Avvocato Roberta Dall'argine a Reggio Emilia

Roberta Dall'argine

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

Informazioni generali

Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, al diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

Esperienza


Mediazione

Sono Mediatore Civile e Commerciale da oltre dieci anni e presto la mia opera professionale per l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, per l'Ente Medyapro, per la Camera di Mediazione di Milano. Sono altresì Mediatore Familiare ed ho partecipato a diversi masters e convegni - che ho tenuto personalmente come relatore - nella materia di mediazione.


Diritto civile

Posseggo ampia formazione che consente al cliente, sia privato che impresa, una tutela a tutto tondo in ambito civilistico, sia giudiziale che stragiudiziale, nonché di giustizia alternativa, quali appunto la mediazione, l’arbitrato, la negoziazione assistita e gli altri sistemi adr. Sono altresì gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto negoziatore della crisi di impresa.


Diritto di famiglia

Sono esperto di diritto di famiglia e Mediatore Familiare e Curatore del minore. Mi occupo di separazioni e divorzi: cessazione degli effetti civili del matrimonio e dello scioglimento dello stesso, affidamento dei figli minori, curatore del minore, adozione, adozione del maggiorenne, step Child adoption, adozione del maggiorenne.


Altre categorie

Separazione, Divorzio, Affidamento, Adozione, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Domiciliazioni e sostituzioni, Contratti, Eredità e successioni, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Appalti pubblici, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Arbitrato, Risarcimento danni, Sovraindebitamento, Cassazione, Tutela del consumatore, Unioni civili, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto e sicurezza alimentare, Tutela degli animali, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arte e beni culturali, Privacy e GDPR, Diritto canonico, Negoziazione assistita, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto internazionale ed europeo.



Credenziali

Pubblicazione legale

Spese a carico dell'inquilino

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Sei una persona fisica o un’impresa in affitto? Ecco un elenco delle spese che devi sostenere e non puoi addebitare al proprietario: ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione Ispezioni e collaudi AUTOCLAVE Manutenzione ordinaria Forza motrice Ricarico pressione del serbatoio Ispezioni, collaudi e lettura contatori IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale Lettura dei contatori Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua 1 IMPIANTI SPORTIVI Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) Consumo di acqua per pulizia e depurazione Acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria IMPIANTO ANTINCENDIO Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA E DI FLUSSI INFORMATIVI Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo PARTI COMUNI Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione dei condotti e pozzetti Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile PARTI INTERNE ALL’IMMOBILE LOCATO Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di infissi, serrande e dell’impianto sanitario Rifacimento di chiavi e serrature Tinteggiatura di pareti Sostituzione di vetri Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento PORTIERATO Materiale per le pulizie Manutenzione ordinaria della guardiola PULIZIA Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva Sacchi per la raccolta dei rifiuti SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso

Pubblicazione legale

Abuso dell'immagine altrui

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Sull’abuso dell’immagine altrui la legge parla chiaro. L’art. 10 del codice civile afferma “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Se qualcuno, dunque, pubblica contro la tua volontà espressa – e non tacita – la tua immagine, quella dei tuoi figli o del coniuge, per esempio sulle piattaforme social, puoi chiedere al Giudice di ordinare la rimozione della fotografia e chiedere a chi ha effettuato la pubblicazione un congruo risarcimento del danno. È necessario esprimere il proprio dissenso alla pubblicazione. Non basta la presunzione di diniego. E questo vale anche all’interno della stessa famiglia. Per esempio se sei separato e l’altro coniuge pubblica su facebook o altrove le foto dei vostri figli, puoi chiedergli legittimamente di rimuoverle e se non lo farà spontaneamente, ci penserà il Tribunale a cui puoi chiedere anche la liquidazione dei danni che avverrà in via equitativa secondo apposite tabelle.

Pubblicazione legale

Cose lasciate in palestra o in altri luoghi e responsabilità in caso di furto

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Lasciare gli oggetti di valore nell’ armadietto della palestra è un’abitudine sicuramente frequente. Logico chiedersi quale tipo di responsabilità derivi alla struttura in caso di furto . In una recente sentenza (8865 del 2021), il Tribunale di Milano fa il punto sulla questione. La storia è quella dell’utente di una palestra, che ha lasciato un orologio costoso nell’armadietto, chiuso con codice, salvo poi non trovarlo più. Il cliente, quindi, chiedeva il risarcimento , invocando un obbligo di custodia a carico della palestra. La chiave è, appunto, l’obbligo di custodia . Punto di partenza sono le norme che il codice civile detta in tema di deposito in albergo. Secondo l’art. 1783, l’albergatore risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto o presso la struttura da parte dei clienti e custoditi negli armadietti. Questa responsabilità arriva “fino a dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso”. Diventa, invece, illimitata , nel caso in cui i beni siano affidati in custodia (art. 1784). Tale regime di responsabilità si considera esteso anche alle palestre. Chi si iscrive in una struttura sportiva, infatti, conclude un contratto cosiddetto complesso . Da parte del titolare dell’impianto, infatti, c’è un obbligo principale (far utilizzare le attrezzature ai clienti), ma anche uno accessorio (mettere a disposizione armadietti per riporre indumenti e oggetti non necessari alla prestazione sportiva). Questo obbligo accessorio, così come si è detto in tema di albergo, presenta due alternativi limiti di responsabilità. Nel caso di oggetti che il cliente lasci in armadietto, la responsabilità della palestra è limitata a dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso. La giurisprudenza circoscrive ulteriormente questa ipotesi. Ad essere coperti, infatti, sono solamente gli oggetti “di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione”. La responsabilità della struttura è invece illimitata nel caso di oggetti oggetto di specifica consegna in custodia. L’importanza di usare le cassette di sicurezza E qua si torna al caso deciso dal Tribunale di Milano. Anche se la palestra offriva un servizio di cassette di sicurezza , il cliente ha preferito lasciare l’orologio in armadietto. Scelta che mal si concilia con il valore ingente dell’orologio. Chiaramente, il personale della palestra non può certo sorvegliare gli armadietti, che si trovano nello spogliatoio, pena la violazione della privacy dei clienti. Nulla si può imputare sotto questo aspetto al gestore. La responsabilità sarà perciò limitata, perché è mancato l’affidamento in custodia (art. 1784 codice civile) che, invece, si sarebbe configurato in caso di deposito nella cassetta di sicurezza. Se hai dubbi, contattami per una consulenza.

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