Pubblicazione legale:
Occorre valutare “caso per caso” la sanabilità del vizio. Quindi, indipendentemente dal risarcimento, se l’immobile assolve comunque l’uso per cui era destinato, il contratto resta valido; inoltre, la mancanza del certificato di abitabilità non consente di risolvere il contratto se le difformità sono sanabili. Ciò porta alla considerazione che deve essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.
Fonte: Legislazione Tecnica 10 ottobre 2024