Avvocato Nicolò Pigatto Zanotti a Verona

Nicolò Pigatto Zanotti

Avvocato Penalista

Informazioni generali

Sono un avvocato del Foro di Verona, specializzato in diritto penale con pluriennale esperienza sul campo. Collaboro, come autore, con riviste giuridiche quali "Altalex", "Diritto it" e "Salvis Juribus", fornendo contributi a tematica penalistica. Inoltre, impartisco lezioni di ripetizione a studenti universitari in materie afferenti all'ambito penale, sia sostanziale che procedurale. Fornisco assistenza legale sia durante le indagini, sia nella fase dibattimentale ed anche nella fase esecutiva del giudicato penale. La strategia processuale viene sempre discussa assieme al cliente per ragionare sulla migliore soluzione.

Esperienza


Diritto penale

Sono un avvocato penalista, con anni di esperienza sul campo in questa materia, avendo seguito in prima persona clienti sia giudizialmente, sia attraverso consulenze. Mi occupo di difesa di persone offese, che possono costituirsi quali parti civili nel processo, ed anche, ovviamente, di difesa tecnica di indagati/imputati di qualunque reato. Ho accumulato grande esperienza nell'occuparmi di procedimenti penali derivanti da reati del "Codice Rosso", sia lato persona offesa, sia lato soggetto attivo. L'assistenza si concentra anche nell'eventuale fase dell'impugnazione di una pronuncia di primo grado sfavorevole.


Sostanze stupefacenti

Secondi solo ai reati contro il patrimonio e i reati stradali, si posizionano i reati in materia si sostanze stupefacenti. Ho seguito innumerevoli clienti imputati di reati racchiusi nel Testo Unico degli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il mio lavoro si è concentrato sia sull'aspetto penale della vicenda, sia sulle ricadute amministrative che spesso possono derivare da tale questione (ad esempio la sospensione della patente di guida, i colloqui con il Prefetto, ecc..). Seguo anche chi è raggiunto dalla "sola" sanzione amministrativa derivante dalla contestazione dell'uso personale dello stupefacente.


Violenza

Ho assistito clienti sia come persone offese dal reato, sia come imputati in reati in cui la violenza era l'elemento caratterizzante, ed ho sviluppato una notevole esperienza nel riuscire a riconoscere gli elementi "cardine" di questa fattispecie per assicurare una migliore tutela. Ho accumulato grande esperienza nell'occuparmi di procedimenti penali derivanti da reati del "Codice Rosso", sia lato persona offesa, sia lato soggetto attivo.


Altre categorie

Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Diritto penitenziario, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Multe e contravvenzioni, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto dello sport, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Diritto di famiglia, Recupero crediti, Diritto amministrativo, Diritto marittimo, Diritto ambientale, Diritto agrario, Diritto dell'informatica, Diritto del lavoro, Privacy e GDPR, Eredità e successioni, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo.



Credenziali

Caso legale seguito

Spaccio di stupefacenti o uso personale?

Il labile confine tra le due situazioni

Più volte mi sono trovato ad affrontare situazioni nelle quali il cliente, trovato in possesso di quantità di stupefacente eccedente i limiti tabellari, è riuscito a vedersi riconosciuto il "solo" uso personale, dimostrano l'effettività della condotta non atta allo spaccio, portando alla luce aspetti peculiari, in grado di dimostrare la circostanza più favorevole per il cliente.

Pubblicazione legale

🚨🚨 importante novitÁ - spaccio di stupefacenti di lieve entitÁ - da ora si puÓ chiedere la messa alla prova 🚨🚨

Pubblicato su IUSTLAB

Con la sentenza n. 90 del 1° luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale, nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova agli imputati per il reato di spaccio di stupefacenti di lieve entità , di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto che l’innalzamento della pena edittale massima per il cosiddetto “ piccolo spaccio ” – introdotto dal d.l. n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano) – avesse determinato un effetto paradossale: l’automatica esclusione della messa alla prova per un reato connotato da minore gravità. Tale esito è stato considerato irragionevole e in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto generava una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie punite più severamente (come l’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti ex art. 82, comma 1, D.P.R. 309/1990), per le quali la messa alla prova continuava ad essere consentita. ⚖️ Le ricadute applicative ⚖️ Per i difensori, la decisione apre nuovamente la possibilità di valorizzare l’istituto della messa alla prova in favore di imputati per spaccio di lieve entità , offrendo un’opzione concreta per percorsi di reinserimento e rieducazione personalizzati , nonché per strategie difensive orientate alla deflazione processuale.

Sentenza giudiziaria

É onere del PM provare la detenzione della droga ai fini di spaccio; in assenza di prova si presume la destinazione ad uso personale nonostante i limiti quantitativi.

Cass. Pen. Sez. VI – sentenza n. 26738/2020 del 18.09.2020

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 ( detenzione ai fini di spaccio), la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, però non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio; n assenza di prova si presume la destinazione ad uso personale nonostante i limiti quantitativi indicati nella tabella riportata nel Testo unico degli stupefacenti.

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Lo studio

Nicolò Pigatto Zanotti
Via Berbera 19
Verona (VR)

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