Pubblicazione legale:
In tema di vizi di immobile, costituiscono gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. anche quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione dell'unità immobiliare. Ne consegue che l’acquirente danneggiato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, potrà richiedere nei confronti della società costruttrice/venditrice anche il risarcimento dei danni non patrimoniali quando i lamentati vizi (infiltrazione e umidità) abbiano inciso sulla struttura e funzionalità globale dell’opera, determinando la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione.
Fonte: IUS Condominio e Locazione 14 febbraio 2018