Comunicazione dello schema d’atto - Agenzia delle Entrate

Scritto da: Alessio Fania - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La comunicazione di uno schema d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una procedura amministrativa prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Essa è finalizzata a garantire maggiore trasparenza e collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito del procedimento di accertamento tributario.


Definizione e funzione

La comunicazione di schema d’atto si configura come un passaggio preliminare rispetto all’adozione di alcuni atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, prima di notificare formalmente un atto impositivo definitivo (ad esempio un avviso di accertamento), l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema dell’atto stesso, al fine di consentirgli di esprimere osservazioni, chiarimenti o fornire documentazione integrativa.


L’obiettivo di tale procedura è duplice, ovvero la tutela del contribuente e la prevenzione delle controversie: ridurre il contenzioso tributario attraverso il confronto diretto tra le parti, evitando errori o incomprensioni.


Normativa di riferimento

L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che, prima dell’emanazione di un avviso di accertamento fondato su specifiche tipologie di controllo , l’Agenzia delle Entrate debba informare il contribuente tramite la comunicazione di uno schema d’atto. Ciò si colloca nell’ambito delle garanzie partecipative previste dalla legislazione tributaria per bilanciare il potere dell’Amministrazione finanziaria con i diritti dei contribuenti.


In particolare, la norma stabilisce che:

1) La comunicazione debba avvenire con congruo anticipo rispetto alla notifica dell’atto definitivo.

2) Il contribuente abbia facoltà di replicare, entro un termine specifico (generalmente 60 giorni), fornendo elementi utili o documenti aggiuntivi che possano influenzare l’eventuale revisione dell’atto.


Procedura

1. Invio della comunicazione: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente lo schema d’atto contenente l’indicazione delle violazioni riscontrate e degli importi richiesti, corredato da una descrizione delle motivazioni alla base dell’accertamento.

2. Replica del contribuente: Il contribuente, una volta ricevuto lo schema, può:

- Presentare osservazioni scritte, contestando i presupposti dell’accertamento.

- Produrre documentazione ulteriore per chiarire la propria posizione.

- Chiedere eventualmente un contraddittorio con l’Agenzia (se non già avvenuto in precedenza).

3. Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia è tenuta a esaminare attentamente le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente. Se ritiene fondate le ragioni addotte, può decidere di modificare lo schema d’atto, archiviare il procedimento o procedere comunque con l’adozione dell’atto definitivo, qualora ritenga che le obiezioni non siano sufficienti.

4. Notifica dell’atto definitivo: Terminato il procedimento partecipativo, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento definitivo, che terrà conto (o meno) delle osservazioni del contribuente.


Criticità

Nonostante i suoi vantaggi, la comunicazione di schema d’atto presenta alcune criticità:

A) Tempi ristretti: Il contribuente deve spesso rispondere in tempi brevi, rendendo difficile una replica completa.

B) Disparità di informazioni: L’Agenzia delle Entrate può disporre di dati non immediatamente accessibili al contribuente, che potrebbe non essere in grado di confutarli.

C) Discrezionalità: La decisione finale resta comunque nelle mani dell’Agenzia, che potrebbe non accogliere le osservazioni del contribuente.


Conclusioni

La comunicazione di schema d’atto rappresenta un importante strumento di partecipazione e trasparenza nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie a questa procedura, prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, si favorisce il dialogo preventivo e si riduce il rischio di contenzioso.


Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità del contraddittorio e dall’effettiva volontà dell’Agenzia di tenere conto delle osservazioni dei contribuenti.




Pubblicato da:


Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena




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