Avvocato Ylenia Mori a Roma

Ylenia Mori

Avvocato specializzato in diritto di famiglia e minorile

Informazioni generali

Mi chiamo Ylenia Mori, specializzata in diritto di famiglia e minorile, settore del quale mi occupo da oltre 10 anni. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino.

Esperienza


Diritto di famiglia

Esperienza e formazione continua anche nel campo della mediazione e della negoziazione assistita. Ritengo di fondamentale importanza essere preparati ad un approccio graduale per il benessere psico fisico dei minori e dei coniugi/genitori. Nei procedimenti di separazione e divorzio la differenza sulla buona riuscita ed un risultato ottimale è rappresentata proprio dalla preparazione e dalla deontologia degli avvocati.


Divorzio

Esperienza e formazione continua nei procedimenti di divorzio sia consensuale e giudiziale. Ogni scelta strategica è orientata per garantire la massima tutela dei minori coinvolti. Mi occupo di regolamentare il divorzio sia tramite il procedimento di negoziazione assistita o sia tramite il deposito di ricorsi nei Tribunali competenti.


Unioni civili

Sono specializzata nel fornire assistenza legale nell’ambito della convivenza coniugale, per quando riguarda diritti e doveri genitoriali e questioni patrimoniali. Si redigono contratti di convivenza.


Altre categorie

Separazione, Tutela dei minori, Matrimonio, Affidamento, Adozione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Spetta al genitore prevalentemente collocatario percepire l’assegno unico universale.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672/2025 si pronuncia sul diritto del genitore prevalentemente collocatario a vedersi attribuito l’assegno unico universale. In particolare, il Tribunale di Lanciano, nel pronunciare il divorzio tra due coniugi, disponeva l’affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre a cui veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale, poneva a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. L’ex marito, per quanto di interesse, nel proprio ricorso in appello si lamentava dell’assegnazione in via esclusiva dell’assegno unico universale alla ex moglie in quanto la normativa prevede che l’assegno spetti ad entrambi i genitori anche se separanti o non conviventi con la prole e che, in caso di affido condiviso, il beneficio si suddivide tra i due genitori. Secondo la Corte d’Appello, tuttavia, tale motivo è infondato. Ricorreva, così, in Cassazione la ex moglie. L’ ex marito lamentava, tra le altre doglianze, la violazione dell’art.6, quarto comma del d.lgs 230/21 per aver la Corte d’appello accolto la domanda della ex moglie di percepire integralmente l’assegno unico universale, in mancanza di accordo tra i genitori. La Corte di Cassazione dichiara infondata tale doglianza e ne approfitta per svolgere chiarimenti in materia di assegno unico universale. I giudici di legittimità, pertanto, chiariscono che l’art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce: “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell’art. 2 co.1, del medesimo d.Igs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi…”. Secondo l’ex marito, l’assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario; l’attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Invero, la Circolare dell’Inps, n. 23/22 specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”. E la Corte di Cassazione condivide tale interpretazione: il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo. Secondo la Corte, l’assegno unico universale – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall’Inps. Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole.

Titolo professionale

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Università di Roma Tor Vergata - 10/2013

Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Pubblicazione legale

Separazione e Divorzio insieme nell’ipotesi di accordo tra coniugi.

Pubblicato su IUSTLAB

A seguito della riforma Cartabia ora sarà possibile separarsi e divorziare contestualmente senza aprire due procedimenti separati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza storica la n. 28727 del 16 ottobre 2023, con la quale ha affermato il principio secondo il quale: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Si tratta di una delle primissime applicazioni della riforma Cartabia finalizzata ad agevolare i coniugi che decidono di separarsi e che non dovranno sostenere costi per due procedimenti distinti e soprattutto destinata a proteggere i figli dal rischio di svariati conflitti a distanza di poco tempo. La suddetta pronuncia della Cassazione pone fine alla difformità di pronunce alle quali si era assistito all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 c.p.c., che pone fine alle disparità di trattamento attuate nell’ambito del territorio nazionale. Quindi, oggi, senza alcun dubbio interpretativo, sarà possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio e trattare in un unico contesto tutte le rispettive domande sottoscrivendo un unico atto giudiziario da depositare in Tribunale che, decorso il termine di sei mesi dall’emissione della sentenza di separazione, pronuncerà sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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Lo studio

Ylenia Mori
Via Sciré
Roma (RM)

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