Avvocato Serena Michelozzi a Pistoia

Serena Michelozzi

Avvocato civilista

Informazioni generali

L'Avvocato Serena Michelozzi, esperta in NPL e recupero crediti per piccole e medie imprese, dopo la Laurea presso l'Università Degli Studi di Firenze, ha proseguito la collaborazione in ambito Accademico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo fiorentino con borse e assegni di ricerca, specializzandosi nel settore delle ADR (Alternative Dispute Resolution), ottenendo l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Lo Studio Legale garantisce un'assistenza e una consulenza complete, anche a distanza, prestando massima attenzione alle necessità dei propri Clienti.

Esperienza


Risarcimento danni

Lo studio legale è specializzato nell'assistenza a privati e aziende per ottenere il giusto indennizzo per i pregiudizi subiti, guidandoti attraverso ogni fase del processo per assicurarti la riparazione completa del danno.


Recupero crediti

L'Avvocato Serena Michelozzi è specializzata nel fornire assistenza legale in ambito di recupero crediti (stragiudiziale e giudiziale), per piccole e medie imprese nonché per professionisti. Lo Studio Legale opera attraverso soluzioni innovative sia sotto il profilo operativo che tariffario, le quali permettono di recuperare di più, più velocemente e a minor costo rispetto alla classica azione legale. La metodologia di lavoro si basa sulla negoziazione con il debitore mediante l’azione combinata legale/esattoriale sino all'eventuale instaurazione di procedure esecutive.


Contratti

L'Avvocato Serena Michelozzi si occupa: - di assistenza alle aziende nel settore dell’energia, con specifico riferimento alla consulenza aziendale, alla contrattualistica ed alla rappresentanza in sede Giudiziale. - della gestione dell’intero ciclo delle procedure di default, così come disciplinato dal TIVG approvato con deliberazione AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, oggi AEEGSI) n.64/09 e s.m.i. e dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas), dalla fase stragiudiziale fino al distacco fisico del misuratore. - di pratiche di recupero credito singolo e massivo, nonché danneggiamenti alla rete.


Altre categorie

Mediazione, Domiciliazioni e sostituzioni, Aste giudiziarie, Divorzio, Pignoramento, Privacy e GDPR, Arbitrato, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Trattamento estetico mal riuscito: e adesso?

Pubblicato su IUSTLAB

Il settore dell’ estetica è ormai in continua crescita, in quanto moltissime persone scelgono di investire il proprio denaro per migliorare il loro aspetto attraverso trattamenti o anche tipologie di intervento più invasive. Tuttavia è solito che ogni tanto qualcosa – purtroppo – vada storto o comunque non si sia soddisfatti del risultato. E allora come fare per tutelarsi in questi casi? Tra l’estetista (professionista) e il cliente, nel momento di incontro per la prestazione si stipula un vero e proprio contratto, con cui il professionista, a fronte del pagamento di un prezzo, si impegna a eseguire le prestazioni richieste dal cliente. Nel caso di inadempimento del professionista si può chiedere quindi il rimborso di quanto pagato e, laddove sussistano i presupposti, il risarcimento dei danni . Però appunto si deve distinguere il caso in cui il trattamento estetico non è stato efficace da quello in cui il trattamento non solo non è stato efficace, ma ha addirittura arrecato un danno estetico alla persona. In quest’ultimo caso è necessario dimostrare di aver patito un pregiudizio, anche solo morale oppure estetico. Il danno estetico è altresì un danno che può riguardare anche la sfera personale e psicologica della vittima. Per esempio, in caso di intervento chirurgico estetico mal riuscito, il danneggiato ha quindi diritto ad ottenere il risarcimento del danno non solo biologico ma anche psicologico, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per riparare o comunque migliorare il difetto subito. Si ponga invece il caso di un trattamento estetico non efficace che non ha raggiunto il risultato tanto agognato dal cliente. Secondo gli articoli 2226 e 1668 cod. civ. il cliente insoddisfatto dovrebbe segnalare immediatamente all’estetista i difetti del trattamento o della prestazione, nel termine massimo di otto giorni. Dopodiché, dovrà chiedere la ripetizione del trattamento o della prestazione a spese dell’estetista o, in alternativa, la riduzione del prezzo pagato – ossia il rimborso parziale – proporzionale al grado di inadempimento. Se l’estetista ha promesso un risultato poi non ottenuto, è legittimo chiedergli il rimborso del prezzo, qualora un nuovo trattamento (a sue spese) sia inutile; se l’estetista ha invece solo promesso una prestazione o un trattamento, senza però garantire alcun risultato, allora è possibile ottenere il rimborso solo se è venuto meno all’impegno di effettuare con diligenza quanto gli è stato richiesto. Se l’estetista vi ha ad esempio garantito l’eliminazione totale dei peli superflui o la laminazione delle ciglia in un certo modo, ed il risultato promesso non è stato raggiunto con conseguente inadempimento , potrete allora richiederle il rimborso del prezzo!

Pubblicazione legale

Danno da vacanza rovinata: Quale tutela?

Pubblicato su IUSTLAB

Tra poco più di un mese, molti (magari qualcuno già adesso) daranno il via alle vacanze estive, che si spera siano all’altezza di quanto organizzato. Non sempre però le cose vanno come si è pianificato. Ed ecco allora che si può subire il c.d. danno da vacanza rovinata, ossia il pregiudizio subito dal turista (o meglio, dal viaggiatore) per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Ad esempio, ci può capitare una categoria inferiore di alloggio, la mancanza dei servizi accessori, luoghi difformi rispetto a quanto prenotato, perdita dei bagagli, ecc. Ebbene, in questi ed altri casi il viaggiatore ha diritto al rimborso totale o parziale del prezzo pagato per l’alloggio e al risarcimento del danno subito (c.d. danno da vacanza rovinata), in base al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione di relax perduta. Ma come tutelarsi? Tra poco più di un mese, molti (magari qualcuno già adesso) daranno il via alle vacanze estive, che si spera siano all’altezza di quanto organizzato. Non sempre però le cose vanno come si è pianificato. Ed ecco allora che si può subire il c.d. danno da vacanza rovinata, ossia il pregiudizio subito dal turista (o meglio, dal viaggiatore) per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Ad esempio, ci può capitare una categoria inferiore di alloggio, la mancanza dei servizi accessori, luoghi difformi rispetto a quanto prenotato, perdita dei bagagli, ecc. Ebbene, in questi ed altri casi il viaggiatore ha diritto al rimborso totale o parziale del prezzo pagato per l’alloggio e al risarcimento del danno subito (c.d. danno da vacanza rovinata), in base al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione di relax perduta. Ma come tutelarsi? In questi casi il primo step consiste nell’inviare il prima possibile una richiesta di rimborso/risarcimento con raccomandata A/R o PEC all’hotel, e qualora la prenotazione sia stata effettuata tramite un’agenzia viaggi o un sito internet diverso da quello dell’hotel, anche a questi ultimi. Nel reclamo devono essere precisamente indicati i motivi del disagio e quali servizi, previsti al momento della prenotazione, non sono stati poi garantiti. Successivamente, qualora l’inoltro del reclamo (che non è comunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale) non dia esito positivo, il viaggiatore può agire legalmente per tutelare i propri diritti e, per instaurare l’eventuale causa dinanzi al giudice, ha a disposizione tre anni di tempo dal suo rientro nel luogo della partenza, in caso di danni alla persona; per gli ulteriori e differenti danni, invece, il diritto si prescrive in un anno. Nel danno da vacanza rovinata sono risarcibili il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti e il danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio). Per chiunque volesse approfondire il tema appena trattato, si indicano i seguenti riferimenti normativi: D.Lgs. 23/05/2011, n. 79 Codice del turismo; D.Lgs. 21/05/2018, n. 62 e Direttiva 25/11/2015, n. 2015/2302. L’auspicio è quello di potersi godere delle vacanze in santa pace, ma qualora capitasse qualche “intoppo”, ecco che comunque la legge ci permette di poter chiedere il ristoro del danno subito.

Titolo professionale

Corso di formazione per custodi e professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 179ter disp. Att. C.p.c.

Fondazione AIGA T. Bucciarelli - 1/2024

Grazie al corso di formazione professionale e all'esperienza sul campo ho conseguito le competenze giuridiche, economiche, contabili e pratiche necessarie per gestire in modo efficace e trasparente le procedure di vendita all'incanto di beni immobili pignorati, e per adempiere ai compiti di custode giudiziario e professionista delegato.

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Lo studio

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