Avvocato Ylenia Mori a Roma

Ylenia Mori

Avvocato specializzato in diritto di famiglia e minorile

Informazioni generali

Mi chiamo Ylenia Mori, specializzata in diritto di famiglia e minorile, settore del quale mi occupo da oltre 10 anni. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino.

Esperienza


Diritto di famiglia

Esperienza e formazione continua anche nel campo della mediazione e della negoziazione assistita. Ritengo di fondamentale importanza essere preparati ad un approccio graduale per il benessere psico fisico dei minori e dei coniugi/genitori. Nei procedimenti di separazione e divorzio la differenza sulla buona riuscita ed un risultato ottimale è rappresentata proprio dalla preparazione e dalla deontologia degli avvocati.


Unioni civili

Sono specializzata nel fornire assistenza legale nell’ambito della convivenza coniugale, per quando riguarda diritti e doveri genitoriali e questioni patrimoniali. Si redigono contratti di convivenza.


Separazione

Esperienza e formazione continua nei procedimenti di separazione sia consensuale e giudiziale. Ogni atto e strategia sono sempre orientate nel garantire la massima tutela dei minori coinvolti. Alternativamente mi occupo di regolamentare le separazioni tramite atti di negoziazione assistita o tramite il deposito di ricorsi nei Tribunali competenti. Con l'ultima riforma è possibile presentare un ricorso cumulativo in Tribunale per richiedere contestualmente sia la separazione che il divorzio.


Altre categorie

Divorzio, Tutela dei minori, Adozione, Matrimonio, Affidamento.



Credenziali

Pubblicazione legale

Corte costituzionale Illegittima l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale dei minori residenti all’estero (sentenza 33/2025).

Pubblicato su IUSTLAB

La vicenda riguarda una signora non coniugata che aveva presentato dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e richiesto l’emissione del decreto di idoneità ad adottare. Nell’ambito di tale procedimento, il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 con riferimento all’art. 2, Cost. e all’art. 117, Cost. in relazione all’art. 8, CEDU. Il giudice riteneva che l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero non sia idonea a realizzare il miglior interesse del minore, quale fine dell’istituto dell’adozione, e contestualmente rilevava la violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8, CEDU. Dopo una puntuale analisi la Corte osserva come il legislatore, ancorché nella disposizione censurata escluda la possibilità che le persone singole possano adottare minori stranieri residenti all’estero, preveda delle specifiche ipotesi – ex art. 25, commi 4 e 5 ed ex art. 44, comma 3 della medesima legge - in cui ammette l’adozione della persona singola, riconoscendone quindi “l’attitudine (…) a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minore”. La Corte rileva poi che la libertà di autodeterminazione, nell’alveo della quale si colloca la scelta di diventare o meno genitori di cui all’art. 2, Cost. e all’art. 8, CEDU, non implichi un assoluto ed indiscriminato “diritto alla genitorialità” poiché il vincolo genitoriale “coinvolge una pluralità di interessi” che “devono essere orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio”. Tuttavia, anche in ossequio al paragrafo 2 dell’art. 8, CEDU, il legislatore dovrebbe operare un bilanciamento tra l’aspirazione alla genitorialità e le esigenze del potenziale figlio in modo tale da attuare scelte proporzionate e ragionevoli rispetto all’obiettivo da conseguire, il miglior interesse del minore, e da non comprimere irragionevolmente la libertà di autodeterminazione di chi intende diventare genitore. Alla luce di queste osservazioni, la Corte riconosce che, considerato lo scopo dell’adozione internazionale, quale quello di accogliere minori stranieri in un ambiente stabile e armonioso, l’esclusione delle persone singole dall’adozione di minori stranieri residenti all’estero risulti immotivata. Dunque, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 esclude le persone singole dalla platea di coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.

Titolo professionale

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Università di Roma Tor Vergata - 10/2013

Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Pubblicazione legale

Separazione e Divorzio insieme nell’ipotesi di accordo tra coniugi.

Pubblicato su IUSTLAB

A seguito della riforma Cartabia ora sarà possibile separarsi e divorziare contestualmente senza aprire due procedimenti separati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza storica la n. 28727 del 16 ottobre 2023, con la quale ha affermato il principio secondo il quale: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Si tratta di una delle primissime applicazioni della riforma Cartabia finalizzata ad agevolare i coniugi che decidono di separarsi e che non dovranno sostenere costi per due procedimenti distinti e soprattutto destinata a proteggere i figli dal rischio di svariati conflitti a distanza di poco tempo. La suddetta pronuncia della Cassazione pone fine alla difformità di pronunce alle quali si era assistito all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 c.p.c., che pone fine alle disparità di trattamento attuate nell’ambito del territorio nazionale. Quindi, oggi, senza alcun dubbio interpretativo, sarà possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio e trattare in un unico contesto tutte le rispettive domande sottoscrivendo un unico atto giudiziario da depositare in Tribunale che, decorso il termine di sei mesi dall’emissione della sentenza di separazione, pronuncerà sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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Lo studio

Ylenia Mori
Via Sciré
Roma (RM)

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