Pubblicazione legale
Spetta al genitore prevalentemente collocatario percepire l’assegno unico universale.
Pubblicato su IUSTLAB
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672/2025 si pronuncia sul diritto del genitore prevalentemente collocatario a vedersi attribuito l’assegno unico universale. In particolare, il Tribunale di Lanciano, nel pronunciare il divorzio tra due coniugi, disponeva l’affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre a cui veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale, poneva a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. L’ex marito, per quanto di interesse, nel proprio ricorso in appello si lamentava dell’assegnazione in via esclusiva dell’assegno unico universale alla ex moglie in quanto la normativa prevede che l’assegno spetti ad entrambi i genitori anche se separanti o non conviventi con la prole e che, in caso di affido condiviso, il beneficio si suddivide tra i due genitori. Secondo la Corte d’Appello, tuttavia, tale motivo è infondato. Ricorreva, così, in Cassazione la ex moglie. L’ ex marito lamentava, tra le altre doglianze, la violazione dell’art.6, quarto comma del d.lgs 230/21 per aver la Corte d’appello accolto la domanda della ex moglie di percepire integralmente l’assegno unico universale, in mancanza di accordo tra i genitori. La Corte di Cassazione dichiara infondata tale doglianza e ne approfitta per svolgere chiarimenti in materia di assegno unico universale. I giudici di legittimità, pertanto, chiariscono che l’art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce: “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell’art. 2 co.1, del medesimo d.Igs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi…”. Secondo l’ex marito, l’assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario; l’attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Invero, la Circolare dell’Inps, n. 23/22 specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”. E la Corte di Cassazione condivide tale interpretazione: il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo. Secondo la Corte, l’assegno unico universale – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall’Inps. Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole.