Avvocato Ylenia Mori a Roma

Ylenia Mori

Avvocato specializzato in diritto di famiglia e minorile

Informazioni generali

Mi chiamo Ylenia Mori, specializzata in diritto di famiglia e minorile, settore del quale mi occupo da oltre 10 anni. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino.

Esperienza


Diritto di famiglia

Esperienza e formazione continua anche nel campo della mediazione e della negoziazione assistita. Ritengo di fondamentale importanza essere preparati ad un approccio graduale per il benessere psico fisico dei minori e dei coniugi/genitori. Nei procedimenti di separazione e divorzio la differenza sulla buona riuscita ed un risultato ottimale è rappresentata proprio dalla preparazione e dalla deontologia degli avvocati.


Unioni civili

Sono specializzata nel fornire assistenza legale nell’ambito della convivenza coniugale, per quando riguarda diritti e doveri genitoriali e questioni patrimoniali. Si redigono contratti di convivenza.


Separazione

Esperienza e formazione continua nei procedimenti di separazione sia consensuale e giudiziale. Ogni atto e strategia sono sempre orientate nel garantire la massima tutela dei minori coinvolti. Alternativamente mi occupo di regolamentare le separazioni tramite atti di negoziazione assistita o tramite il deposito di ricorsi nei Tribunali competenti. Con l'ultima riforma è possibile presentare un ricorso cumulativo in Tribunale per richiedere contestualmente sia la separazione che il divorzio.


Altre categorie

Divorzio, Tutela dei minori, Matrimonio, Affidamento, Adozione.



Credenziali

Titolo professionale

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Università di Roma Tor Vergata - 10/2013

Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Titolo professionale

Master in Diritto Minorile

Università La Sapienza di Roma - 10/2014

Master di II livello in diritto minorile, conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma con la votazione dei 110/110. Master multidisciplinare, per metà giuridico e per metà piscologico, svolto in collaborazione con la facoltà di medicina e psicologia dell'università

Pubblicazione legale

Corte costituzionale Illegittima l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale dei minori residenti all’estero (sentenza 33/2025).

Pubblicato su IUSTLAB

La vicenda riguarda una signora non coniugata che aveva presentato dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e richiesto l’emissione del decreto di idoneità ad adottare. Nell’ambito di tale procedimento, il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 con riferimento all’art. 2, Cost. e all’art. 117, Cost. in relazione all’art. 8, CEDU. Il giudice riteneva che l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero non sia idonea a realizzare il miglior interesse del minore, quale fine dell’istituto dell’adozione, e contestualmente rilevava la violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8, CEDU. Dopo una puntuale analisi la Corte osserva come il legislatore, ancorché nella disposizione censurata escluda la possibilità che le persone singole possano adottare minori stranieri residenti all’estero, preveda delle specifiche ipotesi – ex art. 25, commi 4 e 5 ed ex art. 44, comma 3 della medesima legge - in cui ammette l’adozione della persona singola, riconoscendone quindi “l’attitudine (…) a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minore”. La Corte rileva poi che la libertà di autodeterminazione, nell’alveo della quale si colloca la scelta di diventare o meno genitori di cui all’art. 2, Cost. e all’art. 8, CEDU, non implichi un assoluto ed indiscriminato “diritto alla genitorialità” poiché il vincolo genitoriale “coinvolge una pluralità di interessi” che “devono essere orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio”. Tuttavia, anche in ossequio al paragrafo 2 dell’art. 8, CEDU, il legislatore dovrebbe operare un bilanciamento tra l’aspirazione alla genitorialità e le esigenze del potenziale figlio in modo tale da attuare scelte proporzionate e ragionevoli rispetto all’obiettivo da conseguire, il miglior interesse del minore, e da non comprimere irragionevolmente la libertà di autodeterminazione di chi intende diventare genitore. Alla luce di queste osservazioni, la Corte riconosce che, considerato lo scopo dell’adozione internazionale, quale quello di accogliere minori stranieri in un ambiente stabile e armonioso, l’esclusione delle persone singole dall’adozione di minori stranieri residenti all’estero risulti immotivata. Dunque, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 esclude le persone singole dalla platea di coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.

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