Avvocato Sonia Ciampi a Cagliari

Sonia Ciampi

Avvocato giuslavorista

Informazioni generali

L’avv. Ciampi, abilitata al patrocinio in Cassazione, opera in prevalenza presso lo studio Macciotta & Associati. Laureatasi presso l'Università di Cagliari in diritto del lavoro, ha frequentato il Master Universitario di II livello in Relazioni Industriali presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche ed ha conseguito il titolo di "Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni industriali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. In oltre quindici anni di esperienza , ha maturato una considerevole esperienza nel settore del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale.

Esperienza


Licenziamento

Ho prestato assistenza, sia per conto di lavoratori che di datori di lavoro, nei procedimenti disciplinari (sia aventi ad oggetto sanzioni conservative che espulsive), assistendo la parte anche nei successivi giudizi (in prevalenza controversie di licenziamento per giusta causa). Ho, altresì, prestato assistenza nelle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nei successivi giudizi. Ho, inoltre, assistito varie Società nelle procedure di licenziamento collettivo e nel successivo giudizio nanti il Giudice del lavoro.


Diritto sindacale

Oltre ad una spiccata predilizione per la materia (la tesi di dottorato verteva proprio sul diritto sindacale), ho fornito assisstenza stragiudizale in ordine alle più disparate tematiche (rapporti tra contratti collettivi di vario livello, intepretazione delle disposizioni di di fonte contrattuale, rinnovi di contratti collettivi aziendali) nonchè assistenza giudiziale.


Mobbing

Ho potuto assistere sia lavoratori che datori di lavoro in controversie aventi ad oggetto il mobbing, non solo presso il foro di Cagliari ma anche presso altri fori della penisola, ottenendo sentenze favolrevoli per i miei Assistiti. Ho, altresì, reso pareri in merito alla sussistenza dei requisiti della fattispecie in esame e al possibile esito dell'instaurando giudizio, anche alla luce dell'orientamento dei Giudici nei fori in cui ho operato.


Altre categorie

Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza.



Credenziali

Titolo professionale

Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni industriali

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. - 3/2008

Dal mese di novembre 2005 ammissione (con borsa di studio) al dottorato di ricerca in “Diritto del lavoro e relazioni industriali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, XXI ciclo, durata triennale. Tesi in Diritto del Lavoro e relazioni sindacali dal titolo “Il sindacato come organizzazione”. Coordinatore: Chiarissimo Prof. Mario Napoli

Titolo professionale

Master Universitario di II livello in Relazioni Industriali

Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Scienze Politiche - 10/2005

Materie oggetto di studio: diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto comunitario e comparato del lavoro, diritto internazionale del lavoro (area giuridica); sociologia del lavoro, sociologia dell’organizzazione (area sociologica); organizzazione aziendale; direzione aziendale (area aziendale); relazioni industriali; economia politica; psicologia del lavoro; informatica giuridica, informatica generale (area informatica). Tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Il problema del riparto di competenze nei contratti con finalità formativa alla luce della riforma del titolo V della Costituzione”.

Pubblicazione legale

Distacco nelle partecipate pubbliche

Pubblicato su IUSTLAB

Preliminarmente si ritiene doveroso fornire un breve quadro della normativa di riferimento. La disciplina delle società partecipate pubbliche è contenuta nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175), in vigore dal 23 settembre 2016. Per quanto in tal sede rileva, occorre soffermare l’attenzione sull’art. 19 del richiamato Testo Unico, il quale disciplina proprio la gestione del personale. Al primo comma la richiamata disposizione statuisce il principio generale secondo cui ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le leggi sui rapporti di lavoro subordinati del settore privato. Tuttavia, tale principio generale – come espressamente previsto dal primo comma in esame (“Salvo quanto previsto dal presente decreto”) – subisce delle eccezioni. Per quanto in tal sede rileva, una di tali eccezioni riguarda le modalità di reclutamento del personale. Il secondo comma dell’art. 19, infatti, prosegue precisando che – analogamente a quanto accade nelle Pubbliche Amministrazioni – “ le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” e, altresì, ulteriormente prevedendo che di tali provvedimenti sia data adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale. In forza di tale assunto si pone il problema di comprendere come è regolato l’accesso ovvero “lo spostamento” di una risorsa da una società partecipata all’altra. Ebbene, quanto all’accesso sarà necessario procedere con una selezione comparativa che trova ulteriore e specifica disciplina nei singoli Regolamenti interni predisposti da ciascuna partecipata; per contro, dovrà essere ritenuta illegittima l’assunzione per chiamata diretta, cui conseguirà inevitabilmente la nullità del contratto di assunzione individuale. Quanto, invece, all’ulteriore ipotesi in cui sorga la necessità di “spostare” una risorsa da una partecipata all’altra – tutte facenti parte di un gruppo societario – il comma 898 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha finalmente introdotto una importante novità all’art. 19 del TUSP, consentendo anche alla PA l’utilizzo di personale proveniente dalle società partecipate o enti dipendenti. Sino ad oggi era infatti possibile solo il processo inverso, cioè il comando o distacco dalla pubblica amministrazione alle società partecipate. Nello specifico il novellato art. 19, al comma 9-bis prevede quanto segue: “ Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ”. Alla luce della suddetta novella si ritiene che l’istituto del distacco, oggi ammesso anche nei termini sopra esposti, possa ancor più rinvenire una sua concreta e legittima applicazione tra società partecipate dal medesimo ente, purché, chiaramente, ricorrano tutti i requisiti specificamente previsti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003. Avv. Sonia Ciampi

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Lo studio

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