5000 euro.
Impugnazione del licenziamento
12/2025 - Foued b*****Mi sono rivolto all’Avv. Fania dopo aver ricevuto una lettera di contestazione seguita dal licenziamento, che ritenevo del tutto illegittimo. Nonostante avessi lavorato solo pochi mesi, grazie alla sua competenza e al suo approccio strategico, è riuscito a ottenere per me un risarcimento di 8.000 euro lordi. Ha saputo gestire la situazione con grande professionalità e attenzione, trovando una soluzione che mi ha soddisfatto pienamente.
Diffamazione online - Risarcimento economico
7/2025 - Francesco p******Ero rimasto vittima di gravi offese pubblicate sui social a causa di un post che avevo fatto. Mi sono rivolto all’Avv. Fania, che mi ha spiegato con chiarezza quali strumenti legali potevamo utilizzare per difendermi. Ha predisposto le azioni necessarie sia per far rimuovere i contenuti diffamatori che per chiedere il risarcimento del danno subito. Grazie al suo intervento sono riuscito ad ottenere il risarcimento del danno economico
Problematica ereditaria
12/2025 - Lucia d'a******Avevo una pratica di successione piuttosto complicata, con più eredi e molta tensione in famiglia. Mi hanno consigliato l’Avv. Fania e mi sono trovata molto bene, uscendone vittoriosa. Mi ha seguito passo passo, spiegandomi ogni cosa in modo semplice e tenendomi sempre aggiornato, trovando una soluzione pratica per evitare cause lunghe e costose. Lo consiglierei senza dubbio.
Professionista pratico ed esperto
3/2026 - Manuele c*****Professionista pratico ed esperto è riuscito a soddisfare le mie aspettative in più diverse problematiche legali. Pienamente Consigliato.
Cofondatore - Studio Legale Ius Modena
Dal 7/2024 - lavoro attualmente quiLo Studio Legale IusModena, cofondato dall’Avv. Alessio Fania nel luglio 2024, ha sede a Modena e si occupa di diritto civile, tributario e amministrativo. Offre un’assistenza legale concreta, attenta e orientata alla tutela effettiva del cliente.
Sovraindebitamento - Concordato Minore: il “sì forzato” ai creditori è possibile, ma solo con pari trattamento
Pubblicato su IUSTLABNel concordato minore – strumento fondamentale per risanare le situazioni di sovraindebitamento di piccole imprese e società – capita che alcuni creditori non siano d’accordo con la proposta. Ma la legge permette, in certi casi, di ottenere comunque l’omologazione anche contro la volontà dei dissenzienti. È il cosiddetto cram down, che possiamo tradurre con un’espressione efficace: “sì forzato” dei creditori. Una recente pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio ha confermato un limite chiaro: il “sì forzato” può essere imposto solo se tutti i creditori dello stesso grado sono trattati allo stesso modo . In altre parole, non si possono fare preferenze tra creditori chirografari o tra quelli privilegiati, se appartengono alla medesima categoria.
Rapido recupero del credito
3/2026 - La cart***** sncLa nostra società si è rivolta all’Avv. Fania per cercare di recuperare una somma che, onestamente, pensavamo di non riuscire più a incassare. Dopo anni di solleciti andati a vuoto, è riuscito in poco tempo (2-3 mesi) ad arrivare al titolo esecutivo ed al pignoramento. Siamo rimasti colpiti dalla velocità e dalla determinazione con cui ha gestito tutto.
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