Avvocato Roberta Dall'argine a Reggio Emilia

Roberta Dall'argine

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

Informazioni generali

Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, al diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

Esperienza


Diritto di famiglia

Sono esperto di diritto di famiglia e Mediatore Familiare e Curatore del minore. Mi occupo di separazioni e divorzi: cessazione degli effetti civili del matrimonio e dello scioglimento dello stesso, affidamento dei figli minori, curatore del minore, adozione, adozione del maggiorenne, step Child adoption, adozione del maggiorenne.


Separazione

Mi occupo regolarmente di questa materia, favorendo ove sia possibile la soluzione del conflitto in maniera consensuale nel principale interesse dei figli. Sono Mediatore Familiare e metto a frutto le tecniche di negoziazione anche in fase di procedimento giudiziale.


Eredità e successioni

Sono Mediatore Civile e Commerciale e mi occupo di eredità, successioni e divisioni di eredità, tra fratelli e parenti. Tutte materie che prevedono la mediazione obbligatoria prima di adire il Tribunale, scongiurandone i tempi ed i costi.


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Mediazione, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Domiciliazioni e sostituzioni, Contratti, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Appalti pubblici, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Arbitrato, Risarcimento danni, Sovraindebitamento, Cassazione, Unioni civili, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto e sicurezza alimentare, Tutela degli animali, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arte e beni culturali, Privacy e GDPR, Diritto canonico, Negoziazione assistita, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto internazionale ed europeo.



Credenziali

Pubblicazione legale

Tempi e costi del divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

Nel 2015 è stato introdotto, il cosiddetto “divorzio breve”. La procedura prevede che non possa esserci divorzio definitivo senza un periodo di separazione legale. Se la separazione è consensuale, bastano 6 mesi dal pronunciamento. Se è giudiziale, il tempo raddoppia. Le strade possibili da percorrere in questo caso sono tre, valide sia per la separazione che per il divorzio definitivo, da richiedere al termine del periodo di legge: – La separazione o divorzio consensuale con negoziazione assistita, che è il percorso più breve in presenza di figli minorenni. – Il ricorso per separazione o divorzio davanti al presidente del Tribunale. – La separazione o il divorzio senza avvocato nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o dove è stato celebrato il matrimonio. Tale procedura non è però possibile in presenza di figli minorenni, portatori di handicap o non autosufficienti economicamente. A seconda della procedura prescelta, cambiano le spese che i futuri ex-coniugi dovranno affrontare. 1) Con la negoziazione assistita le tariffe variano dai 400 ai 3 mila euro compresi eventuali bolli o tasse. Raggiunto l’accordo di separazione o di divorzio, gli avvocati devono redigere entro un mese un apposito verbale, che verrà firmato dalle parti e inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Non è dovuto alcun contributo unificato. Le disposizioni sui beni patrimoniali, in quanto funzionali alla risoluzione della crisi, non sono sottoposte a imposta di bollo e di registro presso l’Agenzia delle Entrate. 2) Il divorzio o separazione consensuale davanti al Tribunale può invece avere tariffe diverse: la procedura è sottoposta al contributo di 43 euro che andrà sommata la parcella del legale. Non è infatti previsto l’addebito delle spese della separazione a uno soltanto dei coniugi, salvo casi eccezionali decisi dal giudice. 3) La separazione o divorzio in Comune davanti all’ufficiale civile è naturalmente la soluzione più economica, ma non sempre la più veloce perché alcuni comuni hanno l’agenda piena e non riescono a fissare l’appuntamento in tempi brevi. Il costo della separazione o divorzio si aggira tra i 16 e i 30 euro. Quella della separazione giudiziale è certamente la strada più lunga e costosa, inevitabile se i coniugi non riescono a raggiungere un accordo. La separazione o divorzio si chiede al Tribunale che ne deciderà le condizioni al termine di una fase istruttoria. In caso di divorzio o separazione giudiziale il contributo congiunto sale da 43 a 98 euro e l’onorario degli avvocati sarà molto più elevato, arrivando anche a superare i 5 mila euro. In sede separazione o divorzio giudiziale, il coniuge che perde la causa dovrà anche farsi carico delle spese processuali, che di solito variano tra i 1.500 e i 4 mila euro. Spesso alla parte più debole economicamente fra i separati o divorziati, oppure ai figli, spetta – a carico dell’altro– un cosiddetto assegno di mantenimento che è una sorta di garanzia al contributo equo di entrambi gli ex-coniugi alla vita familiare. Il quantum viene definito consensualmente oppure dal giudice a seconda del tipo di separazione/divorzio che si percorre. Una volta ottenuto il divorzio, non essendo più valido il vincolo di assistenza materiale, si parla di assegno divorzile e non più di “mantenimento”. In una separazione consensuale, saranno i coniugi ad accordarsi e i magistrati verificheranno la conformità degli accordi alle norme di legge. In caso di separazione giudiziale invece, deciderà il giudice tenendo conto dei seguenti criteri: le attuali esigenze dei figli, il loro tenore di vita durante il matrimonio e il tempo di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, le proprietà e la loro abilità al lavoro.

Pubblicazione legale

Matrimonio

Pubblicato su IUSTLAB

Ti vuoi sposare? Ecco cosa devi sapere. Se all’atto del matrimonio non esprimi alcuna indicazione sul regime patrimoniale, per legge sarà quello della comunione legale dei beni. Perciò tutti i beni mobili e immobili che saranno acquistati dopo il matrimonio diventeranno di proprietà comune. Ad eccezione di quei beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, di quei beni acquisiti dopo il matrimonio per donazione o successione, di quelli personali, dei beni che servono all’esercizio della professione, di quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno e pensione da invalidità, quelli acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni prima detti. Se vuoi optare per il regime della separazione, devi dichiararlo in sede di celebrazione dell’atto di matrimonio. In considerazione di questo, tutti i beni acquistati prima e dopo il matrimonio stesso, rimarranno di proprietà esclusiva di ciascun coniuge.

Pubblicazione legale

Vuoi separarti?

Pubblicato su IUSTLAB

Vuoi separati? Ecco cosa devi sapere. La separazione può essere consensuale o giudiziale. La prima prevede il raggiungimento di un accordo fra i coniugi, sul mantenimento dell’altro coniuge e o dei figli, sulla assegnazione della casa, sull’affidamento dei figli e sulle decisioni per loro più importanti. La separazione consensuale si attua con la collaborazione di un avvocato per entrambi i coniugi oppure di un avvocato diverso per ciascuno. Le parti con l’assistenza del loro avvocato o dei loro avvocati redigeranno un ricorso congiunto da presentare al Tribunale, che - salvo non contenga disposizioni contrarie alla legge - lo omologherà, a seguito di una sola udienza nella quale i coniugi possono decidere di non partecipare. La separazione giudiziale si basa invece sul mancato raggiungimento di un accordo fra i coniugi, i quali chiedono al Tribunale di pronunciarsi sulle rispettive e diverse domande. Si tratta di un procedimento lungo che prevede diverse udienze e di conseguenza è più costoso della separazione consensuale. In questo caso sarà il Giudice a decidere a chi affidare i figli, stabilire i turni di cura, a chi assegnare la casa, prevedere o meno un mantenimento per il coniuge e quello per i figli e anche in che misura. Attualmente la legge consente, sia per il caso consensuale che per l’ipotesi giudiziale, di poter chiedere contemporaneamente sia la separazione che il divorzio, il quale verrà pronunciato automaticamente – a seguito di una ulteriore udienza – trascorsi sei mesi dalla pronuncia di separazione.

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