Dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Bari e ordinata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bari

Tribunale di Trani in composizione monocratica




Sentenza giudiziaria: Il P.M. c/o il Tribunale di Trani disponeva la citazione diretta a giudizio dell'imputato per il reato di truffa ex art. 640 c.p. perchè, con artifizi e raggiri, consistiti nell'offrire falsamente in vendita on line una Playstation di cui non aveva la disponibilità, inducendo in errore la persona offesa in ordine alla serietà della proposta contrattuale, si procurava l'ingiusto profitto pari alla somma versata dalla persona offesa mediante bonifico di carta Postepay Evolution, associata a c/c ed intestata all'imputato, con danno della persona offesa, che non riceveva il bene oggetto di fittizia compravendita, pari alla somma versata. All'udienza predibattimentale la sottoscritta, nella sua qualità di difensore d'ufficio dell'imputato, formulava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per essere competente il Tribunale di Bari per le ragioni che il Giudice faceva proprie in sentenza. Il Giudice, ritenuta la predetta eccezione fondata, la accoglieva in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la truffa contrattuale realizzata attraverso l'offerta di beni o servizi on line, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma, poichè il beneficiario ottiene il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente. Nel caso di specie, come evidenziato dalla difesa dell'imputato, dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. emergeva che il c/c riconducibile all'IBAN intestato all'imputato, in favore del quale la persona offesa effettuava il bonifico, risultava acceso c/o una filiale di Poste Italiane sita a Bari. Il Giudice, pertanto, in applicazione dell'art. 8 co. 1 c.p.p., dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani per essere competente il Tribunale di Bari e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.



Pubblicato da:


Tiziana Gammino

Avvocato penalista




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