Pubblicazione legale:
Vuoi separati?
Ecco cosa devi sapere.
La separazione può essere consensuale o giudiziale.
La prima prevede il raggiungimento di un accordo fra i coniugi, sul mantenimento dell’altro coniuge e o dei figli, sulla assegnazione della casa, sull’affidamento dei figli e sulle decisioni per loro più importanti.
La separazione consensuale si attua con la collaborazione di un avvocato per entrambi i coniugi oppure di un avvocato diverso per ciascuno.
Le parti con l’assistenza del loro avvocato o dei loro avvocati redigeranno un ricorso congiunto da presentare al Tribunale, che - salvo non contenga disposizioni contrarie alla legge - lo omologherà, a seguito di una sola udienza nella quale i coniugi possono decidere di non partecipare.
La separazione giudiziale si basa invece sul mancato raggiungimento di un accordo fra i coniugi, i quali chiedono al Tribunale di pronunciarsi sulle rispettive e diverse domande.
Si tratta di un procedimento lungo che prevede diverse udienze e di conseguenza è più costoso della separazione consensuale.
In questo caso sarà il Giudice a decidere a chi affidare i figli, stabilire i turni di cura, a chi assegnare la casa, prevedere o meno un mantenimento per il coniuge e quello per i figli e anche in che misura.
Attualmente la legge consente, sia per il caso consensuale che per l’ipotesi giudiziale, di poter chiedere contemporaneamente sia la separazione che il divorzio, il quale verrà pronunciato automaticamente – a seguito di una ulteriore udienza – trascorsi sei mesi dalla pronuncia di separazione.