Avvocato Andrea Guerra a Bologna

Andrea Guerra

Avvocato tributarista

Informazioni generali

Lo Studio Legale Guerra opera a Bologna dal 2012 come punto di riferimento nel settore del contenzioso tributario, trattando prevalentemente ricorsi contro gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e ricorsi/opposizioni contro le cartelle di pagamento o altri atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel corso degli anni l’area di competenza si è estesa anche alla materia del sovraindebitamento oggi disciplinata Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14).

Esperienza


Diritto immobiliare

Lo Studio fornisce assistenza nel settore immobiliare. In particolare, è offerta assistenza per la partecipazione ad un’asta immobiliare (studio della perizia e della documentazione accessoria, richiesta e ritiro decreto di trasferimento, assistenza nella procedura di rilascio dell’immobile), per la proposizione dello sfratto per finita locazione o per morosità, oppure per la difesa dei diritti dei debitori-esecutati nelle esecuzioni forzate immobiliari.


Diritto tributario

Lo Studio fornisce assistenza per la proposizione di ricorsi tributari, opposizioni contro cartelle di pagamento, fermi amministrativi dell’auto, iscrizioni d’ipoteca, pignoramenti ed altri atti dell’agente della riscossione. Inoltre, è fornita assistenza anche nelle istanze di rateazione dei debiti tributari, nella verifica di prescrizioni/decadenze di importi richiesti in pagamento con cartelle di pagamento e/o altri atti della riscossione, nella verifica della regolarità delle notificazioni di atti tributari o della riscossione.


Sovraindebitamento

Lo Studio fornisce assistenza in tema di sovraindebitamento per verificare quali soluzioni legali possono essere adottate alla luce del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14). Nello specifico, è offerta assistenza nelle procedure di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata, Esdebitazione del sovraindebitato incapiente e nelle procedure familiari.


Altre categorie

Diritto civile.



Credenziali

Pubblicazione legale

Riconsegna anticipata dell’immobile per recesso del conduttore

Ratio Immobili

Nell’ambito di un rapporto locatizio può accadere che una delle parti abbia la necessità di recedere anticipatamente dal contratto di locazione. L’art. 3, c. 6 L. 431/1998 stabilisce che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di 6 mesi. Generalmente, le parti contrattuali inseriscono nel contratto una clausola in cui è previsto il libero recesso dal contratto, cioè la possibilità di recedere anche in assenza dei “gravi motivi”. Può accadere altresì che il conduttore, pur avendo comunicato il recesso con preavviso di 6 mesi, riconsegni l’immobile prima della conclusione del contratto (ad esempio, dopo 3 mesi - anzichè 6 - di preavviso); in questo caso, le parti potranno accordarsi affinché il conduttore non paghi le mensilità a scadere fino alla conclusione del contratto. In mancanza di accordo, il locatore può riservarsi il diritto di pretendere il pagamento dei canoni a scadere fino al termine del preavviso.

Pubblicazione legale

Pignoramento revocatorio (o azione revocatoria semplificata)

Ratio Società

L’art. 2929-bis c.c., inserito dall’art. 12, c. 1 D.L. 83/2015 e ulteriormente modificato dall’art. 4, D.L. 59/2016, ha introdotto la facoltà per il creditore, pregiudicato da particolari tipologie di atti compiuti dal debitore, di espropriare direttamente i beni sottratti alla garanzia patrimoniale, a prescindere dalla dichiarazione di inefficacia degli stessi a seguito di azione giudiziale, in precedenza invece necessaria. La disposizione consente infatti al creditore di procedere ad espropriazione forzata o di intervenire nel processo esecutivo senza il previo esercizio dell’azione revocatoria, quando l’atto di disposizione pregiudizievole riguardi beni immobili o mobili registrati e sussistano i seguenti requisiti: sia compiuto a titolo gratuito dal debitore su propri beni successivamente al sorgere del credito, e si sostanzi pertanto in un’alienazione priva di corrispettivo (donazioni, trasferimenti a titolo gratuito in giudizi di separazione o divorzio, trust trilateri); ovvero, quando abbia creato un vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale, trust autodichiarati, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.). È stata così introdotta una disciplina ispirata ad un evidente favor creditoris, in quanto tale strumento di tutela consente un notevole risparmio di tempo e di spese processuali alla parte creditrice per il realizzo coattivo del credito, atteso che gli atti di disposizione di cui sopra si presumono ora stipulati in frode ai creditori e la cognizione sulla sussistenza dei presupposti per la revocabilità è demandata all’iniziativa del debitore opponente. In passato, invece, l’unico rimedio a disposizione del creditore pregiudicato da tali atti dispositivi era l’esercizio dell’azione revocatoria, con tutti i conseguenti incombenti, in termini di costi, di tempistica, nonché di oneri probatori.

Pubblicazione legale

Assegnazione dell’immobile al coniuge a seguito di separazione: casi di opponibilità all’aggiudicatario

Ratio Società

Nell’ambito delle procedure esecutive individuali è possibile che si verifichi la situazione tale per cui l’immobile oggetto di pignoramento non è più nella disponibilità del debitore ma è occupato da un terzo non proprietario: un caso frequente è quello del bene occupato dal coniuge del debitore esecutato al quale è stata assegnata la casa coniugale in sede di separazione giudiziale. L’istituto dell’assegnazione della casa familiare viene in rilievo nel momento patologico del rapporto tra i coniugi; in caso di separazione o di divorzio, il Tribunale dispone l’assegnazione della casa coniugale, costituendo sull’immobile – in favore di uno dei coniugi – un diritto personale di godimento di natura atipica, il cui fine principale è quello di evitare che i figli (minorenni o maggiorenni) non economicamente indipendenti subiscano un trauma dovuto all’allontanamento dall’ambiente nel quale sono cresciuti e che rappresenta centro di aggregazione di sentimenti e affetti. Si tratta di verificare a quali condizioni il diritto di abitare la casa familiare può essere considerato opponibile ai terzi (qual è l’aggiudicatario) con la conseguenza che l’immobile pignorato sarà venduto dalla procedura come “occupato”, proprio per effetto del riconoscimento di tale diritto, oppure “libero”.

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