Avvocato Roberta Dall'argine a Reggio Emilia

Roberta Dall'argine

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

Informazioni generali

Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, al diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

Esperienza


Risarcimento danni

Mi occupo della richiesta di risarcimento dei danni in sede stragiudiziale nei confronti delle assicurazioni in via stragiudiziale. Mi occupo del recupero del risarcimento dei danni derivanti da sinistri anche in sede giudiziale.


Mediazione

Sono Mediatore Civile e Commerciale da oltre dieci anni e presto la mia opera professionale per l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, per l'Ente Medyapro, per la Camera di Mediazione di Milano. Sono altresì Mediatore Familiare ed ho partecipato a diversi masters e convegni - che ho tenuto personalmente come relatore - nella materia di mediazione.


Diritto civile

Posseggo ampia formazione che consente al cliente, sia privato che impresa, una tutela a tutto tondo in ambito civilistico, sia giudiziale che stragiudiziale, nonché di giustizia alternativa, quali appunto la mediazione, l’arbitrato, la negoziazione assistita e gli altri sistemi adr. Sono altresì gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto negoziatore della crisi di impresa.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Affidamento, Adozione, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Domiciliazioni e sostituzioni, Contratti, Eredità e successioni, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Appalti pubblici, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Arbitrato, Sovraindebitamento, Cassazione, Unioni civili, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto e sicurezza alimentare, Tutela degli animali, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arte e beni culturali, Privacy e GDPR, Diritto canonico, Negoziazione assistita, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto internazionale ed europeo.



Credenziali

Pubblicazione legale

Cose lasciate in palestra o in altri luoghi e responsabilità in caso di furto

Pubblicato su IUSTLAB

Lasciare gli oggetti di valore nell’ armadietto della palestra è un’abitudine sicuramente frequente. Logico chiedersi quale tipo di responsabilità derivi alla struttura in caso di furto . In una recente sentenza (8865 del 2021), il Tribunale di Milano fa il punto sulla questione. La storia è quella dell’utente di una palestra, che ha lasciato un orologio costoso nell’armadietto, chiuso con codice, salvo poi non trovarlo più. Il cliente, quindi, chiedeva il risarcimento , invocando un obbligo di custodia a carico della palestra. La chiave è, appunto, l’obbligo di custodia . Punto di partenza sono le norme che il codice civile detta in tema di deposito in albergo. Secondo l’art. 1783, l’albergatore risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto o presso la struttura da parte dei clienti e custoditi negli armadietti. Questa responsabilità arriva “fino a dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso”. Diventa, invece, illimitata , nel caso in cui i beni siano affidati in custodia (art. 1784). Tale regime di responsabilità si considera esteso anche alle palestre. Chi si iscrive in una struttura sportiva, infatti, conclude un contratto cosiddetto complesso . Da parte del titolare dell’impianto, infatti, c’è un obbligo principale (far utilizzare le attrezzature ai clienti), ma anche uno accessorio (mettere a disposizione armadietti per riporre indumenti e oggetti non necessari alla prestazione sportiva). Questo obbligo accessorio, così come si è detto in tema di albergo, presenta due alternativi limiti di responsabilità. Nel caso di oggetti che il cliente lasci in armadietto, la responsabilità della palestra è limitata a dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso. La giurisprudenza circoscrive ulteriormente questa ipotesi. Ad essere coperti, infatti, sono solamente gli oggetti “di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione”. La responsabilità della struttura è invece illimitata nel caso di oggetti oggetto di specifica consegna in custodia. L’importanza di usare le cassette di sicurezza E qua si torna al caso deciso dal Tribunale di Milano. Anche se la palestra offriva un servizio di cassette di sicurezza , il cliente ha preferito lasciare l’orologio in armadietto. Scelta che mal si concilia con il valore ingente dell’orologio. Chiaramente, il personale della palestra non può certo sorvegliare gli armadietti, che si trovano nello spogliatoio, pena la violazione della privacy dei clienti. Nulla si può imputare sotto questo aspetto al gestore. La responsabilità sarà perciò limitata, perché è mancato l’affidamento in custodia (art. 1784 codice civile) che, invece, si sarebbe configurato in caso di deposito nella cassetta di sicurezza. Se hai dubbi, contattami per una consulenza.

Pubblicazione legale

Responsabilità del padrone di animali

Pubblicato su IUSTLAB

L’art. 2052 c.c. stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Secondo la tesi tradizionale è da ritenersi responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull'animale; l'importante, cioè, è il potere effettivo esercitato su questo. Responsabile sarebbe quindi chiunque custodisca l'animale, a qualunque titolo. Ma non tutta la dottrina concorda con questa opinione. Secondo una diversa opzione ricostruttiva infatti, la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale. In questo senso è orientata la giurisprudenza più recente (Cass. 10189/2010; 2414/2014). Così, ad esempio, non è responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo monta solo provvisoriamente, ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso. Una volta accolta la tesi prevalente, per cui responsabile del danno non è il custode in quanto tale, ma il proprietario o chi trae utilità dall’animale, resta da appurare il concetto di terzo. Può capitare infatti che l’animale sia dato in custodia, e il danneggiato risulti colui che ha la custodia temporanea dell’animale. Secondo una parte della dottrina terzo è chiunque venga danneggiato, e quindi anche il custode dell’animale (ad esempio colui che monta provvisoriamente il cavallo, o colui che gestisce la pensione per cani, o il veterinario che ha in custodia momentanea l’animale da curare). Di recente, Cass. 7903/2015, ha affermato che l’imprevedibilità dell’animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (nel caso di specie ha confermato la condanna al risarcimento da parte del gestore di un maneggio, per i danni occorsi alla vittima caduta da cavallo). Affinché la norma trovi applicazione è necessario: a) il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno . Il fatto deve essere ascritto all'animale e ciò significa che non risponde ex articolo 2052 c.c. chi aizza volontariamente l'animale stesso contro qualcuno o qualcosa; in tal caso, infatti, abbiamo un evento che deve considerarsi umano a tutti gli effetti e si applicherà l'articolo 2043. E' esclusa la responsabilità nel caso di danno provocato da un animale morto o inerte. Ad esempio, è stata esclusa la responsabilità del padrone di un cane disteso sul pavimento, su cui una persona era inciampata. La responsabilità è accollata al proprietario anche se l'animale viene abbandonato. La recente normativa penale, che punisce l’abbandono e il maltrattamento di animali, rafforzano ancor di più questa ricostruzione. Se il tuo animale ha arrecato danno a qualcuno, non esitare a contattarmi per una consulenza.

Titolo professionale

Master in Crisi da Sovraindebitamento

Diritto - 1/2025

Il corso mi ha consentito di approfondire sia la crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche che delle imprese. Ciò consente una liberazione dai propri debiti con un pagamento solo parziale degli stessi e la possibilità di comunicare una vita migliore o recuperare la funzionalità ed efficienza della propria impresa.

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