Perfezionamento della notifica a mezzo posta all’irreperibile

Scritto da: Andrea Guerra - Ratio




Pubblicazione legale: La Sezione tributaria della Corte di Cassazione (ord. 8.10.2020, n. 21714), rilevando la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, ha ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite per chiarire in quale momento deve intendersi perfezionata nei confronti del destinatario la notificazione diretta tramite servizio postale per l’ipotesi, disciplinata dall’art. 8 della L. 890/1982, in cui, stante la momentanea assenza del destinatario e di altri possibili consegnatari presso il luogo in cui la consegna del piego deve essere eseguita, quest’ultimo sia stato depositato presso l’Ufficio postale ed all’interessato sia stata inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prescritta comunicazione di tale adempimento. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Fonte: Ratio



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Andrea Guerra

Avvocato tributarista




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