Pubblicazione legale:
La riforma Cartabia ha introdotto importanti cambiamenti nel procedimento di separazione e divorzio in Italia. Questi cambiamenti mirano a rendere il processo più efficiente, meno conflittuale e più centrato sul benessere delle famiglie coinvolte.
Un punto chiave della riforma è lo snellimento della procedura per la separazione od il divorzio instaurati su accordo delle parti, promossi con ricorso congiunto ai sensi dell’art. 473 bis.51 c.p.c.. Questa innovazione consente alle coppie di cercare una soluzione concordata per la loro separazione, evitando i conflitti prolungati e i costi legali associati al processo di divorzio.
Inoltre, decade l’obbligatorietà del termine minimo di sei mesi (in caso di separazione consensuale) o di un anno (in caso di separazione giudiziale) e prima di poter richiedere il divorzio. Questo significa che le coppie possono richiedere il divorzio senza attendere un periodo separati formalmente, accelerando il processo e consentendo alle coppie di prendere decisioni più rapide riguardo al loro futuro coniugale. Resta comunque come condizione di procedibilità la decorrenza del termine previsto dalla legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La riforma Cartabia ha anche promosso l’uso della mediazione familiare come strumento per risolvere le dispute legate al divorzio. Questo approccio mira a promuovere una comunicazione aperta e collaborativa. Un altro aspetto cruciale è l’attenzione maggiore data al benessere dei figli coinvolti nelle separazioni e nei divorzi. La riforma infatti ha introdotto disposizioni specifiche che mettono al centro l’interesse dei figli. La semplificazione delle procedure burocratiche associate al divorzio rimane uno degli obiettivi principali della riforma. Questo riduce la complessità e i costi legali, consentendo alle coppie di affrontare la separazione e il divorzio in modo più efficiente e veloce.
In base all’articolo 473 bis 49 del Codice di Procedura Civile italiano, le parti in una procedura di separazione o divorzio possono scegliere di presentare un’unica domanda o di agire in due fasi separate. Questo significa che hanno la flessibilità di optare per una procedura congiunta o di procedere individualmente. Nel caso in cui il ricorrente abbia inizialmente richiesto solo la separazione, il convenuto ha il diritto, nella sua comparsa di costituzione e risposta, di chiedere anche il pronunciamento sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti del matrimonio.